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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21166/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22007-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso 2021 la cancelleria della Corte di Cassazione, 4032 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/2016 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine da tre avvisi di accertamento, relativi al periodo 2008 e 2009 , originati da verifica fiscale della DRE del Piemonte, compiuta a seguito di segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (DRE ) , ed emessi nei confronti della società The sound [OSCURATO:SOCIETA] particolare la DRE aveva accertato che la soc.

SIAL era al centro di una frode carosello, svolgendo le funzioni di società-filtro interponendosi nello scambio commerciale tra operatori nazionali ed esteri fittiziamente al fine di eludere il pagamento Iva per i prodotti di telefonia .

Tra i clienti apparenti della Sial vi era anche la soc The sound, che aveva effettuato acquisti per l'importo di 6817590,83 per il 2008 , e 1107444,68 per il 2009.

I tre avvisi di accertamento erano autonomamente impugnati dalla [OSCURATO:PERSONA] , la quale deduceva la carenza probatoria circa le circostanze poste dalla Agenzia a base della rimodulazione della pretesa fiscale , allegando in ogni caso la sua buona fede non essendo in grado di conoscere le finalità delle società Sanmarinesi né di altri operatori commerciali , avendo tenuto un comportamento irreprensibile provvedendo sempre a pagamenti tracciabili e ad annotare le fatture in contabilità.

La CTP, previa riunione dei ricorsi confermava gli accertamenti impugnati.

A seguito di appello da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA], la CTR Piemonte confermava la sentenza di primo grado .

Proponeva ricorso in Cassazione la soc. intimata affidandosi ad un solo motivo, cui l'Agenzia delle entrate replicava con controricorso.

Ragioni della decisione Con l'unico motivo la soc. ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di fatti controversi decisivi, consistenti nelle dichiarazioni rese dal liquidatore Pascale concernenti: a) il fatto che i rapporti con gli operatori sammarinesi sono nati su iniziativa di costoro; b) la circostanza che il legale rappresentante della società ha inizialmente effettuato direttamente il trasporto e la consegna a [OSCURATO:PERSONA] presso le sedi delle società, dei quali ha conosciuti i titolari, che hanno provveduto ai pagamenti; c) l'attività di controllo svolta, consistita nella richiesta di visura camerale e nella richiesta d'informazioni ad altri operatori del mercato; d) il fatto che la consegna avvenisse presso la sede delle società o presso l'adiacente magazzino; e) le modalità delle operazioni di cessione e quelle di espletamento delle pratiche doganali.

Nel caso in esame il giudice di appello ha compiutamente argomentato la propria decisione, evidenziando, quanto al ruolo di società filtro della SIAL Elettronica, fornitrice della The sound s.r.1., che dagli accertamenti svolti risultano sedi in luoghi inesistenti, acquisti da operatori sammarinesi ai quali era stata revocata la patente di esercizio, a fronte dei quali elementi, ha osservato il giudice d'appello, convenendo con la CTP, "è difficile ritenere che la ricorrente si sia casualmente imbattuta nel solo 2008 in almeno 14 fornitori disonesti coinvolti a sua insaputa in un'operazione fraudolenta", aggiungendo che "risulta dalle medesime dichiarazioni del legale rappresentante e dall'amministratore di fatto che, a fronte della contestazione di una evidente anomala commerciale come l'acquisto di prodotti TIM da altri operatori diversi da TIM a prezzi scontati e comunque più vantaggiosi di quelli praticati dai fornitori ufficiali TIM, ammettono che non vi sia stata alcuna cautela negli acquisti, che i contati sono avvenuti solo telefonicamente.

E, ancora, il giudice d'appello ha rimarcato, anche in questo caso convenendo con la CTP, che era sempre la contribuente ad anticipare ai soggetti interposti le somme necessarie per gli acquisti intracomunitari in quanto soggetti privi di una sufficiente capacità finanziaria Con la sentenza impugnata, il giudice d'appello ha quindi passato in rassegna tutte le giustificazioni dell'amministratore della contribuente e le ha disattese.

A fronte di una tale motivazione, la censura proposta si rivela per più aspetti inammissibile: anzitutto essa si traduce in una richiesta di rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità; inoltre, essa si fonda sulle mere dichiarazioni del liquidatore della società; generica è difatti al riguardo la mera affermazione, non altrimenti specificata, che "in tutti e tre i ricorsi veng-opo ( puntualmente contestati i fatti addebitati al Pascale e viene depositata documentazione a fondamento degli stessi"; infine, si prospetta rispetto alla censura un'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, e comunque fondata sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. n. 7724/22).

Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 25 mila , oltre spese prenotate a debito .

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22007-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso 2021 la cancelleria della Corte di Cassazione, 4032 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/2016 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine da tre avvisi di accertamento, relativi al periodo 2008 e 2009 , originati da verifica fiscale della DRE del Piemonte, compiuta a seguito di segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (DRE ) , ed emessi nei confronti della società The sound [OSCURATO:SOCIETA] particolare la DRE aveva accertato che la soc. SIAL era al centro di una frode carosello, svolgendo le funzioni di società-filtro interponendosi nello scambio commerciale tra operatori nazionali ed esteri fittiziamente al fine di eludere il pagamento Iva per i prodotti di telefonia . Tra i clienti apparenti della Sial vi era anche la soc The sound, che aveva effettuato acquisti per l'importo di 6817590,83 per il 2008 , e 1107444,68 per il 2009. I tre avvisi di accertamento erano autonomamente impugnati dalla [OSCURATO:PERSONA] , la quale deduceva la carenza probatoria circa le circostanze poste dalla Agenzia a base della rimodulazione della pretesa fiscale , allegando in ogni caso la sua buona fede non essendo in grado di conoscere le finalità delle società Sanmarinesi né di altri operatori commerciali , avendo tenuto un comportamento irreprensibile provvedendo sempre a pagamenti tracciabili e ad annotare le fatture in contabilità. La CTP, previa riunione dei ricorsi confermava gli accertamenti impugnati. A seguito di appello da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA], la CTR Piemonte confermava la sentenza di primo grado . Proponeva ricorso in Cassazione la soc. intimata affidandosi ad un solo motivo, cui l'Agenzia delle entrate replicava con controricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo la soc. ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di fatti controversi decisivi, consistenti nelle dichiarazioni rese dal liquidatore Pascale concernenti: a) il fatto che i rapporti con gli operatori sammarinesi sono nati su iniziativa di costoro; b) la circostanza che il legale rappresentante della società ha inizialmente effettuato direttamente il trasporto e la consegna a [OSCURATO:PERSONA] presso le sedi delle società, dei quali ha conosciuti i titolari, che hanno provveduto ai pagamenti; c) l'attività di controllo svolta, consistita nella richiesta di visura camerale e nella richiesta d'informazioni ad altri operatori del mercato; d) il fatto che la consegna avvenisse presso la sede delle società o presso l'adiacente magazzino; e) le modalità delle operazioni di cessione e quelle di espletamento delle pratiche doganali. Nel caso in esame il giudice di appello ha compiutamente argomentato la propria decisione, evidenziando, quanto al ruolo di società filtro della SIAL Elettronica, fornitrice della The sound s.r.1., che dagli accertamenti svolti risultano sedi in luoghi inesistenti, acquisti da operatori sammarinesi ai quali era stata revocata la patente di esercizio, a fronte dei quali elementi, ha osservato il giudice d'appello, convenendo con la CTP, "è difficile ritenere che la ricorrente si sia casualmente imbattuta nel solo 2008 in almeno 14 fornitori disonesti coinvolti a sua insaputa in un'operazione fraudolenta", aggiungendo che "risulta dalle medesime dichiarazioni del legale rappresentante e dall'amministratore di fatto che, a fronte della contestazione di una evidente anomala commerciale come l'acquisto di prodotti TIM da altri operatori diversi da TIM a prezzi scontati e comunque più vantaggiosi di quelli praticati dai fornitori ufficiali TIM, ammettono che non vi sia stata alcuna cautela negli acquisti, che i contati sono avvenuti solo telefonicamente. E, ancora, il giudice d'appello ha rimarcato, anche in questo caso convenendo con la CTP, che era sempre la contribuente ad anticipare ai soggetti interposti le somme necessarie per gli acquisti intracomunitari in quanto soggetti privi di una sufficiente capacità finanziaria Con la sentenza impugnata, il giudice d'appello ha quindi passato in rassegna tutte le giustificazioni dell'amministratore della contribuente e le ha disattese. A fronte di una tale motivazione, la censura proposta si rivela per più aspetti inammissibile: anzitutto essa si traduce in una richiesta di rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità; inoltre, essa si fonda sulle mere dichiarazioni del liquidatore della società; generica è difatti al riguardo la mera affermazione, non altrimenti specificata, che "in tutti e tre i ricorsi veng-opo ( puntualmente contestati i fatti addebitati al Pascale e viene depositata documentazione a fondamento degli stessi"; infine, si prospetta rispetto alla censura un'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, e comunque fondata sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. n. 7724/22). Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 25 mila , oltre spese prenotate a debito . Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
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