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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19147/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 546 cod.proc.pen. stante l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla dosimetria della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura di mesi otto di reclusione e C 1.200 di multa, è manifestamente infondata là dove risulta a pag. 3 una completa ed esaustiva motivazione, sicchè alcun vizio di carenza di motivazione è sussistente.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 546 cod.proc.pen. stante l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla dosimetria della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura di mesi otto di reclusione e C 1.200 di multa, è manifestamente infondata là dove risulta a pag. 3 una completa ed esaustiva motivazione, sicchè alcun vizio di carenza di motivazione è sussistente. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris