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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 35126/2026

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o il 29/06/1988 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ravenna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo f) e ha rideterminato nei confronti della medesima la pena per il residuo reato di cui all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 21.000 di multa.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato, in modo incongruo, la relazione di convivenza con il coimputato e la comune disponibilità dell'abitazione.

Il motivo è inammissibile, perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'illogicità motivazionale, prospetta una lettura alternativa del compendio probatori o.

Va premesso che sono inammissibili le censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.

In tale senso si pongono Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01, e Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01.

Il controllo di legittimità resta, dunque, circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione, senza possibilità di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto.

La sentenza impugnata ha esaminato gli elementi indicati dalla difesa e, con motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato perché la messa a disposizione dell'abitazione e dell'autovettura in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte di quest'ultimo nei suddetti ambienti, integrasse un significativo contributo da parte della ricorrente, non riducibile a mera convivenza inconsapevole o a presenza passiva.

La censura, pertanto, non individua una frattura logica manifesta del ragionamento decisorio, ma sollecita una rinnovata valutazione del fatto, preclusa a questa Corte.

Né è ravvisabile alcuna contraddittorietà rispetto all'assoluzione dal reato concernente la detenzione delle armi.

La Corte territoriale ha, infatti, espressamente distinto i due piani valutativi, spiegando che, mentre per le 'armi non risultavano elementi univoci idonei a dimostrare la consapevole disponibilità in capo alla ricorrente, diverso era il giudizio relativo allo stupefacente, rispetto al quale la stabile disponibilità della casa dove era consapevolmente detenuta la restante maggior parte dello stupefacente e dell'autovettura, assumeva significato P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D p. ì' C.; A A O 1 OTT 2026 L'ASSISTENTI G TIZIARIO Don .sa K g nenie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 29/06/1988 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ravenna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo f) e ha rideterminato nei confronti della medesima la pena per il residuo reato di cui all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 21.000 di multa. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato, in modo incongruo, la relazione di convivenza con il coimputato e la comune disponibilità dell'abitazione. Il motivo è inammissibile, perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'illogicità motivazionale, prospetta una lettura alternativa del compendio probatori o. Va premesso che sono inammissibili le censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. In tale senso si pongono Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01, e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01. Il controllo di legittimità resta, dunque, circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione, senza possibilità di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto. La sentenza impugnata ha esaminato gli elementi indicati dalla difesa e, con motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato perché la messa a disposizione dell'abitazione e dell'autovettura in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte di quest'ultimo nei suddetti ambienti, integrasse un significativo contributo da parte della ricorrente, non riducibile a mera convivenza inconsapevole o a presenza passiva. La censura, pertanto, non individua una frattura logica manifesta del ragionamento decisorio, ma sollecita una rinnovata valutazione del fatto, preclusa a questa Corte. Né è ravvisabile alcuna contraddittorietà rispetto all'assoluzione dal reato concernente la detenzione delle armi. La Corte territoriale ha, infatti, espressamente distinto i due piani valutativi, spiegando che, mentre per le 'armi non risultavano elementi univoci idonei a dimostrare la consapevole disponibilità in capo alla ricorrente, diverso era il giudizio relativo allo stupefacente, rispetto al quale la stabile disponibilità della casa dove era consapevolmente detenuta la restante maggior parte dello stupefacente e dell'autovettura, assumeva significato P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] D p. ì' C.; A A O 1 OTT 2026 L'ASSISTENTI G TIZIARIO Don .sa K g nenie
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