CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20953-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 565/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta in corso di causa Unione di banche italiane s.p.a. - UBI Banca) aveva concesso degli immobili siti nel comune di Perugia in locazione finanziaria ad altri soggetti: quest'ultinni si rendevano inadempienti e di conseguenza la società di leasing risolveva i relativi contratti ma i conduttori non le riconsegnavano gli immobili che dunque rimanevano nel possesso dei conduttori; nel frattempo la [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva al pagamento dell'IMU per questi immobili per il 2012, 2013 e 2014 e successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma il comune di Perugia negava tale rimborso: conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava tale diniego di rimborso relativo all'IMU per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso o in subordine per la rimessione della causa alla pubblica udienza oppure alle sezioni unite mentre il comune di Perugia si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2019 n. 20953 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile. Ric. 2019 n. 20953 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- Sono infine prive di pregio le osservazioni poste da UBI Banca Unione di banche italiane s.p.a. nella memoria: quanto alla richiesta di rimessione alla pubblica udienza o alle sezioni unite non vi sono i presupposti per tale decisione dato che la giurisprudenza è adeguatamente consolidata nel senso sopra riportato; quanto poi alla eccezione riguardante la non doverosità del pagamento delle sanzioni, trattasi di domanda nuova che come tale non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. '\ [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI