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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 marzo 1979

Cassazione n. 20990/2026

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ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];22/RG 31.120 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato.

L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire.

Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarmente incardinato e che, per tale ragione, lo Scodellaro non avesse diritto ad ulteriori avvisi e/o notifiche per le successive udienze.

Dagli atti emerge, inoltre, che la Pg - con nota del 17 agosto del 2021 - comunicava alla A.G. procedente di non potere eseguire l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 2 settembre 2021, perché nelle more l'imputato era evaso dal luogo del domicilio coatto e non era rintracciabile, di fatto rendendosi irreperibile.

Dunque, nessuna nullità del processo si è concretizzata nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione di diritto di difesa: l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico perché aveva ricevuto regolare notifica (i.e. a mani proprie) del decreto di citazione ed aveva rinunciato a comparire alla prima udienza; nel corso del processo era evaso dal luogo in cui era detenuto in regime di arreti domiciliari, essendosi completamente disinteressato delle sorti del processo; a seguito della sentenza di condanna aveva presentato appello.

Anche il motivo inerente agli aumenti per la continuazione esterna è inammissibile posto che la esiguità dell'aumento disposto, di poco superiore al mino edittale e quindi mantenuto molto al di sotto della media edittale, non richiede specifica motivazione.

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];22/RG 31.120 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire. Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarmente incardinato e che, per tale ragione, lo Scodellaro non avesse diritto ad ulteriori avvisi e/o notifiche per le successive udienze. Dagli atti emerge, inoltre, che la Pg - con nota del 17 agosto del 2021 - comunicava alla A.G. procedente di non potere eseguire l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 2 settembre 2021, perché nelle more l'imputato era evaso dal luogo del domicilio coatto e non era rintracciabile, di fatto rendendosi irreperibile. Dunque, nessuna nullità del processo si è concretizzata nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione di diritto di difesa: l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico perché aveva ricevuto regolare notifica (i.e. a mani proprie) del decreto di citazione ed aveva rinunciato a comparire alla prima udienza; nel corso del processo era evaso dal luogo in cui era detenuto in regime di arreti domiciliari, essendosi completamente disinteressato delle sorti del processo; a seguito della sentenza di condanna aveva presentato appello. Anche il motivo inerente agli aumenti per la continuazione esterna è inammissibile posto che la esiguità dell'aumento disposto, di poco superiore al mino edittale e quindi mantenuto molto al di sotto della media edittale, non richiede specifica motivazione. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M
Decreto Cassazione n. 20990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris