CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 marzo 1979
Cassazione n. 20990/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];22/RG 31.120 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire. Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarmente incardinato e che, per tale ragione, lo Scodellaro non avesse diritto ad ulteriori avvisi e/o notifiche per le successive udienze. Dagli atti emerge, inoltre, che la Pg - con nota del 17 agosto del 2021 - comunicava alla A.G. procedente di non potere eseguire l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 2 settembre 2021, perché nelle more l'imputato era evaso dal luogo del domicilio coatto e non era rintracciabile, di fatto rendendosi irreperibile. Dunque, nessuna nullità del processo si è concretizzata nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione di diritto di difesa: l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico perché aveva ricevuto regolare notifica (i.e. a mani proprie) del decreto di citazione ed aveva rinunciato a comparire alla prima udienza; nel corso del processo era evaso dal luogo in cui era detenuto in regime di arreti domiciliari, essendosi completamente disinteressato delle sorti del processo; a seguito della sentenza di condanna aveva presentato appello. Anche il motivo inerente agli aumenti per la continuazione esterna è inammissibile posto che la esiguità dell'aumento disposto, di poco superiore al mino edittale e quindi mantenuto molto al di sotto della media edittale, non richiede specifica motivazione. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M