CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep4lte le conclusioni del PG ,__ ,,,,,, ,----,_ E., , C.A.- ',_, \ • --•-•-) \ „ ),- .., -I- o (31., • n/k-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Catanzaro del 26/11/2015 (irrevocabile il 4/12/2017) presentata da [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza di appello sopra indicata, è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione per avere preso parte, con il ruolo di mandante, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ai reati satelliti commessi in data 21 Aprile 2012 a [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L'istanza di revisione si fondava su una nuova consulenza fonica eseguita asseritamente con una nuova e più avanzata metodologia di indagine che offriva una differente lettura delle risultanze istruttorie. In particolare, il ricorrente — dopo aver sottolineato che a suo avviso il riscontro individualizzante era stato ravvisato dalla Corte d'appello nella conversazione svoltasi in data 20 Aprile 2012 in auto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata in modalità ambientale e contrassegnata dal numero 837 — produceva una consulenza fonica eseguita dai dottori Zonaro e Miriello (quest'ultimo quale conoscitore del dialetto calabrese) che offriva una lettura diversa dalla predetta conversazione e stigmatizzava, comunque, che il rapporto segnale/rumore, in quanto inferiore a due decibel, rendeva il livello complessivo di intelligibilità dell'intera conversazione molto scadente e poco affidabile e, «dunque, insufficiente per un'analisi di tipo fonico parametrica e per l'esecuzione di qualunque operazione di disputed utterance volta a stabilire l'esattezza del pronunciato». Il ricorrente evidenziava che la nuova consulenza prodotta si era avvalsa di strumentazioni tecnologicamente più avanzate e quindi più performanti per cui la frase «ti figuri [...] se fosse stato un tuo fratello, un fratello nostro diciamo un fratello proprio, diciamo come in che senso fratelli siamo sempre a fratelli [...] noi siamo andati sempre a viso scoperto» veniva trascritta diversamente « figurati, c'era un fratello dei tuoi, un fratello dei nostri è andato con una diciamo tipo» per cui non solo le due frasi erano diverse sotto un profilo semantico (nel senso che "se era un fratello" diventava "c'era un fratello"), ma logico perché, secondo la nuova lettura, il dialogo intercettato rifletteva un argomento evidentemente non correlabile con i fatti di causa. Peraltro la frase non sarebbe nemmeno stata pronunciata dal Lechiara, come suggerito dagli inquirenti e ritenuto dai giudici della condanna, bensì dal suo interlocutore Castagnino. 2. La Corte salernitana ha ritenuto la richiesta di revisione manifestamente infondata, in quanto la prova allegata non poteva considerarsi nuova e l'intercettazione numero 837, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era l'unico elemento di riscontro offerto dai giudici della Corte catanzarese alla propalazione del collaboratore in quanto essa si inseriva in un quadro probatorio più vasto e concordante. 3. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge processuale e l'illogicità manifesta della motivazione. La Corte di appello avrebbe, a suo avviso, erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di revisione effettuando un giudizio prognostico astratto con un'anticipazione del giudizio di merito sulla fondatezza delle "nuove prove". La Corte avrebbe confuso il profilo rescindente con quello rescissorio effettuando una valutazione che non si era limitata a verificare il carattere di novità della prova introdotta, ma aveva effettuato una penetrante analisi di siffatta prova anticipando la valutazione di merito propria della fase rescissoria. La Corte d'appello, inoltre, sarebbe incorsa in un travisamento della prova negando il carattere innovativo delle consulenze e liquidandole come ininfluenti senza aver analizzato la pluralità degli elementi in esse trasfusi che non erano di facile e immediato accertamento, ma richiedevano una valutazione adeguata e approfondita con l'adozione della garanzia del contraddittorio delle parti. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, dott. M. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d'Appello, dei limiti imposti dal vaglio di (mera) ammissibilità della istanza di revisione, limiti che sarebbero stati violati avendo i giudici salernitani effettuato una non consentita valutazione di merito ed un'inammissibile "anticipazione" del giudizio. 2.1. Orbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu °cuti e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv. 245770). La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Dimic, Rv. 231138), fermo restando, però, che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica comunque la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili íctu oculi (ex multis, Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). Nella fase della delibazione preliminare, dunque, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017, dep. 2018, Arpe, n.rn. ). Occorre poi precisare, anche alla luce di quanto affermato in motivazione dalle Sezioni Unite "Pisano" ( Sez. U, n. 624 del 26/9/2011, dep. 2002,,) che la prova è ammissibile ove sia nuova e abbia la potenzialità a consentire da sola, o insieme alle prove già valutate nel precedente giudizio, il proscioglimento del condannato «così postulandosi l'utilizzazione di un procedimento logico che, proprio perché teso ad accertare l'esistenza degli astratti presupposti per sostituire una pronuncia del tutto contrastante con la precedente, richiede, almeno di norma, una concomitante operazione di verifica e di falsificazione». Ai fini dell'esame di ammissibilità della richiesta di revisione, dunque, occorre procedere a una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna proprio allo scopo di verificare, nell'ambito di una ineludibile valutazione unitaria, l'attitudine delle nuove prove a dimostrare, da sole o congiuntamente a quelle già acquisite nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna, la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato.3. Orbene, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la Corte di Appello di Salerno, nel vagliare l'ammissibilità dell'istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza, ha fatto buon uso di tali principi. 3.1. Ed invero, dopo aver diffusamente ricostruito il percorso argomentativo della sentenza di appello — che aveva ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado anche per effetto della sopraggiunta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale dell'omicidio, che aveva chiamato in correità l'odierno ricorrente sostenendo che i Vona erano stati da costui ritenuti responsabili dell'omicidio del fratello, [OSCURATO:PERSONA] —, e ricordato che una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire prova nuova quando sia fondata su nuove metodologie, accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere della comunità scientifica, ha rilevato che «non solo è dubbio che possa definirsi prova nuova una mera rilettura dell'intercettazione fondata icasticamente su un apparecchio di più recente generazione e asseritannente più performante», ma anche che è la stessa consulenza, prodotta a fondamento dell'istanza di revisione, «a negare la concreta possibilità di affidare il diverso divisato responso ad una tecnica oggettiva, quale l'uso dello spettrogrannma, per le scarse condizioni qualitative dell'intercettazione ambientale, così consegnando al proprio giudizio a una lettura soggettiva, sebbene mediata da strumenti di ultima generazione, ma che tuttavia non introducono — ed è questo il punto — nuove tecniche di ascolto della conversazione». Ha poi illustrato che il quadro d'accusa era ben più ampio e, pertanto, che in ogni caso la prova posta fondamento dell'istanza di revisione oltre a non essere nuova in quanto non fondata su alcun nuovo, chiaro e diverso contributo scientifico, non era neanche decisiva poiché non contrastava, neanche in ipotesi, con il restante vasto e concordante quadro probatorio posto a fondamento della decisione definitiva che si fonda, come messo in rilievo nell'ordinanza impugnata, su una serie di elementi, non contestati e compiutamente indicati e approfonditamente analizzati nell'ordinanza qui impugnata. Con la decisione qui impugnata, dunque, la Corte salernitana ha fatto buon uso delle coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corte di legittimità là dove, all'esito della preliminare valutazione della richiesta di revisione, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per attivare la procedura in contraddittorio, valutando, nel perimetro della deliberazione consentita, l'inidoneità astratta delle nuova consulenza a ribaltare il giudicato. 4. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve considerarsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite e della somma di C 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2023