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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 31769/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nel dispositivo letto in udienza e presente nel ruolo dell'udienza della quinta sezione penale del 2 febbraio 2023 nonché nella sentenza n. 10671/23 della quinta sezione penale depositata il 13 marzo 2023 nel procedimento n. 11928/22 a carico di [OSCURATO:PERSONA], si rileva un errore materiale, nel senso che è mancata — dopo l'indicazione dell'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio — l'indicazione dell'inammissibilità del ricorso quanto al giudizio di responsabilità; rilevato che l'errore nella redazione del dispositivo in udienza si è riverberato sul dispositivo trascritto in calce alla sentenza depositata; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; preso atto della giurisprudenza di questa Corte che, in casi non dissimili, ha provveduto alla correzione di errore materiale (ex multis, Sez. 5, ordinanza n. 19407 del 24 marzo 2023, laddove è stata corretta in malam partem l'indicazione della pena decurtata a seguito di un annullamento senza rinvio per uno dei reati; Sez. 2, ordinanza n. 43596 del 22/10/19 sempre quanto all'eliminazione della pena derivante da un parziale annullamento senza rinvio; Sez. 5, ordinanza n. 47742 del 26/10/22 con cui è stata corretta la mancata indicazione, in dispositivo, della declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto laddove vi era stato annullamento con rinvio solo in ordine ad una circostanza aggravante; Sez. 2, ordinanza n. 38067 del 22/20/21 con cui è stato corretto l'intero dispositivo dell'ordinanza di trasmissione dalla settima alla seconda sezione penale, erroneamente indicato come di inammissibilità del ricorso; Sez. 5, ordinanza n. 22489 del 6/7/20 che ha eliminato una misura di sicurezza); considerato che la motivazione evidenzia il reale processo decisionale del Collegio e trova applicazione in questo caso altresì la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sempre opera il principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; si è condivisibilmente sostenuto, infatti, anche in relazione a contrasti ben più pregnanti di quello oggi sub iudice, che la sentenza ha carattere unitario, che vede dispositivo e motivazione saldarsi ed integrarsi a vicenda, sicché, quando nel dispositivo vi è un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima — quale momento fisiologicamente diretto a fornire il supporto giustificativo alla decisione pubblicata con il dispositivo — per determinare l'effettiva portata del medesimo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 e Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533 in ordine a dispositivo mancante della concessione della sospensione condizionale della pena; Sez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402, riguardo alla mancanza, nel dispositivo, della pronunzia assolutoria in relazione ad un segmento di condotta; Sez.

F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni ed altri, Rv. 257203 relativa a dispositivo privo della affermazione di responsabilità dell'imputato; Sez. 1, n. 4055 del 04/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218, concernente dispositivo in cui era stata riconosciuta un'ipotesi aggravata, rispetto a quella ritenuta in motivazione).

P.Q.M. dispone correggersi — sia nel ruolo di udienza che nella sentenza documento n. 10671/23 della quinta sezione penale, deliberata il 2 febbraio 2023 e depositata il 13 marzo 2023 nel procedimento n. 11928/22 a carico di [OSCURATO:PERSONA] — il dispositivo, nel senso che, dopo le parole "Genova.", deve leggersi "Dichiara inammissibile nel resto il ricorso".

Manda la Cancelleria per le ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nel dispositivo letto in udienza e presente nel ruolo dell'udienza della quinta sezione penale del 2 febbraio 2023 nonché nella sentenza n. 10671/23 della quinta sezione penale depositata il 13 marzo 2023 nel procedimento n. 11928/22 a carico di [OSCURATO:PERSONA], si rileva un errore materiale, nel senso che è mancata — dopo l'indicazione dell'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio — l'indicazione dell'inammissibilità del ricorso quanto al giudizio di responsabilità; rilevato che l'errore nella redazione del dispositivo in udienza si è riverberato sul dispositivo trascritto in calce alla sentenza depositata; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; preso atto della giurisprudenza di questa Corte che, in casi non dissimili, ha provveduto alla correzione di errore materiale (ex multis, Sez. 5, ordinanza n. 19407 del 24 marzo 2023, laddove è stata corretta in malam partem l'indicazione della pena decurtata a seguito di un annullamento senza rinvio per uno dei reati; Sez. 2, ordinanza n. 43596 del 22/10/19 sempre quanto all'eliminazione della pena derivante da un parziale annullamento senza rinvio; Sez. 5, ordinanza n. 47742 del 26/10/22 con cui è stata corretta la mancata indicazione, in dispositivo, della declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto laddove vi era stato annullamento con rinvio solo in ordine ad una circostanza aggravante; Sez. 2, ordinanza n. 38067 del 22/20/21 con cui è stato corretto l'intero dispositivo dell'ordinanza di trasmissione dalla settima alla seconda sezione penale, erroneamente indicato come di inammissibilità del ricorso; Sez. 5, ordinanza n. 22489 del 6/7/20 che ha eliminato una misura di sicurezza); considerato che la motivazione evidenzia il reale processo decisionale del Collegio e trova applicazione in questo caso altresì la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sempre opera il principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; si è condivisibilmente sostenuto, infatti, anche in relazione a contrasti ben più pregnanti di quello oggi sub iudice, che la sentenza ha carattere unitario, che vede dispositivo e motivazione saldarsi ed integrarsi a vicenda, sicché, quando nel dispositivo vi è un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima — quale momento fisiologicamente diretto a fornire il supporto giustificativo alla decisione pubblicata con il dispositivo — per determinare l'effettiva portata del medesimo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 e Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533 in ordine a dispositivo mancante della concessione della sospensione condizionale della pena; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402, riguardo alla mancanza, nel dispositivo, della pronunzia assolutoria in relazione ad un segmento di condotta; Sez. F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni ed altri, Rv. 257203 relativa a dispositivo privo della affermazione di responsabilità dell'imputato; Sez. 1, n. 4055 del 04/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218, concernente dispositivo in cui era stata riconosciuta un'ipotesi aggravata, rispetto a quella ritenuta in motivazione). P.Q.M. dispone correggersi — sia nel ruolo di udienza che nella sentenza documento n. 10671/23 della quinta sezione penale, deliberata il 2 febbraio 2023 e depositata il 13 marzo 2023 nel procedimento n. 11928/22 a carico di [OSCURATO:PERSONA] — il dispositivo, nel senso che, dopo le parole "Genova.", deve leggersi "Dichiara inammissibile nel resto il ricorso". Manda la Cancelleria per le ann
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