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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42772/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.

Esaminati i ricorsi proposti, a mente dei quali le difese lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione; illegalità della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 129, 192 cod. proc. pen., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, mancanza di motivazione in riferimento agli elementi di prova su cui si è fondato il giudizio di responsabilità.

Ritenuto che, in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame di merito e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Considerato che il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia che si riferisca ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, sia che si riferisca alla quantificazione della pena concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto sovrapponibile al precedente, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Ritenuto che i motivi dedotti da tutti i ricorrenti non rientrano tra quelli per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Ritenuto che la lamentata illegalità della pena prospettata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è tale, dovendo intendersi per pena illegale quella non rientrante nei limiti edittali ovvero quella di specie diversa.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminati i ricorsi proposti, a mente dei quali le difese lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione; illegalità della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione agli artt. 129, 192 cod. proc. pen., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, mancanza di motivazione in riferimento agli elementi di prova su cui si è fondato il giudizio di responsabilità. Ritenuto che, in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame di merito e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Considerato che il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia che si riferisca ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, sia che si riferisca alla quantificazione della pena concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto sovrapponibile al precedente, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»]. Ritenuto che i motivi dedotti da tutti i ricorrenti non rientrano tra quelli per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ritenuto che la lamentata illegalità della pena prospettata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è tale, dovendo intendersi per pena illegale quella non rientrante nei limiti edittali ovvero quella di specie diversa. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data
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