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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37420/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], dalla costituzione fino alla messa in liquidazione avvenuta nel Maggio 2005, per i delitti di bancarotta impropria per avere esposto nei bilanci della società dal 1997 al 2004 fatti non rispondenti al vero ed in particolare indebite sopravalutazioni, e bancarotta fraudolenta per distrazione di beni sociali e rami di azienda, nonchè bancarotta documentale per aver tenuto le scritture contabili ed in particolare il libro degli inventari in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Epoca del fallimento: 3 Febbraio 2006.

Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Con il primo si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 603 cpp e la mancata assunzione di una prova decisiva.

Si premette che in primo grado era stata respinta la richiesta di confronto avanzata dallo stesso PM tra il perito di ufficio ed il consulente di parte.

La difesa ha riproposto la questione in appello, con istanza di rinnovazione ex art 603 cpp ma la Corte territoriale l'ha rigettata, essendo stata posta la domanda in modo generico.

La determinazione è censurata per la violazione della norma processuale citata oltre che per la sua apparenza, in quanto la Corte di appello ha dimenticato che in presenza della necessità di acquisire valutazioni va disposta perizia; aggiunge il ricorrente che illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui si è riferita al confronto non su fatti e circostanze ma su valutazioni, essendo evidente che il confronto tra esperti non poteva che avere ad oggetto le rispettive valutazioni di carattere tecnico. 2.Nel secondo motivo, articolato in tre paragrafi, ci si duole in primis della illogicità di motivazione e della violazione delle norme incriminatrici speciali, oltre che di travisamento della prova per omissione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato quanto alla condotta di cui al capo A).

La giustificazione resa dai Giudici di appello sulla condotta di falso in bilancio è incentrata su un ragionamento solitario dell'estensore, che avrebbe dimenticato i risultati della perizia di ufficio e della relazione tecnica di parte, astraendosi da essi ed affermando che i contributi iscritti in bilancio in conto capitale ancorchè potessero considerarsi come facenti parte del patrimonio netto, non avrebbero potuto essere contabilizzati senza tener conto delle imposte esigibili negli esercizi futuri.

Sostiene la difesa che non solo si tratterebbe di temi neppure sfiorati negli atti degli esperti ma che anche il coadiutore della curatela aveva osservato che il principio contabile all'epoca vigente ammetteva, secondo quanto precisato dallo stesso coadiutore, anche il metodo di contabilizzazione adoperato dall'estensore del bilancio 1997.

2.1. Nel secondo paragrafo si sviluppano censure quanto alla motivazione relativa al capo b) nella parte relativa alla distrazione di beni e di rami di azienda, condotte non oggetto di assoluzione.

In proposito i Giudici di appello avevano ritenuto che i corrispettivi fossero bassi ed in taluni casi non risultasse l'avvenuto pagamento.

La difesa rappresenta che i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore, opinando che il trasferimento di azienda riguardasse l'intero attivo patrimoniale mentre aveva dimostrato che non era oggetto delle cessioni l'immobile strumentale, sempre rimasto in proprietà della fallita, il cui valore era di oltre 4mln d euro.

Analoghi errori sarebbero stati commessi quanto alla locazione del capannone industriale e quanto alla vendita di due automezzi, per le ragioni che dettagliatamente si espongono nell'atto di ricorso, sempre collegate - nella visione del ricorrente - a travisamenti di dati probatori.

Si puntualizza che le censure alle quali ci si riferisce erano compendiate in una memoria depositata nel giudizio di appello, il cui contenuto è stato ignorato. 2.2.Con il terzo paragrafo si censura la giustificazione resa quanto alla bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta delle scritture ed in particolare del libro degli inventari.

La difesa deduce che dalle stesse dichiarazioni del perito emergerebbe che la documentazione contabile era stata rinvenuta e che in ogni caso il patrimonio netto ed il movimento degli affari societari erano stati ricostruiti anche tramite la consultazione delle perizie redatte nel giudizio fallimentare.

3. Tramite il terzo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione ed errata applicazione di legge quanto alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche.

A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr.Riccardi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve osservarsi che il ricorso risulta perlomeno non manifestamente infondato, in particolare in relazione alle doglianze espresse nel primo paragrafo del secondo motivo quanto al delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio e tale constatazione induce il Collegio a rilevare la prescrizione dei reati.

D'altra parte ad esito analogo si giungerebbe anche per la necessità di evidenziare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie determinate in misura fissa dal Tribunale, con sentenza emessa nel Novembre 2014, cioè prima della pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018 e che la Corte di appello, nella pronunzia in data 15.6.2021, non si è occupata di riformare.

1.1. Con riguardo al primo profilo va osservato che il Tribunale nella sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il delitto di bancarotta impropria da reato societario in sostanza trascrivendo la relazione del perito, nella quale, peraltro, si dava atto dell'esistenza di due teorie circa i metodi di contabilizzazione dei contributi, e si commentava che la prima consentiva una più chiara rappresentazione contabile mentre la seconda, adottata dall'imputato, era comunque legittima in base alla legislazione vigente all'epoca.

Tanto emerge in particolare dalle pagine da 30 a 33 della sentenza di primo grado, in cui si annota esplicitamente che nella fattispecie in esame il bilancio è stato redatto seguendo la seconda teoria e che il perito ha ritenuto conforme alle linee guida la tecnica di redazione del bilancio adottata dalla fallita.

Sul punto la Corte di appello, pur stimolata da una specifica doglianza — come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello — sembra essersi disinteressata dei risultati di prova considerati dal Tribunale e delle stesse censure difensive, seguendo una propria linea interpretativa, puntualmente criticata nell'atto di ricorso, che non ha fornito risposta al rilievo secondo il quale la tecnica di redazione del bilancio, come opinato dagli esperti, non sarebbe illegittima.

La non manifesta infondatezza del motivo importa l'obbligo per il Collegio, di constatare la prescrizione dei reati, il cui termine si è compiuto in data 17.7.2021, nonostante il cospicuo complessivo periodo di sospensione, verificatosi nel corso del giudizio di merito, pari a 1079 giorni. 2.Peraltro — come già anticipato - il Collegio deve pure rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, che sono state determinate e confermate nelle sentenze di merito nella misura fissa di dieci anni, essendo quella di appello successiva alla pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018.

Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

2.1. La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.(SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ) Rv. 216239 — Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione) 3.Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata — come quelli denunziati col ricorso di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez.

U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511).Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Deciso il 4.5.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], dalla costituzione fino alla messa in liquidazione avvenuta nel Maggio 2005, per i delitti di bancarotta impropria per avere esposto nei bilanci della società dal 1997 al 2004 fatti non rispondenti al vero ed in particolare indebite sopravalutazioni, e bancarotta fraudolenta per distrazione di beni sociali e rami di azienda, nonchè bancarotta documentale per aver tenuto le scritture contabili ed in particolare il libro degli inventari in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Epoca del fallimento: 3 Febbraio 2006. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Con il primo si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 603 cpp e la mancata assunzione di una prova decisiva. Si premette che in primo grado era stata respinta la richiesta di confronto avanzata dallo stesso PM tra il perito di ufficio ed il consulente di parte. La difesa ha riproposto la questione in appello, con istanza di rinnovazione ex art 603 cpp ma la Corte territoriale l'ha rigettata, essendo stata posta la domanda in modo generico. La determinazione è censurata per la violazione della norma processuale citata oltre che per la sua apparenza, in quanto la Corte di appello ha dimenticato che in presenza della necessità di acquisire valutazioni va disposta perizia; aggiunge il ricorrente che illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui si è riferita al confronto non su fatti e circostanze ma su valutazioni, essendo evidente che il confronto tra esperti non poteva che avere ad oggetto le rispettive valutazioni di carattere tecnico. 2.Nel secondo motivo, articolato in tre paragrafi, ci si duole in primis della illogicità di motivazione e della violazione delle norme incriminatrici speciali, oltre che di travisamento della prova per omissione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato quanto alla condotta di cui al capo A). La giustificazione resa dai Giudici di appello sulla condotta di falso in bilancio è incentrata su un ragionamento solitario dell'estensore, che avrebbe dimenticato i risultati della perizia di ufficio e della relazione tecnica di parte, astraendosi da essi ed affermando che i contributi iscritti in bilancio in conto capitale ancorchè potessero considerarsi come facenti parte del patrimonio netto, non avrebbero potuto essere contabilizzati senza tener conto delle imposte esigibili negli esercizi futuri. Sostiene la difesa che non solo si tratterebbe di temi neppure sfiorati negli atti degli esperti ma che anche il coadiutore della curatela aveva osservato che il principio contabile all'epoca vigente ammetteva, secondo quanto precisato dallo stesso coadiutore, anche il metodo di contabilizzazione adoperato dall'estensore del bilancio 1997. 2.1. Nel secondo paragrafo si sviluppano censure quanto alla motivazione relativa al capo b) nella parte relativa alla distrazione di beni e di rami di azienda, condotte non oggetto di assoluzione. In proposito i Giudici di appello avevano ritenuto che i corrispettivi fossero bassi ed in taluni casi non risultasse l'avvenuto pagamento. La difesa rappresenta che i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore, opinando che il trasferimento di azienda riguardasse l'intero attivo patrimoniale mentre aveva dimostrato che non era oggetto delle cessioni l'immobile strumentale, sempre rimasto in proprietà della fallita, il cui valore era di oltre 4mln d euro. Analoghi errori sarebbero stati commessi quanto alla locazione del capannone industriale e quanto alla vendita di due automezzi, per le ragioni che dettagliatamente si espongono nell'atto di ricorso, sempre collegate - nella visione del ricorrente - a travisamenti di dati probatori. Si puntualizza che le censure alle quali ci si riferisce erano compendiate in una memoria depositata nel giudizio di appello, il cui contenuto è stato ignorato. 2.2.Con il terzo paragrafo si censura la giustificazione resa quanto alla bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta delle scritture ed in particolare del libro degli inventari. La difesa deduce che dalle stesse dichiarazioni del perito emergerebbe che la documentazione contabile era stata rinvenuta e che in ogni caso il patrimonio netto ed il movimento degli affari societari erano stati ricostruiti anche tramite la consultazione delle perizie redatte nel giudizio fallimentare. 3. Tramite il terzo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione ed errata applicazione di legge quanto alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche. A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr.Riccardi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve osservarsi che il ricorso risulta perlomeno non manifestamente infondato, in particolare in relazione alle doglianze espresse nel primo paragrafo del secondo motivo quanto al delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio e tale constatazione induce il Collegio a rilevare la prescrizione dei reati. D'altra parte ad esito analogo si giungerebbe anche per la necessità di evidenziare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie determinate in misura fissa dal Tribunale, con sentenza emessa nel Novembre 2014, cioè prima della pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018 e che la Corte di appello, nella pronunzia in data 15.6.2021, non si è occupata di riformare. 1.1. Con riguardo al primo profilo va osservato che il Tribunale nella sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il delitto di bancarotta impropria da reato societario in sostanza trascrivendo la relazione del perito, nella quale, peraltro, si dava atto dell'esistenza di due teorie circa i metodi di contabilizzazione dei contributi, e si commentava che la prima consentiva una più chiara rappresentazione contabile mentre la seconda, adottata dall'imputato, era comunque legittima in base alla legislazione vigente all'epoca. Tanto emerge in particolare dalle pagine da 30 a 33 della sentenza di primo grado, in cui si annota esplicitamente che nella fattispecie in esame il bilancio è stato redatto seguendo la seconda teoria e che il perito ha ritenuto conforme alle linee guida la tecnica di redazione del bilancio adottata dalla fallita. Sul punto la Corte di appello, pur stimolata da una specifica doglianza — come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello — sembra essersi disinteressata dei risultati di prova considerati dal Tribunale e delle stesse censure difensive, seguendo una propria linea interpretativa, puntualmente criticata nell'atto di ricorso, che non ha fornito risposta al rilievo secondo il quale la tecnica di redazione del bilancio, come opinato dagli esperti, non sarebbe illegittima. La non manifesta infondatezza del motivo importa l'obbligo per il Collegio, di constatare la prescrizione dei reati, il cui termine si è compiuto in data 17.7.2021, nonostante il cospicuo complessivo periodo di sospensione, verificatosi nel corso del giudizio di merito, pari a 1079 giorni. 2.Peraltro — come già anticipato - il Collegio deve pure rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, che sono state determinate e confermate nelle sentenze di merito nella misura fissa di dieci anni, essendo quella di appello successiva alla pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018. Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 2.1. La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.(SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ) Rv. 216239 — Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione) 3.Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata — come quelli denunziati col ricorso di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511).Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 4.5.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduar
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