CassazionesentenzaSezione FDecisione del 23 agosto 1971
Cassazione n. 36062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale della stessa città, in data 4 maggio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (capo b) a entrambi ascritto in concorso e del solo Pedata per il reato di truffa (capo a). Secondo il conforme accertamento dei Giudici di merito, gli imputati - dopo avere instaurato un rapporto confidenziale con la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si erano fatti consegnare mobili e quadri di antiquariato del valore di 197.000,00, rilasciando a titolo di caparra titoli di credito, dell'importo complessivo di 26.600,00 euro, rivenienti da reato ovvero, quello tratto sul conto di [OSCURATO:PERSONA], privo di copertura, rendendosi successivamente irreperibili. La parola della persona offesa era ritenuta pienamente credibile, oltre che avvalorata dal contenuto di fogli manoscritti, indicanti un elenco dettagliato di beni con i relativi importi, recanti la firma di Pedata «per ricevuta». 2. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità dell'imputato, a titolo di concorrente, nel reato di ricettazione. La Corte territoriale, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe affermato il coinvolgimento del ricorrente in detto reato sulla sola base dell'acclarato concorso nel reato di truffa (dichiarato estinto per prescrizione), trascurando di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato all'acquisizione e alla successiva consegna ad Andreoli dell'assegno di provenienza delittuosa descritto al capo B) dell'imputazione. I giudici di appello avrebbero inoltre ignorato che uno degli assegni consegnati in acconto alla persona offesa faceva parte di un carnet collegato a un conto corrente bancario intestato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che questi è soggetto incensurato, sicché questi non avrebbe mai consegnato in pagamento di un'operazione truffaldina un assegno tratto sul proprio conto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il travisamento della prova e la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale dell'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha, del tutto apoditticamente, tacciato d'inverosimiglianza e inattendibilità la versione alternativa prospettata da [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui egli era all'oscuro della provenienza delittuosa dell'assegno che, difatti, non vide né maneggiò mai), così fondando la condanna esclusivamente sull'incontestato coinvolgimento del ricorrente nella truffa in danno di Andreoli e sul fatto che uno dei due assegni consegnati alla persona offesa fosse di provenienza delittuosa, senza tuttavia indicare gli elementi logico-probatori idonei a dimostrare la consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'illecita provenienza del titolo di credito, pacificamente compilato e consegnato alla persona offesa dal solo Pedata. Inoltre, i Giudici di appello non avrebbero tenuto in adeguata considerazione l'astio manifestato dalla persona offesa nei confronti degli imputati, l'inattendibilità di quanto dichiarato da Andreoli in ordine alla riferita consegna di beni di ingente valore «accettando solo degli assegni in cambio» e alla denunciata sottrazione illecita di alcuni gioielli non rientranti nella transazione commerciale. 2.3. Il difensore dell'imputato, in data 31 luglio 2024, ha depositato note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. Ricorre per cassazione altresì [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e plurimi vizi della motivazione, in punto di ritenuta affermazione di responsabilità per i reati di truffa e ricettazione, nonché in punto di affermata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Le dichiarazioni del querelante, secondo la tesi del ricorrente, sarebbero intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle altre prove assunte nel corso del dibattimento. In particolare, l'Andreoli avrebbe fornito dichiarazioni difformi sulla data e sulle circostanze in cui conobbe gli imputati e, secondo il ricorrente, dette criticità nel narrato non potrebbero in alcun modo essere giustificate - come ha fatto il Giudice di appello - con l'età avanzata della persona offesa e con il lungo tempo decorso tra i fatti di causa e l'escussione dibattimentale della stessa. L'inattendibilità della persona offesa sarebbe altresì dimostrata dal fatto che questa sporse querela solo dopo un mese dai fatti e dopo il sequestro dei quadri ritrovati nella disponibilità degli imputati. Infine, la Corte territoriale avrebbe travisato la produzione documentale difensiva «collegando i fatti per cui è processo con i diversi rapporti intercorsi tra Andreoli e Pedata nel medesimo periodo» (vedi pag. 6 del ricorso), rapporti mai negati dal Pedata, che ha chiarito la loro assoluta inconcludenza rispetto alla vicenda in cui sarebbe coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 5. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si indicato di seguito. 2. È inammissibile, siccome reiterativa e interamente versata in fatto, la censura, comune ai ricorrenti - oggetto del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e dell'unico motivo di quello di Pedata - con cui si lamenta il mancato vaglio, da parte del Giudice di appello, dell'attendibilità del narrato di Andreoli. Com'è noto, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Alla luce di tali principi, appare senz'altro immune da censure la decisione impugnata che, all'esito di approfondita valutazione (p. 15 e 16), ha ritenuto genuine le dichiarazioni di Andreoli, peraltro adeguatamente corroborate dal contenuto dei fogli manoscritti, dall'avvenuta consegna degli assegni in originale da parte di questi agli investigatori, nonché dal rinvenimento - tra la merce sequestrata ai ricorrenti - di due quadri oggetto della condotta truffaldina. La Corte di appello si è fatta altresì carico di valutare le difficoltà di Andrioli, immotivatamente enfatizzate dal ricorrente, di ricostruire con precisione la cronologia dei fatti e l'ha giustificata, con motivazione non manifestamente illogica, con l'età avanzata della persona offesa (ottant'anni al momento dell'ascolto) e la distanza (di ben sette anni) dai fatti denunciati, non mancando di porre in risalto come detta difficoltà fosse del tutto priva di rilievo ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, poiché agevolmente superata dalla documentazione allegata alla denuncia. 3. Manifestamente infondata è poi la tesi - su cui si regge il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui la sentenza di appello avrebbe reso una motivazione illogica ovvero travisante delle risultanze di prova in punto di ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di ricettazione. La Corte territoriele, invero, rispondendo al pedissequo motivo di appello, ha chiarito - con motivazione scevra da fratture logiche - che sebbene l'assegno oggetto del reato di ricettazione era stato consegnato ad Andreoli da Pedata, la ricettazione dovesse essere ascritta, sia come condotta materiale, sia come elemento psicologico, a entrambi gli imputati, sulla base dello sviluppo dell'intera operazione truffaldina, che muoveva da una prima consegna di un assegno di soli 6.600,00 euro, tratto sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita la necessità di consegnare a garanzia altri assegni, per il buon fine dell'operazione che prevedeva la consegna di merce di ingente valore. Tale motivazione - con cui il Giudice di secondo grado ha dato adeguata ragione della compartecipazione, quam minime morale, di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta materiale di Pedata e che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ben possibile una adesione psicologica nel reato di ricettazione che, siccome reato istantaneo, deve però precedere l'esecuzione del reato ovvero esprimersi nel corso della fase esecutiva (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689) - non è stata in alcun modo avversata dal ricorrente che si è, difatti, limitato a riprodurre identicamente la medesima censura contenuta nell'appello. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La parte civile non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in difetto di un utile contributo, essendosi limitata a depositare la richiesta di conclusioni scritte, senza alcun apporto dialettico al contraddittorio e, per il tramite di esso, alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] intende, invero, dare continuità all'indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa