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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a contestare la configurabilità dell'evasione contestata quando in appello la difesa aveva chiesto l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, che, a monte, presuppone la responsabilità penale per il fatto in contestazione, comunque puntualmente cristallizzata dall'argomentare dei giudici del merito avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche soggettivi, del reato ascritto all'imputato, con motivazione giuridicamente corretta, coerente riguardo alle emergenze acquisite valutate senza incorrere in manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a contestare la configurabilità dell'evasione contestata quando in appello la difesa aveva chiesto l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, che, a monte, presuppone la responsabilità penale per il fatto in contestazione, comunque puntualmente cristallizzata dall'argomentare dei giudici del merito avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche soggettivi, del reato ascritto all'imputato, con motivazione giuridicamente corretta, coerente riguardo alle emergenze acquisite valutate senza incorrere in manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris