CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9653/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con CU chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90 e alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto ripro- duttivi di profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che assoluta- mente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto ai diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. giudici dei gravame dei merito, hanno dato infatti conte con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sui punto ; del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co, 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), sia con riferimento all'entità del carico (16 chili di cocaina destinati interamente a terzi distributori e non a semplici consumatori al dettaglio) che all'evidente grado di fiducia del complice nell'agire illecito. 3. La sentenza impugnata, pertanto, apparie pie.nernente conforme idictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie dei fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 7.013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha coriveilito con modificazioni il decreto-legge 20,3.2014 n, 36 - può essere riconosciuta solo neiia ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione, che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dela iegge risuiti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza su! giudizio (così !e recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, R.v. 274076 che, a pag. 14 della motivaz,orie,, ricordano che rimangono pertanto attua!i i principi affermati nei n recedenti arresti czez. U, n. 397:37 dei 24/06/2010„ Rico, Rv. 24'7911e Sez. un, n. 17 dei 21/ù6/2000, R.v. 216668 cfr. anche ex rnuftis, Sez. 3, n. 23945 dei 29/4/2015„ [OSCURATO:PERSONA]. N. 9653/2023 R.G. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso dela strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; con. Sei, 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo ai riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitative delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e varie.gato numero di consumatori). 4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo in punto di dosimetria Oche, pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territo- rialeFrgs1_,„:51.2,101ente motivato il trattamento sanzionatorio con riferimento ai pre- cedenti dell'imputato ed ai suo contegno processuale, in particolar modo in sede d, perquisizione. S. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma cleiVart. 616 cod. pi-oc. oca, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inainmissi-- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), al:a condanna del r corrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così