CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12080/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 816/02/17 della Commissione tributaria regionale del Molise , p ronunciata in data 25 settembre 2017, depositata in data 17 novembre 2017e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.12080/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato , avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale delMolise, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della quota pari al 60% delle ritenute operate dal sostituto d’impostaa titolo di Irpef per gli anni dal 2002 al 2008, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che il contribuente avesse diritto al rimborso, rilevando che una diversa interpretazione avrebbe portato ad un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei soggetti che avevano giàadempiuto al versamento delle imposte. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380- bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo l’Ufficio, la domanda di rimborso del contribuente, presentata in data 2 febbraio 2011, non era tempestiva, perché oltre il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge n.2/2009 (29 gennaio 2009), determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n.546/1992. L’Ufficio, inoltre, rileva che la decadenza del contribuente, eccepita dall’amministrazione finanziaria per la prima volta con l’atto di appello, poteva essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione. r.g. n.12080/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il motivo è fondato e va accolto. Secondo l'art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso) del d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario): «1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilitàentro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), pù essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non ̀ prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non pù essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si ̀ verificato il presupposto per la restituzione». Secondo questa Corte (Cass. n. 29324/2022), alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. Ne consegue che il d ecorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto pù essere fatto valere (art. 2935 cod.civ.), ̀ sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 /1992, laddove la richiesta al fisco di unrimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato (Cass. n. 1543/ 2018). r.g. n.12080/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si ̀ attenuta ai suddet ti principi laddove ha implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza dell’Ufficio, affermando la fondatezza dell’istanza di rimborso del contribuente, senza considerare che la stessa era stata proposta in data 2 febbraio 2011, oltre il termine biennale dall’entrata in vigore della normativa agevolativa invocata (in tal senso Cass. n. 29324/2022 citata, secondo cui il dies a quo decorre dal 29 novembre 2008, data di pubblicazione del d.l. n.185/2008, convertito poi dalla n. 2 del 2009). Deve, altresì, considerarsi che in materia tributaria, ladecadenza, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; è, quindi, sottratta al regime delleeccezioni nuove (Cass. n. 5862/2013; conf. Cass. n. 22399/2017). In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso originario del contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna parte contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida