CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32032/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 6067/2020depositata il 04/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte, n. 6067 depositata il 4.3.2020, con la quale, accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate, si è cassata la sentenza n. 804/2011 della CTR Lazio con rinvio. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso allegando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e non vi era più interesse a coltivare il presente giudizio. Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche di cui alla legge n. 197/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 6, in quanto alla data del 28.2.2023 non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio; nulla su