Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2020
ECLI:EU:T:2020:352
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0334
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 luglio 2020 (
*1
)
«Procedura – Liquidazione delle spese – Irricevibilità»
Nella causa T‑334/18 DEP,
[OSCURATO:PERSONA], SL
, con sede in Baños de Ebro (Spagna), rappresentata da I. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA]Montes, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA])
, rappresentato da S. [OSCURATO:PERSONA] e H. O’Neill, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e interveniente dinanzi al Tribunale:
Codorníu, SA
, con sede in Esplugues de Llobregat (Spagna), rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che l’interveniente deve rimborsare alla ricorrente in seguito alla sentenza del 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Codorníu ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑334/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:451
),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Spielmann (relatore), presidente, U. Öberg e R. Mastroianni, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1
Il 31 maggio 2013 la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], SL, ha presentato una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2007, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)]. Il 1
o
ottobre 2013 l’interveniente, la Codorníu, SA, ha presentato, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), opposizione alla registrazione del marchio richiesto. Il 28 novembre 2014 la divisione di opposizione ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. Il 22 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato un ricorso presso l’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione. Con decisione del 9 dicembre 2015, la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha annullato la decisione della divisione di opposizione.
2
L’interveniente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2015. Con sentenza del 18 settembre 2017, Codorníu/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑86/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:627
), il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione della commissione di ricorso e condannato l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente a sopportare ciascuno le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dall’interveniente.
3
A seguito della sentenza del 18 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
T‑86/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:627
), l’opposizione è stata rinviata alla prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con decisione del 14 marzo 2018, ha ritenuto che, per ragioni di economia processuale, l’opposizione dovesse essere esaminata alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 e ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.
4
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2018.
5
Con sentenza del 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Codorníu ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑334/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:451
), il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2018 e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente a sopportare ciascuno le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.
6
La ricorrente afferma di aver cercato di ottenere in via amichevole dall’interveniente il rimborso delle spese relative alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
T‑334/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:451
), senza riuscire a giungere a un accordo.
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2019, la ricorrente ha presentato una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la quale chiede che il Tribunale dichiari ricevibile la domanda e fissi l’importo delle spese ripetibili che devono essere versate dalle parti soccombenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
T‑334/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:451
).
8
Il 18 febbraio 2020 l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese presentata dalla ricorrente. Esso nega di essere stato contattato dalla ricorrente per il rimborso delle spese e, nel merito, chiede al Tribunale di fissare in EUR 6000 l’importo totale delle spese ripetibili che esso dovrebbe rimborsare in parti uguali con l’interveniente.
9
L’interveniente ha presentato le proprie osservazioni il 20 febbraio 2020. Essa contesta la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese della ricorrente per difetto di contestazione ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura. Essa sostiene che, in ogni caso, la controversia tra le parti è tuttora in corso e la liquidazione parziale delle spese è inappropriata. L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere la domanda di liquidazione delle spese e condannare la ricorrente alle spese relative al presente procedimento. In subordine, essa chiede al Tribunale di quantificare anche le spese da essa sostenute ai fini della causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
T‑86/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:627
).
10
Il 6 marzo 2020 la ricorrente ha presentato osservazioni in risposta alle osservazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente, che il Tribunale ha deciso di non inserire nel fascicolo.
In diritto
11
Ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile, su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte nei cui confronti è diretta la domanda in condizione di presentare osservazioni.
12
Da tale disposizione consegue che è necessario esaminare, nella fattispecie, l’esistenza di una contestazione sulle spese ripetibili precedente al deposito della domanda di liquidazione delle spese [ordinanza del 24 gennaio 2017, Natorski e Pokrywa/[OSCURATO:PERSONA] – PIS Opakowania (Pezzo di porta),
T‑251/14 DEP
, non pubblicata,
EU:T:2017:39
, punto
13
].
13
In primo luogo, come sottolinea l’[OSCURATO:PERSONA], dal fascicolo non risulta che la ricorrente lo abbia contattato ai fini del rimborso delle spese e che sussista quindi una contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle spese ripetibili.
14
È pertanto sufficiente constatare che, in assenza di contestazione che la opponga all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’importo delle spese ripetibili o alla relativa liquidazione, la domanda della ricorrente è irricevibile nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA].
15
In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver tentato di ottenere il rimborso delle spese di cui trattasi dal rappresentante dell’interveniente in via amichevole, senza successo.
16
L’interveniente, dal canto suo, contesta la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese ripetibili, in quanto la ricorrente non le avrebbe chiesto il pagamento di dette spese.
17
Il Tribunale constata che la domanda di liquidazione, oltre al fatto di non contenere né la cifra dell’importo richiesto né alcun elemento riguardante le spese in questione e di limitarsi a rinviare a un allegato a tale riguardo, non fa riferimento ad alcuna richiesta di pagamento delle spese che sarebbe stata inviata all’interveniente.
18
Dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge chiaramente che tra la ricorrente e l’interveniente è stata presa in considerazione una soluzione amichevole e globale della controversia relativa ai marchi in questione, comprendente le spese.
19
Tuttavia, come ricordato al precedente punto 12, occorre verificare se, alla data di presentazione della domanda, esistesse una contestazione sulle spese ripetibili e, in particolare, sul loro ammontare o sulla relativa liquidazione (v., in tal senso, ordinanza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Lotte,
C‑586/15 P-DEP
, non pubblicata,
EU:C:2017:855
, punti
9
e
10
e giurisprudenza citata).
20
Benché il regolamento di procedura non contenga alcuna disposizione che obblighi una parte a documentare le proprie pretese nella fase di contatto che precede il deposito di una domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 20 giugno 2013, Marcuccio/Commissione,
T‑16/09 P-DEP
, non pubblicata,
EU:T:2013:330
, punto
7
), resta il fatto che la parte obbligata a pagare le spese deve aver avuto la possibilità, prima del deposito della domanda di liquidazione, di presentare osservazioni sulle spese reclamate dalla richiedente.
21
Nel caso di specie, sebbene sia stato previsto un accordo amichevole globale sul marchio in questione tra la ricorrente e l’interveniente, non risulta dai documenti del fascicolo che la questione delle spese sia stata sottoposta all’interveniente in forma separata dal resto dell’accordo, in modo da consentirle di esprimersi con piena cognizione di causa su tale questione, indipendentemente dalle discussioni sul merito della controversia.
22
In tali circostanze, il fatto che l’accordo amichevole globale tra la ricorrente e l’interveniente non sia andato a buon fine non è di per sé sufficiente per constatare l’esistenza di una contestazione sull’importo delle spese ripetibili o sulla relativa liquidazione ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
23
Di conseguenza, la domanda in esame deve essere considerata irricevibile anche nella parte in cui riguarda l’interveniente.
24
Ne consegue che, in assenza di contestazione sulle spese ripetibili precedente alla presente domanda di liquidazione, quest’ultima deve essere respinta in quanto irricevibile.
Sulle spese
25
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
26
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’interveniente nell’ambito del presente procedimento, conformemente alle conclusioni dell’interveniente.
27
Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto domanda riguardo alle spese relative al presente procedimento, occorre decidere che esso sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
La domanda di liquidazione delle spese è respinta in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento nonché quelle della Codorníu, SA.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento.
Lussemburgo, 21 luglio 2020
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
D. Spielmann
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.