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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25286/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Zheijiang avverso la sentenza del 6/10/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, all'esito di rito abbreviato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 473 e 322, secondo comma, cod. pen.

Si contesta all'imputato di avere, al fine di evitare un controllo di polizia giudiziaria, offerto all'operante della Guardia di Finanza la somma di euro 850,00, che infilava nella tasca del giubbotto del militare, affinchè questi omettesse di il procedere al controllo e al successivo sequestro della merce rinvenuta in suo possesso e da lui contraffatta; somma non accettata dal pubblico ufficiale.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce, come unico motivo, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione al reato di cui all'art. 473 cod. pen.

La Corte di appello ha sostenuto che la difesa non aveva provato la circostanza che parte delle calzature sequestrate fossero autentiche in quanto il marchio "Jay way" era registrato.

La Corte territoriale non ha esaminato tutta la documentazione prodotta, relativa al marchio e ai modelli [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'imputato rivestiva la mera qualifica di dipendente dell'esercizio commerciale perquisito; la Corte territoriale ha travisato il verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza, nel quale si dava atto che l'attività era intestata a tale Liangguang. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza è inammissibile: il ricorso fa riferimento ad elementi probatori (relativi alla contraffazione dei marchi della merce in sequestro), che si afferma apoditticamente essere risolutivi, i quali sarebbero stati ingiustamente misconosciuti dal giudice del merito; tali elementi non risultano però allegati dal ricorrente all'atto d'impugnazione, per cui tale mancata allegazione non permette alla Corte di controllare la veridicità dell'asserzione.

Come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, manca del tutto la prova agli atti della mera confusione tra i marchi, dovendosi assumere, come si ricava dalla informativa in atti della Guardia di finanza, che, al contrario dell'assunto difensivo, si trattasse di vera e propria imitazione del marchio tutelato, tale da integrare non solo la confondibilità con il medesimo, ma anche la violazione del diritto di copyright tutelato dalla norma in oggetto. 3.Anche la seconda doglianza è inammissibile.

Il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, laddove la Corte di appello di Napoli motiva congruamente sull'asserito e non provato rapporto di dipendenza dell'imputato, nonché sulla circostanza che la condotta di istigazione alla corruzione da parte di Pan è chiaramente indicativa, comunque, di una titolarità di fatto della azienda.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Zheijiang avverso la sentenza del 6/10/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, all'esito di rito abbreviato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 473 e 322, secondo comma, cod. pen. Si contesta all'imputato di avere, al fine di evitare un controllo di polizia giudiziaria, offerto all'operante della Guardia di Finanza la somma di euro 850,00, che infilava nella tasca del giubbotto del militare, affinchè questi omettesse di il procedere al controllo e al successivo sequestro della merce rinvenuta in suo possesso e da lui contraffatta; somma non accettata dal pubblico ufficiale. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce, come unico motivo, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione al reato di cui all'art. 473 cod. pen. La Corte di appello ha sostenuto che la difesa non aveva provato la circostanza che parte delle calzature sequestrate fossero autentiche in quanto il marchio "Jay way" era registrato. La Corte territoriale non ha esaminato tutta la documentazione prodotta, relativa al marchio e ai modelli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'imputato rivestiva la mera qualifica di dipendente dell'esercizio commerciale perquisito; la Corte territoriale ha travisato il verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza, nel quale si dava atto che l'attività era intestata a tale Liangguang. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. La prima doglianza è inammissibile: il ricorso fa riferimento ad elementi probatori (relativi alla contraffazione dei marchi della merce in sequestro), che si afferma apoditticamente essere risolutivi, i quali sarebbero stati ingiustamente misconosciuti dal giudice del merito; tali elementi non risultano però allegati dal ricorrente all'atto d'impugnazione, per cui tale mancata allegazione non permette alla Corte di controllare la veridicità dell'asserzione. Come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, manca del tutto la prova agli atti della mera confusione tra i marchi, dovendosi assumere, come si ricava dalla informativa in atti della Guardia di finanza, che, al contrario dell'assunto difensivo, si trattasse di vera e propria imitazione del marchio tutelato, tale da integrare non solo la confondibilità con il medesimo, ma anche la violazione del diritto di copyright tutelato dalla norma in oggetto. 3.Anche la seconda doglianza è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, laddove la Corte di appello di Napoli motiva congruamente sull'asserito e non provato rapporto di dipendenza dell'imputato, nonché sulla circostanza che la condotta di istigazione alla corruzione da parte di Pan è chiaramente indicativa, comunque, di una titolarità di fatto della azienda.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
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