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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11644/2025

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4694/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata presso l ’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente principale - contro -controricorrente principale e ricorrente incidentale condizionata- avverso la sentenza n. 5405 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatai l 20 . 12 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. venne convenuta in giudizio dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in revocatoria di una rimessasu conto corrente dell’importo di € 2.089.699,55 effettuata nel periodo sospetto anteriore al l a pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo che avevapreceduto l’apertura del fallimento.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli accolse la domanda con sentenza che venne sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di quella città, rigettando– per quanto di interesse in questa sede –il gravame del la banca .

Contro la sentenza della Corte territorialeBanca [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– subentrata alla curatela, quale assuntrice del concordato fallimentare nel frattempo omologato –si è difesacon controricorso , contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia « Nullità della sentenza exart. 360 , n. 4 , c.p.c. per violazione degli artt. 112, 132, 183, commi5 e 6, c.p.c.; art. 67 , comma 1 e 2 , legge f all. , nonché exart. 111 Cost.».

Occorre precisare – sulla scorta della esposizione della vicendaprocessuale contenuta nella sentenza impugnata – che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in primo grado per resistere all’azione revocatoria promossa dal fallimento, allegò la circostanza che la sommarimessa sul conto corrente proveniva da ll ’ escussione di una garanzia finanziaria prestata, mediante costituzione di titoli in pegno , da tale [OSCURATO:SOCIETA]., società collegata a [OSCURATO:SOCIETA]. ; ed eccepì che siffatta garanzia sarebbe stata irrevocabile ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004.

Preso atto della difesa svolta dalla convenuta, il fallimento –con la memoria depositata nel primo dei termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo all’epoca vigente – a sua volta allegò che la terza garante [OSCURATO:SOCIETA]. era sua debitrice per l’ingente importo di€ 7.531.846, sicché il credito di regresso generato dall’escussione del pegno si era estinto per compensazione,con corrispondente riduzione dell’attivo fallimentare.

Il fallimento invocò quindi la revocabilità della rimessa anche quale pagamento anomalo , ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., perché non effettuato dalla debitrice «con denaro o con altri mezzi normali di pagamento».

Il Tribunale accolse in questi termini la domanda del fallimento, disattendendo l’eccezione della banca secondo cui si sarebbe trattato di una domanda nuova, inammissibile in corso di causa e, in particolare , una volta superato il limite della prima udienza di comparizione.

Il primo motivo di ricorso ricalca appunto il contenuto dell’eccezione di inammissibilità disattesa dal Tribunale e poi anche dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame in parte qua.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. Correttamente la Corte d’Appelloha ravvisato nelle difese svolte dal fallimento nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nient’altro che una modificazione dell’originaria domanda, oltretutto resa necessaria dalle (e in parte basata sulle) allegazioni contenute nella comparsa di risposta della banca convenuta.

In termini generali, deve essere ribadito il seguente principio di diritto: «La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitume causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali» (Cass.

S.u. n. 12310/2015; principio più volte ripreso dalla giurisprudenza successiva).

Si è quindi osservato che «le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell’atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindinon limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni didettaglio)» (Cass.

S.u. n. 22404/2018).

La Corte partenopea si è attenuta a questi principi, ritenendo sottostante alla domanda modificata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la « medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio», come delineata negli atti introduttivi: non solo l’atto di citazione del fallimento, ma anche la comparsa di risposta della banca, contenente «il vero elemento di novità, costituito dalla stipula di un contratto di pegno da parte di un terzo a garanzia del debito di [OSCURATO:SOCIETA].».

In sostanza, fermo il petitum indicato nell’atto di citazione,il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. modificò la causa petendi sulla scorta delle aggiuntive allegazioni della parte convenuta.

Né si può ravvisare un orientamento contrario nella giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, che, se è vero che sottolinea la diversità tra le azioni revocatori e previste nei due commi dell’art. 67 legge fall., lo fa al ben diverso fine di negare l’ammissibilità della modifica della domanda con l’atto d’appello, interpretando l’art. 345 c.p.c., e non l’art. 183, comma 6, c.p.c.(Cass. n. 1079/2004) .

1.1.2. Il primo motivo presenta, altresì, un profilo di inammissibilità laddove – nell’ultima parte della relativa illustrazione (pagg. 19 e 20 del ricorso) – sembra prospettare l’ipotesi che il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse in realtà proposto l’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. nemmeno con la memoriaex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

In tal modo, la ricorrente sembrerebbe voler smentireuna precisa affermazione contenuta a pag. 3 d ella sentenza impugnata: «[OSCURATO:PERSONA], quindi, sviluppava le sue difese invocando anche la tutela di cui all’art. 67, co. 1, n. 2, r.d. n. 267/1942».

Ma lo fa con prosa invero frammentata e tutt’altro che chiara, senza riportare le parti essenziali degli atti richiamati, come sarebbe stato necessario per consentire alla Corte di vagliare la fondatezza del rilievo; fermo restando che l’interpretazione e la qualificazione della domanda da parte del giudice del merito deve avvenire sulla scorta della lettura dell’intero atto di parte e non della sola precisazione delle conclusioni.2.Il secondo motivo di ricorso è strettamente collegato al primo e censura « Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 3 e 4 , c.p.c. per violazione dell’art. 111 Cost., 115 e 183 c.p.c. e 67 , commi1 e 2, legge fall.».

Laricorrente riprende il tema del la muta ti o libelli al fine di denunciare l’asseritaviolazione del diritto di difesa perpetrata a suo danno con l’ammissione della domanda come formulata in corso di causa, evidenziando la diversità dei presupposti di fatto richiesti per l’accoglimento delle due distinte azioni revocatorie fallimentari (pagamenti anomali e pagamenti normali), con particolare riferimento alla distribuzione dell’onere della prova in punto conoscenza dello stato di insolvenza.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il rispetto del principio del contraddittorio èin effetti un parametro fondamentale per orientarsi nella distinzione tra modifiche delle domande e delle eccezioniconsentite in corso di causa e modifiche inammissibili.

La medesima giurisprudenza sopra citata sottolinea, infatti, la necessità di evitare modifiche che determinino «la compromissione delle potenzialità difensive della controparte», ovverosia che producano l’effetto di «sorprendere»la controparte.

Sennonché, la compromissione del diritto di difesaquale vizio della sentenza impugnata per cassazione non può essere lamentata in termini puramente astratti e teorici,bensì soltanto con riferimento a un concreto pregiudizio che il ricorrente ha l’onere di specificare (v., ex multis , Cass. nn. 26419/2020; 26831/2014).

Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia, sul piano normativo, il diverso riparto dell’onere della prova per quanto riguarda la conoscenza dello stato di insolvenza, ma non risulta dalla sentenza – né la ricorrente indica in alcun modo – che la questione dell’onere della prova sia stata oggetto di discussione e di indagine nel processo di merito.Del resto, l’allegazione che la rimessa in conto corrente era il frutto dell’escussione del pegno prestato dalla terza garante eradi per sé incompatibile con la negazione, da parte della convenuta, della conoscenza dello stato di insolvenza della debitriceprincipale.

E questo spiega il fatto che non se ne sia discussoin alcun modo.

In ogni caso, è certamente da escludere che la sentenza della Corte territoriale sia basata sulla presunzione legale relativa di conoscenza dello stato di insolvenzaposta dall’art. 67, comma 1, legge fall.; il che esclude ancheche la difesa della banca possa essere stata danneggiata dall’inversione di una regola sull’onere della prova di cui il Tribunale non ha fatto applicazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza exart. 360, n. 3 , c.p.c. per violazione degli artt. 4, 7, 8 e 9 d.lgs. n. 170del 2004».

La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui la speciale disciplina dei «contratti di garanzia finanziaria»contenuta nel d.lgs. n. 170 del 2004 – emanato in attuazione della Direttiva 2002/47/CE, proprio al fine di favorire l’accesso delle imprese al credito bancario – porrebbe questi strumenti al riparo dalle azioni revocatorie, anche fallimentari, consentendo alla banca di realizzare i propri crediti mediante compensa zione con il ricavato dell’escussionedel pegno al di fuori del concorso , come se si trattasse di un pegno irregolare, a prescindere dalla effettiva natura regolare o irregolare delpegno stesso .3.1.

Il motivo è inammissibile, perché non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è incentrata , ad un tempo,sia sull’esclusione che il d.lgs. n. 170 del 2004 ponga una deroga alla revocabilità con riferimento ai «contratti di garanzia finanziaria», sia sulle caratteristiche del caso concreto, in cui all’escussione della garanzia ha fatto seguito l’accredito della relativa somma sul conto corrente della società poi fallita.

Ed è stata questa rimessa sul conto corrente l’oggetto dell’azione revocatoria, rimasto invariato anche dopo la più compiuta ricostruzione della fattispecie, che ha portato i giudici del merito a qualificare l’operazione nei termini di un pagamento anomalo.

La Corte d’Appello ha rilevato che «la fattispecie in esame non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 170/2004 poiché oggetto dell’azione revocatoria esercitata dal Curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non è un pagamento effettuato dal debitore garante fallito al creditore garantito».

Tale rilievo non integra gli estremi di una autonoma ratio decidendi, come sostenuto dal controricorrente, ma nemmeno può essere considerato alla stregua di un mero obiter dictum, come pretende la ricorrente.

Piuttosto si tratta dell’evidenziazionedi una caratteristica essenziale del fatto oggetto di accertamento e apprezzamento giuridico, ovverosia che all’escussione del pegno – di per sé irrilevante rispetto alla tutela della par condicio creditorum , perché la garanzia era stata prestata da un terzo – seguì la rimessa del ricavato sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. e, a questa, l’utilizzazione della somma a decurtazione del credito della banca verso la società poi fallita.In questo senso è esatta e decisiva l’osservazione che «la fattispecie in esame non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 170/2004»: non nel senso che le garanzie prestate da terzi siano, in quanto tali, estranee all’ambito di applicazione di quel testo normativo; bensì nel senso che rimane estranea alla presente vicenda la tematica della «compensazionerafforzata» tra credito garantito e debito della banca per la restituzionedel ricavato dall’escussione dei pegno.

Infatti, non si verifica il presupposto dell’identità soggettiva tra i reciproci rapporti di credito: la banca era creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i titoli dati in pegno ed escussi erano di [OSCURATO:SOCIETA].

Solo con la rimessa in conto corrente si realizzò la reciprocità di rapporti tra i medesimi soggetti e la vicenda assunse rilevanza ai fini dell’azione revocatoria.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso riguardano la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulle spese di lite.

4.1. In particolare, il quarto motivo censura«Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 4 , c.p.c. per violazione dell’art 112 c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte territoriale sarebbe caduta nel vizio di extrapetizione condannandola a pagare a S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche le spese legali riferite al primo grado di giudizio, in assenza di una domanda di parte in tal senso.

5.1.1. Il motivo è inammissibile.

La stessa ricorrente riporta le conclusioni rassegnate da S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nella comparsa di costituzione in risposta al ricorso in riassunzione successivo all’interruzione del processo d’appello per l’intervenuta omologazione del concordato fallimentare.

Ebbene, l’attuale controricorrente chiese alla Corte territoriale di «dichiarare inammissibile, ovvero respingere l’appello con il favore delle spese, anche della fase cautelare».

La ricorrente nemmeno specifica le ragioni per cui da siffatte generiche e ampie conclusioni si dovrebbe ricavare la volontà della parte di limitare la richiesta di rifusione delle spese a quelle relative al grado d’appello, tanto da ravvisareil vizio di extrapetizione nella condanna pronunciata anche con riferimento alle spese diprimo grado.

5.2. Infine, con il quinto motivo si denuncia «Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 3 , c.p.c. per violazione degli artt. 91, 100, 110 e 111c.p.c.».

La ricorrente sostiene che S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo subentrata al fallimento in pendenza del giudizio d’appello e non avendo quindi partecipato al giudizio davanti dal Tribunale, non avrebbe diritto alla rifusione delle spese con riferimento a quel grado. 5.2.1.Il motivo è palesemente infondato.

Il subentro della società assuntrice del concordato nella medesima posizione processuale precedentemente occupata dal fallimento la legittima a pretendere tutto quanto al fallimento sarebbe spettato all’esito dell’intera vicenda processuale e, quindi, anche la rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio.

6. In base all’esito del ricorso principale non si dà luogo ad alcuna decisione sul ricorso incidentale, che è stato esplicitamente proposto in via condizionata rispetto all’ipotesi dell’accoglimento, in particolare, del terzo motivo del ricorso principale.7.

Rigettato il ricorso principale , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrente principale,il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigettail ricorso principale ; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 23.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4694/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata presso l ’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente principale - contro -controricorrente principale e ricorrente incidentale condizionata- avverso la sentenza n. 5405 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatai l 20 . 12 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. venne convenuta in giudizio dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in revocatoria di una rimessasu conto corrente dell’importo di € 2.089.699,55 effettuata nel periodo sospetto anteriore al l a pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo che avevapreceduto l’apertura del fallimento. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli accolse la domanda con sentenza che venne sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di quella città, rigettando– per quanto di interesse in questa sede –il gravame del la banca . Contro la sentenza della Corte territorialeBanca [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– subentrata alla curatela, quale assuntrice del concordato fallimentare nel frattempo omologato –si è difesacon controricorso , contenente anche ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia « Nullità della sentenza exart. 360 , n. 4 , c.p.c. per violazione degli artt. 112, 132, 183, commi5 e 6, c.p.c.; art. 67 , comma 1 e 2 , legge f all. , nonché exart. 111 Cost.». Occorre precisare – sulla scorta della esposizione della vicendaprocessuale contenuta nella sentenza impugnata – che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in primo grado per resistere all’azione revocatoria promossa dal fallimento, allegò la circostanza che la sommarimessa sul conto corrente proveniva da ll ’ escussione di una garanzia finanziaria prestata, mediante costituzione di titoli in pegno , da tale [OSCURATO:SOCIETA]., società collegata a [OSCURATO:SOCIETA]. ; ed eccepì che siffatta garanzia sarebbe stata irrevocabile ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004. Preso atto della difesa svolta dalla convenuta, il fallimento –con la memoria depositata nel primo dei termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo all’epoca vigente – a sua volta allegò che la terza garante [OSCURATO:SOCIETA]. era sua debitrice per l’ingente importo di€ 7.531.846, sicché il credito di regresso generato dall’escussione del pegno si era estinto per compensazione,con corrispondente riduzione dell’attivo fallimentare. Il fallimento invocò quindi la revocabilità della rimessa anche quale pagamento anomalo , ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., perché non effettuato dalla debitrice «con denaro o con altri mezzi normali di pagamento». Il Tribunale accolse in questi termini la domanda del fallimento, disattendendo l’eccezione della banca secondo cui si sarebbe trattato di una domanda nuova, inammissibile in corso di causa e, in particolare , una volta superato il limite della prima udienza di comparizione. Il primo motivo di ricorso ricalca appunto il contenuto dell’eccezione di inammissibilità disattesa dal Tribunale e poi anche dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame in parte qua. 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. Correttamente la Corte d’Appelloha ravvisato nelle difese svolte dal fallimento nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nient’altro che una modificazione dell’originaria domanda, oltretutto resa necessaria dalle (e in parte basata sulle) allegazioni contenute nella comparsa di risposta della banca convenuta. In termini generali, deve essere ribadito il seguente principio di diritto: «La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitume causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali» (Cass. S.u. n. 12310/2015; principio più volte ripreso dalla giurisprudenza successiva). Si è quindi osservato che «le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell’atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindinon limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni didettaglio)» (Cass. S.u. n. 22404/2018). La Corte partenopea si è attenuta a questi principi, ritenendo sottostante alla domanda modificata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la « medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio», come delineata negli atti introduttivi: non solo l’atto di citazione del fallimento, ma anche la comparsa di risposta della banca, contenente «il vero elemento di novità, costituito dalla stipula di un contratto di pegno da parte di un terzo a garanzia del debito di [OSCURATO:SOCIETA].». In sostanza, fermo il petitum indicato nell’atto di citazione,il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. modificò la causa petendi sulla scorta delle aggiuntive allegazioni della parte convenuta. Né si può ravvisare un orientamento contrario nella giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, che, se è vero che sottolinea la diversità tra le azioni revocatori e previste nei due commi dell’art. 67 legge fall., lo fa al ben diverso fine di negare l’ammissibilità della modifica della domanda con l’atto d’appello, interpretando l’art. 345 c.p.c., e non l’art. 183, comma 6, c.p.c.(Cass. n. 1079/2004) . 1.1.2. Il primo motivo presenta, altresì, un profilo di inammissibilità laddove – nell’ultima parte della relativa illustrazione (pagg. 19 e 20 del ricorso) – sembra prospettare l’ipotesi che il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse in realtà proposto l’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. nemmeno con la memoriaex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. In tal modo, la ricorrente sembrerebbe voler smentireuna precisa affermazione contenuta a pag. 3 d ella sentenza impugnata: «[OSCURATO:PERSONA], quindi, sviluppava le sue difese invocando anche la tutela di cui all’art. 67, co. 1, n. 2, r.d. n. 267/1942». Ma lo fa con prosa invero frammentata e tutt’altro che chiara, senza riportare le parti essenziali degli atti richiamati, come sarebbe stato necessario per consentire alla Corte di vagliare la fondatezza del rilievo; fermo restando che l’interpretazione e la qualificazione della domanda da parte del giudice del merito deve avvenire sulla scorta della lettura dell’intero atto di parte e non della sola precisazione delle conclusioni.2.Il secondo motivo di ricorso è strettamente collegato al primo e censura « Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 3 e 4 , c.p.c. per violazione dell’art. 111 Cost., 115 e 183 c.p.c. e 67 , commi1 e 2, legge fall.». Laricorrente riprende il tema del la muta ti o libelli al fine di denunciare l’asseritaviolazione del diritto di difesa perpetrata a suo danno con l’ammissione della domanda come formulata in corso di causa, evidenziando la diversità dei presupposti di fatto richiesti per l’accoglimento delle due distinte azioni revocatorie fallimentari (pagamenti anomali e pagamenti normali), con particolare riferimento alla distribuzione dell’onere della prova in punto conoscenza dello stato di insolvenza. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il rispetto del principio del contraddittorio èin effetti un parametro fondamentale per orientarsi nella distinzione tra modifiche delle domande e delle eccezioniconsentite in corso di causa e modifiche inammissibili. La medesima giurisprudenza sopra citata sottolinea, infatti, la necessità di evitare modifiche che determinino «la compromissione delle potenzialità difensive della controparte», ovverosia che producano l’effetto di «sorprendere»la controparte. Sennonché, la compromissione del diritto di difesaquale vizio della sentenza impugnata per cassazione non può essere lamentata in termini puramente astratti e teorici,bensì soltanto con riferimento a un concreto pregiudizio che il ricorrente ha l’onere di specificare (v., ex multis , Cass. nn. 26419/2020; 26831/2014). Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia, sul piano normativo, il diverso riparto dell’onere della prova per quanto riguarda la conoscenza dello stato di insolvenza, ma non risulta dalla sentenza – né la ricorrente indica in alcun modo – che la questione dell’onere della prova sia stata oggetto di discussione e di indagine nel processo di merito.Del resto, l’allegazione che la rimessa in conto corrente era il frutto dell’escussione del pegno prestato dalla terza garante eradi per sé incompatibile con la negazione, da parte della convenuta, della conoscenza dello stato di insolvenza della debitriceprincipale. E questo spiega il fatto che non se ne sia discussoin alcun modo. In ogni caso, è certamente da escludere che la sentenza della Corte territoriale sia basata sulla presunzione legale relativa di conoscenza dello stato di insolvenzaposta dall’art. 67, comma 1, legge fall.; il che esclude ancheche la difesa della banca possa essere stata danneggiata dall’inversione di una regola sull’onere della prova di cui il Tribunale non ha fatto applicazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza exart. 360, n. 3 , c.p.c. per violazione degli artt. 4, 7, 8 e 9 d.lgs. n. 170del 2004». La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui la speciale disciplina dei «contratti di garanzia finanziaria»contenuta nel d.lgs. n. 170 del 2004 – emanato in attuazione della Direttiva 2002/47/CE, proprio al fine di favorire l’accesso delle imprese al credito bancario – porrebbe questi strumenti al riparo dalle azioni revocatorie, anche fallimentari, consentendo alla banca di realizzare i propri crediti mediante compensa zione con il ricavato dell’escussionedel pegno al di fuori del concorso , come se si trattasse di un pegno irregolare, a prescindere dalla effettiva natura regolare o irregolare delpegno stesso .3.1. Il motivo è inammissibile, perché non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è incentrata , ad un tempo,sia sull’esclusione che il d.lgs. n. 170 del 2004 ponga una deroga alla revocabilità con riferimento ai «contratti di garanzia finanziaria», sia sulle caratteristiche del caso concreto, in cui all’escussione della garanzia ha fatto seguito l’accredito della relativa somma sul conto corrente della società poi fallita. Ed è stata questa rimessa sul conto corrente l’oggetto dell’azione revocatoria, rimasto invariato anche dopo la più compiuta ricostruzione della fattispecie, che ha portato i giudici del merito a qualificare l’operazione nei termini di un pagamento anomalo. La Corte d’Appello ha rilevato che «la fattispecie in esame non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 170/2004 poiché oggetto dell’azione revocatoria esercitata dal Curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non è un pagamento effettuato dal debitore garante fallito al creditore garantito». Tale rilievo non integra gli estremi di una autonoma ratio decidendi, come sostenuto dal controricorrente, ma nemmeno può essere considerato alla stregua di un mero obiter dictum, come pretende la ricorrente. Piuttosto si tratta dell’evidenziazionedi una caratteristica essenziale del fatto oggetto di accertamento e apprezzamento giuridico, ovverosia che all’escussione del pegno – di per sé irrilevante rispetto alla tutela della par condicio creditorum , perché la garanzia era stata prestata da un terzo – seguì la rimessa del ricavato sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. e, a questa, l’utilizzazione della somma a decurtazione del credito della banca verso la società poi fallita.In questo senso è esatta e decisiva l’osservazione che «la fattispecie in esame non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 170/2004»: non nel senso che le garanzie prestate da terzi siano, in quanto tali, estranee all’ambito di applicazione di quel testo normativo; bensì nel senso che rimane estranea alla presente vicenda la tematica della «compensazionerafforzata» tra credito garantito e debito della banca per la restituzionedel ricavato dall’escussione dei pegno. Infatti, non si verifica il presupposto dell’identità soggettiva tra i reciproci rapporti di credito: la banca era creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i titoli dati in pegno ed escussi erano di [OSCURATO:SOCIETA]. Solo con la rimessa in conto corrente si realizzò la reciprocità di rapporti tra i medesimi soggetti e la vicenda assunse rilevanza ai fini dell’azione revocatoria. 4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso riguardano la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulle spese di lite. 4.1. In particolare, il quarto motivo censura«Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 4 , c.p.c. per violazione dell’art 112 c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte territoriale sarebbe caduta nel vizio di extrapetizione condannandola a pagare a S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche le spese legali riferite al primo grado di giudizio, in assenza di una domanda di parte in tal senso. 5.1.1. Il motivo è inammissibile. La stessa ricorrente riporta le conclusioni rassegnate da S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nella comparsa di costituzione in risposta al ricorso in riassunzione successivo all’interruzione del processo d’appello per l’intervenuta omologazione del concordato fallimentare. Ebbene, l’attuale controricorrente chiese alla Corte territoriale di «dichiarare inammissibile, ovvero respingere l’appello con il favore delle spese, anche della fase cautelare». La ricorrente nemmeno specifica le ragioni per cui da siffatte generiche e ampie conclusioni si dovrebbe ricavare la volontà della parte di limitare la richiesta di rifusione delle spese a quelle relative al grado d’appello, tanto da ravvisareil vizio di extrapetizione nella condanna pronunciata anche con riferimento alle spese diprimo grado. 5.2. Infine, con il quinto motivo si denuncia «Nullità della sentenza ex art. 360 , n. 3 , c.p.c. per violazione degli artt. 91, 100, 110 e 111c.p.c.». La ricorrente sostiene che S.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo subentrata al fallimento in pendenza del giudizio d’appello e non avendo quindi partecipato al giudizio davanti dal Tribunale, non avrebbe diritto alla rifusione delle spese con riferimento a quel grado. 5.2.1.Il motivo è palesemente infondato. Il subentro della società assuntrice del concordato nella medesima posizione processuale precedentemente occupata dal fallimento la legittima a pretendere tutto quanto al fallimento sarebbe spettato all’esito dell’intera vicenda processuale e, quindi, anche la rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio. 6. In base all’esito del ricorso principale non si dà luogo ad alcuna decisione sul ricorso incidentale, che è stato esplicitamente proposto in via condizionata rispetto all’ipotesi dell’accoglimento, in particolare, del terzo motivo del ricorso principale.7. Rigettato il ricorso principale , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrente principale,il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso principale ; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 23.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 11644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris