CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 17/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Cionti, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione. Con i motivi nuovi di appello, l'imputato avrebbe chiesto, in via subordinata, di riconoscere la continuazione tra i reati a giudizio e quelli oggetto di precedenti sentenze di condanna, della stessa specie e commessi nel medesimo periodo; la Corte, tuttavia, non avrebbe risposto sul punto, così da imporre l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Come legittimamente verificato da questa Corte, attesa la natura della censura, il difensore del Cionti aveva presentato in appello motivi nuovi, in data 13/3/2023, chiedendo, in subordine rispetto a quelli principali, che il reato contestato fosse riunito in continuazione con quelli di cui ad altre tre sentenze definitive, allegate agli stessi motivi, concernenti le medesime condotte di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione di hashish), commesse tutte a Palermo tra il febbraio 2017 ed il marzo 2021; nell'ottica difensiva, dunque, poteva essere riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra questi reati ed il fatto qui in esame (cessione e detenzione di hashish e marijuana), commesso a Palermo il 30/7/2019. 5. Ebbene, la sentenza di appello non contiene alcuna motivazione sul punto, neppure implicita, così da meritare - quanto al Cionti - l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento della continuazione, previa la dichiarazione di irrevocabilità della decisione quanto all'affermazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l'art.624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 29 maggio