CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one d’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX condannato con piùsentenze per i reati di rapina aggravata, lesioni ed evasione per cui è detenutocon fine pena fissato al 15 luglio 2026, al fine di poter assistere la madre,anziana ed affetta da patologie che richiedono cure e la presenza di personeconviventi.Il provvedimento è stato fondato dal Tribunale su elementi e comportamenti,non solo precedenti all’espiazione della pena in corso ma anche successivi, siaalla commissione dei reati oggetto di condanna, sia all’espletamento delle misurealternative alla detenzione di cui il ricorrente ha già beneficiato. Tra questiargomenti va evidenziato che “le condotte violente in ambito familiare sono stateposte in essere dal XXXXXXXXX in stato di tossicodipendenza, dopo aver fruito inpassato della misura dell'affidamento in prova per esigenze terapeutiche (…,) cheha avuto esito evidentemente fallimentare vista la ripresa del consumo disostanze e la ricaduta nell'attività deviante (…). Per il rigetto è stata anchevalorizzata la sua incapacità di dimostrare un atteggiamento di maturaconsapevolezza dell’antigiuridicità. Tale prognosi sfavorevole è stata fondata,peraltro, anche sul fatto che il carcere avesse formulato un programmatrattamentale esclusivamente intramurario, rappresentando la necessità di unulteriore periodo di osservazione per intensificare i colloqui con gli psicologi econsolidare la consapevolezza del detenuto rispetto al ripristino del ruologenitoriale e della gestione dell’emotività alla luce del disturbo di personalità giàriscontrato in aggiunta alla sua condizione di tossicodipendenza cronica nellaquale risulta essere ricaduto dopo essere stato ammesso ad un programmaterapeutico di cui all’art. 94 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, amezzo di rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi, che sono di seguitoenunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 47-ter Ord. pen., nonché il vizio della motivazione rispetto allavalutazione prognostica fondata su condotte anteriori alla carcerazione e su fattiprivi di attualità in contrasto con il principio di contestualità della verificarieducativa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 47-ter Ord. pen., nonché il vizio della motivazione rispetto allamancata valutazione complessiva e comparativa del percorso trattamentale,della condotta inframuraria e delle condizioni familiari del condannato, nonchéper il difetto di proporzionalità tra il diniego della misura invocata e la finalitàrieducativa della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare.2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione affidataal giudice di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione ècaratterizzata da un ampio margine di discrezionalità, da esercitarsi mediante ungiudizio prognostico fondato primariamente sugli esiti del trattamentoindividualizzato e sull’esame scientifico della personalità del condannato. Neconsegue che il provvedimento deve essere sorretto da una motivazionepuntuale e concreta, idonea a dimostrare l’effettiva considerazione di tutti glielementi legalmente rilevanti richiamati a sostegno dell’accoglimento o delrigetto dell’istanza, con specifico riferimento alla situazione del singolointeressato.Si è conseguentemente precisato che, in materia di misurealternative alla detenzione, né i precedenti penali del condannato, purcostituendo un significativo elemento di riferimento nell’ambito dell’indaginepersonologica, né le informative di polizia relative al suo pregresso vissutocriminale possono assumere un rilievo autonomo ed esclusivo tale da giustificare,di per sé sole, una prognosi sfavorevole in ordine alle prospettive direinserimento sociale. Il giudizio richiesto al magistrato di sorveglianza deve,invece, fondarsi principalmente su una valutazione complessiva e approfonditadegli esiti dell’osservazione scientifica della personalità, con particolare riguardoalla condotta tenuta in ambito intramurario e ai progressi eventualmentem a t u r a t i n e l p e r c o r s o t r a t t a m e n t a l e ( d a u l t i m o ,S e z . 1 , n . 2 0 0 4 0 d e l 2 6 / 0 1 / 2 0 2 4 , R v . 2 8 6 4 0 2 - 0 1 ) .3. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare adeguata alla cornicenormativa e giurisprudenziale sopra delineata.Il Tribunale, infatti, ha riportato una pluralità di elementi, puntualmenteesaminati e ritenuti convergenti nel delineare un quadro prognostico sfavorevolealla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Tali elementi sonostati considerati coerenti e idonei, nel loro complesso, a escludere lameritevolezza del beneficio richiesto.In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’ordinanza nonesecuzione, ma valorizza una serie di ulteriori circostanze tra le quali propriol’aver commesso i reati oggetto di condanna in ambito familiare a causa dellaricaduta nello stato di tossicodipendenza proprio durante l’espletamento di unamisura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,finalizzata al recupero terapeutico di tale condizione.Le doglianze formulate con il ricorso si rivelano, per contro, aspecifiche eintegralmente orientate a una diversa lettura delle risultanze valutative poste afondamento del provvedimento impugnato, senza evidenziare alcuno dei vizideducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Esse mirano,in sostanza, a sostituire all’apprezzamento espresso dal giudice di merito unaricostruzione alternativa dei fatti e del loro significato, operazione che esula dailimiti del sindacato riservato alla Corte di cassazione. Secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione non puòessere censurata sulla base di interpretazioni concorrenti delle emergenzeprocessuali o mediante la prospettazione di differenti criteri di valutazioneritenuti, dalla parte ricorrente, maggiormente persuasivi o plausibili rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Rv. 280601 - 01).In definitiva, non è ravvisabile alcun vizio logico, argomentativo omotivazionale nell’ordinanza impugnata, la quale si caratterizza per coerenzainterna, completezza espositiva e puntuale valorizzazione degli elementi rilevantiai fini del giudizio demandato al Tribunale di sorveglianza. Il percorsoargomentativo sviluppato risulta immune da contraddizioni e sorretto da unamotivazione congrua e razionale, tale da sottrarsi a qualsiasi censura in sede dilegittimità.4. Dalle considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dallalegge.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.