CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, con la sospensione condizionale della pena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sia consentito in sede di legittimità, in quanto lo stesso si risolve in un sindacato sull'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito sorretto, nella specie, da una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente