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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 00263/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1903/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33120/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PCQ01) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., mentre ha prosciolto l’imputato dal delitto di tentato furto in abitazione perché estinto per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 263/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Con il primo eccepisce il decorso dei termini prescrizionali anche per i residui reati.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen.

Sostiene che non sarebbero state appurate le generalità reali dell’imputato, sicché, in difetto di prova, quelle di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto considerarsi corrette.

Peraltro la condotta in contestazione ricadrebbe, al più, nella previsione dell’art. 496 cod. pen.

Con il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 546 comma 3 e 125 cod. proc. pen. per omessa risposta sul motivo di appello che contestava il riconoscimento della recidiva, nonché per violazione del divieto di reformatio in peius sia nella determinazione della pena base sia nella mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Al fine di delimitare l’area di intervento di questo collegio, va osservato, in via preliminare, che si discute di due residue imputazioni concernenti i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.

In relazione alla seconda fattispecie delittuosa il capo di imputazione riporta numerose condotte di false dichiarazioni sulle generalità (alcune riferite addirittura all’anno 2007), tuttavia le sentenze di primo e secondo grado mostrano di pronunciarsi soltanto sull’ultima in ordine temporale: quella del 9 marzo 2012, realizzata in occasione dell’arresto dell’imputato scaturito dalla commissione degli altri reati per cui si procede (resistenza a pubblico ufficiale) o si è proceduto (tentato furto).

La decisione di primo grado è generica sul punto, tuttavia sembra tenere conto soltanto dell’ultima condotta sia quando analizza la commissione del fatto-reato (pagg. 3 e 4), sia nella parte dedicata alla pena, allorché applica un unico aumento a titolo di continuazione per il reato satellite di cui all’art. 495 cod. pen. (pag. 4).

La pronuncia di appello esordisce affermando espressamente che si occupa soltanto dei fatti del 9 marzo 2012 (pag. 6), si disinteressa completamente di quelli precedenti, e non può che riferirsi al solo fatto-reato occorso il 9 marzo 2012 quando esclude il decorso del termine prescrizionale (pag. 8).

Rispetto ai fatti precedenti risulta, quindi, un’omessa statuizione alla quale non può porsi rimedio in difetto di impugnazione del Pubblico ministero.

Con questa avvertenza possono esaminarsi i motivi di ricorso, muovendo, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo.

3. Il secondo motivo è nel complesso infondato.

3.1. Va rammentato che non è consentito dedurre vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto.

Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime siano state comunque esattamente risolte — sia pure con motivazione assente o illogica o contraddittoria — non può sussistere ragione alcuna di doglianza (cfr. per tutte Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo).

3.2. Nella specie, pur in assenza di esplicita motivazione, la soluzione della Corte di appello è corretta.

Invero, secondo ius receptum, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990 – 01; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankail, Rv. 270876 – 01; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262836 – 01).

3.3. La questione sulla riconducibilità del fatto al delitto, meno grave, di cui all’art. 496 cod. pen. è inedito rispetto alla sentenza di primo grado che espressamente argomentava sulla sussistenza del delitto contestato, escludendo l’ipotesi di cui all’art. 496 cod. pen. (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado); punto non impugnato con l’atto di appello.

In ogni caso il motivo è infondato, considerato che le false dichiarazioni oggetto di condanna sono state rese, ai fini di identificazione e in assenza di documenti di identità, ai Carabinieri di Orbetello dopo che l’imputato era stato fermato e arrestato, all’esito di una fuga dopo aver tentato di portare a termine un furto in abitazione.

Pertanto ricorre pacificamente la fattispecie di cui all’art. 495 cod. pen., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.” (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 – 01; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 – 01).

4. Il primo motivo è infondato.

È stata riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, prevista dall’art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.

Il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso il 9 marzo 2012, è pari ad anni sedici e mesi otto e, all’evidenza, non è decorso.

Infatti la recidiva in rassegna assume rilievo sia ex art. 157, cod. pen. come circostanza ad effetto speciale, ai fini del computo della prescrizione ordinaria, pari ad anni dieci (pena massima anni sei, aumentata di due terzi), sia per espressa previsione di legge, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., nella determinazione del termine prescrizionale massimo (anni dieci, aumentato di due terzi).

Secondo il medesimo criterio, il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 337 cod. pen. (punito con pena massima di cinque anni di reclusione) è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen., anni otto e mesi quattro – due terzi di cinque anni-, come sopra aumentata di due terzi ex art. 161 cod. pen.).

Aggiunto tale periodo alla data del commesso reato, 9 marzo 2012, si ottiene che il termine massimo di prescrizione spirerà il 29 gennaio 2026.

5. Il terzo motivo è inammissibile relativamente alla recidiva, mentre è fondato limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius.

5.1. Va rilevata in questa sede, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità per genericità del motivo di appello proposto dall’imputato in punto di riconoscimento della recidiva.

La censura è stata formulata in termini ipotetici e collegata a parametri irrilevanti: giovanissima età e rispetto delle prescrizioni imposte in sede cautelare.

5.2. Si concorda, invece, con il ricorrente sul fatto che la Corte di appello è incorsa in una violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nell’atto di impugnazione.

Il Tribunale aveva applicato al ricorrente la pena finale di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, così calcolata: ritenuto più grave il reato di furto tentato in abitazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante (da individuarsi nella recidiva), pena base anni uno di reclusione (non veniva specificato l’ammontare della multa), aumentata di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e di ulteriori mesi sei per quello di cui all’art. 495 cod. pen.

La Corte di appello proscioglie l’imputato dal delitto di furto, facendo così “cadere” il reato più grave, e applica la pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione, determinata come segue: individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 495 cod. pen., tenuto conto “delle generiche equivalenti già riconosciute” (così testualmente pag. 10), pena base anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentata di mesi sei per l’unico reato satellite residuo di cui all’art. 337 cod. pen.

Osserva il collegio che, da un lato, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute e applicate in regime di equivalenza rispetto alla aggravante (vale a dire la recidiva); dall’altro lato che per il nuovo reato base è stata individuata una pena superiore (di quattro mesi) rispetto a quella che il Tribunale aveva applicato per l’originario reato più grave (oggetto di proscioglimento in appello).

In tale situazione diverse pronunce della Corte di legittimità, cui questo collegio intende dare seguito, hanno ravvisato una violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 – 01; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 – 01).

6. La sentenza impugnata va pertanto annullata soltanto in punto di pena.

Al corretto calcolo può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez.

U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).

Si ottiene la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione come segue: fermo il giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, pena base per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. anni uno di reclusione (pari a quella stabilita dal Tribunale), aumentata di sei mesi per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. 7.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione.

Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1903/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33120/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PCQ01) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., mentre ha prosciolto l’imputato dal delitto di tentato furto in abitazione perché estinto per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 263/2026 Roma, lì, 05/01/2026 Con il primo eccepisce il decorso dei termini prescrizionali anche per i residui reati. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen. Sostiene che non sarebbero state appurate le generalità reali dell’imputato, sicché, in difetto di prova, quelle di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto considerarsi corrette. Peraltro la condotta in contestazione ricadrebbe, al più, nella previsione dell’art. 496 cod. pen. Con il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 546 comma 3 e 125 cod. proc. pen. per omessa risposta sul motivo di appello che contestava il riconoscimento della recidiva, nonché per violazione del divieto di reformatio in peius sia nella determinazione della pena base sia nella mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Al fine di delimitare l’area di intervento di questo collegio, va osservato, in via preliminare, che si discute di due residue imputazioni concernenti i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. In relazione alla seconda fattispecie delittuosa il capo di imputazione riporta numerose condotte di false dichiarazioni sulle generalità (alcune riferite addirittura all’anno 2007), tuttavia le sentenze di primo e secondo grado mostrano di pronunciarsi soltanto sull’ultima in ordine temporale: quella del 9 marzo 2012, realizzata in occasione dell’arresto dell’imputato scaturito dalla commissione degli altri reati per cui si procede (resistenza a pubblico ufficiale) o si è proceduto (tentato furto). La decisione di primo grado è generica sul punto, tuttavia sembra tenere conto soltanto dell’ultima condotta sia quando analizza la commissione del fatto-reato (pagg. 3 e 4), sia nella parte dedicata alla pena, allorché applica un unico aumento a titolo di continuazione per il reato satellite di cui all’art. 495 cod. pen. (pag. 4). La pronuncia di appello esordisce affermando espressamente che si occupa soltanto dei fatti del 9 marzo 2012 (pag. 6), si disinteressa completamente di quelli precedenti, e non può che riferirsi al solo fatto-reato occorso il 9 marzo 2012 quando esclude il decorso del termine prescrizionale (pag. 8). Rispetto ai fatti precedenti risulta, quindi, un’omessa statuizione alla quale non può porsi rimedio in difetto di impugnazione del Pubblico ministero. Con questa avvertenza possono esaminarsi i motivi di ricorso, muovendo, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo. 3. Il secondo motivo è nel complesso infondato. 3.1. Va rammentato che non è consentito dedurre vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime siano state comunque esattamente risolte — sia pure con motivazione assente o illogica o contraddittoria — non può sussistere ragione alcuna di doglianza (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo). 3.2. Nella specie, pur in assenza di esplicita motivazione, la soluzione della Corte di appello è corretta. Invero, secondo ius receptum, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990 – 01; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankail, Rv. 270876 – 01; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262836 – 01). 3.3. La questione sulla riconducibilità del fatto al delitto, meno grave, di cui all’art. 496 cod. pen. è inedito rispetto alla sentenza di primo grado che espressamente argomentava sulla sussistenza del delitto contestato, escludendo l’ipotesi di cui all’art. 496 cod. pen. (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado); punto non impugnato con l’atto di appello. In ogni caso il motivo è infondato, considerato che le false dichiarazioni oggetto di condanna sono state rese, ai fini di identificazione e in assenza di documenti di identità, ai Carabinieri di Orbetello dopo che l’imputato era stato fermato e arrestato, all’esito di una fuga dopo aver tentato di portare a termine un furto in abitazione. Pertanto ricorre pacificamente la fattispecie di cui all’art. 495 cod. pen., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.” (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 – 01; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 – 01). 4. Il primo motivo è infondato. È stata riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, prevista dall’art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen. Il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso il 9 marzo 2012, è pari ad anni sedici e mesi otto e, all’evidenza, non è decorso. Infatti la recidiva in rassegna assume rilievo sia ex art. 157, cod. pen. come circostanza ad effetto speciale, ai fini del computo della prescrizione ordinaria, pari ad anni dieci (pena massima anni sei, aumentata di due terzi), sia per espressa previsione di legge, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., nella determinazione del termine prescrizionale massimo (anni dieci, aumentato di due terzi). Secondo il medesimo criterio, il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 337 cod. pen. (punito con pena massima di cinque anni di reclusione) è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen., anni otto e mesi quattro – due terzi di cinque anni-, come sopra aumentata di due terzi ex art. 161 cod. pen.). Aggiunto tale periodo alla data del commesso reato, 9 marzo 2012, si ottiene che il termine massimo di prescrizione spirerà il 29 gennaio 2026. 5. Il terzo motivo è inammissibile relativamente alla recidiva, mentre è fondato limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius. 5.1. Va rilevata in questa sede, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità per genericità del motivo di appello proposto dall’imputato in punto di riconoscimento della recidiva. La censura è stata formulata in termini ipotetici e collegata a parametri irrilevanti: giovanissima età e rispetto delle prescrizioni imposte in sede cautelare. 5.2. Si concorda, invece, con il ricorrente sul fatto che la Corte di appello è incorsa in una violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nell’atto di impugnazione. Il Tribunale aveva applicato al ricorrente la pena finale di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, così calcolata: ritenuto più grave il reato di furto tentato in abitazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante (da individuarsi nella recidiva), pena base anni uno di reclusione (non veniva specificato l’ammontare della multa), aumentata di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e di ulteriori mesi sei per quello di cui all’art. 495 cod. pen. La Corte di appello proscioglie l’imputato dal delitto di furto, facendo così “cadere” il reato più grave, e applica la pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione, determinata come segue: individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 495 cod. pen., tenuto conto “delle generiche equivalenti già riconosciute” (così testualmente pag. 10), pena base anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentata di mesi sei per l’unico reato satellite residuo di cui all’art. 337 cod. pen. Osserva il collegio che, da un lato, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute e applicate in regime di equivalenza rispetto alla aggravante (vale a dire la recidiva); dall’altro lato che per il nuovo reato base è stata individuata una pena superiore (di quattro mesi) rispetto a quella che il Tribunale aveva applicato per l’originario reato più grave (oggetto di proscioglimento in appello). In tale situazione diverse pronunce della Corte di legittimità, cui questo collegio intende dare seguito, hanno ravvisato una violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 – 01; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 – 01). 6. La sentenza impugnata va pertanto annullata soltanto in punto di pena. Al corretto calcolo può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Si ottiene la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione come segue: fermo il giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, pena base per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. anni uno di reclusione (pari a quella stabilita dal Tribunale), aumentata di sei mesi per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. 7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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