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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05964/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975.

2. Proponeva appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestato e che, comunque, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale.

3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - correttamente così qualificato dalla Corte territoriale, atteso che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inappellabile - è inammissibile, in quanto proposto e sottoscritto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. 2. Proponeva appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestato e che, comunque, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. 3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - correttamente così qualificato dalla Corte territoriale, atteso che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inappellabile - è inammissibile, in quanto proposto e sottoscritto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris