CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], limitata al trattamento sanzionatorio, nei confronti della sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Macerata, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla configurabilità del reato di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, per il mancato accertamento della percentuale di principio attivo presente nella sostanza rinvenuta nella propria disponibilità, non potendo, di conseguenza, essere esclusa la destinazione al solo consumo personale di detta sostanza. Con memoria del 10/1/2022 il ricorrente ha ribadito la fondatezza di tali rilievi, avendo già sottolineato nell'atto d'appello che le piante di marijuana coltivate erano destinate esclusivamente al proprio consumo personale, essendo da tempo consumatore abituale di stupefacenti, richiamando la sentenza n. 12348 del 2020 delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la contestazione in ordine alla configurabilità del reato, per essere le piante di marijuana coltivate dal ricorrente destinate al suo esclusivo consumo personale, dalla mancata formulazione di qualsiasi rilievo al riguardo nell'atto d'impugnazione, limitato (come emerge chiaramente dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e come sottolineato dalla Corte d'appello) al solo trattamento sanzionatorio, posto che con esso ne era solamente stata chiesta la riduzione previa disapplicazione della recidiva e comunque considerando quale base di computo il minimo edittale, con la conseguente formazione del giudicato in ordine al capo relativo alla affermazione di responsabilità (peraltro oggetto di confessione da parte del ricorrente) e la preclusione alla deduzione di censure su tale punto con il ricorso per cassazione, che risulta pertanto inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estens