CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 42817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 18 luglio 2024 con la quale è stato respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del 20.10.2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto di proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza in arrivo e in partenza e di inibizione della fruizione della stampa locale del territorio di provenienza del detenuto. Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 15 Cost., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha argomentato la decisione adottata "attraverso il mero richiamo alla circostanza relativa alla sottoposizione al regime differenziato e al contenuto del provvedimento ministeriale di proroga della sottoposizione al visto della corrispondenza sia in arrivo, che in partenza" (ved. pag.4 del ricorso), quindi sulla base di Cina motivazione non adeguata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, perché sia perché appare privo di autosufficienza, indicando plurime circostanze, senza tuttavia allegare i relativi atti, sia perché il provvedimento impugnato è motivato adeguatamente: la sottoposizione a "visto di censura" è obbligatoria per legge e, quindi, la motivazione può essere sintetica; in particolarejla limitazione nella ricezione della stampa locale è assolutamente motivato. Il ricorso omette di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata, sicché il motivo non appare specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso. Non può essere accolto il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di impugnazione e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). '2, Il ricorrente, in definitiva, si è limitato genericamente a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, asserendo tautologicamente l'erroneità del percorso argomentativo dei giudici di merito. Al contrario l'ordinanza dei giudici di Perugia ha evidenziato che le argomentazioni svolte nel D.M. 17.10.2023 citato dal Magistrato di sorveglianza sono ancora attuali circa il corposo curriculum criminale dell'esponente del clan "Piscopo", articolazione territoriale di Vittoria riconducibile a "cosa nostra" gelese, quale autore della cruenta contrapposizione di "cosa nostra" alla "stidda", cioè di una organizzazione criminale ancora attiva nel campo delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Si ravvisano, quindi, i presupposti per rigettare il ricorso, rigetto al quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese