CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 08723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 08/05/2025, con la quale la orte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di , ha ricnotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12, comma 3 -bis, d.lgs. n. 286/98 alla misura di anni quattro e mesi otto di reclusioneJ4 24,1,0 30. Oct e O 0 4- 4,4,027' [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo è inammissibile perché si risolve in argomenti di mero dissenso rispetto alla valutazione della ricostruzione in fatto, nemmeno specificamente contestata, mentre con riguardo alla censura in ordine alla ritenuta aggravante il motivo non era stato proposto nell'atto di appello; che la doglianza relativa alla misura della pena è manifestamente infondata perché la pena corrisponde ai parametri di legge e la sua commisurazione è stata motivata con riguardo al numero dei clandestini trasportati e allo sforzo organizzativo, mentre la collaborazione è stata ritenuta sostanzialmente insussistente essendosi esaurita nell'accettare i controlli delle forze dell'ordine; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] t li-re estensore Il esiden