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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 28391/2023

Testo disponibile della fonte

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el caso in esame, l’ordinanza n. 12709/2023, pronunciata a definizione del procedimento instaurato con ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, contiene da pag. 1 fino a pag. 11, § 37, la motivazione relativa a tale controversia; da pag. 11, § 1 e fino a pag. 19, § 33, risulta invece inserita la motivazione della ordinanza n. 10128/2023 pronunciata alla stessa udienza, nel F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 21328/2019 diverso procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3631/2023 Numero di raccolta generale 28391/2023 [OSCURATO:SOCIETA]; Data pubblicazione 11/10/2023

8. nella motivazione dell’ordinanza n. 12709/2023 manca qualsiasi elemento che possa giustificare la pronuncia anche in relazione al procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa ed appare evidente che tale aggiunta di motivazione costituisca frutto di errore materiale;

9. deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la ordinanza di questa Corte n. 12707/2023 eliminandosi i brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33;

10. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12707/2023 sia corretta attraverso l’eliminazione dei brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el caso in esame, l’ordinanza n. 12709/2023, pronunciata a definizione del procedimento instaurato con ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, contiene da pag. 1 fino a pag. 11, § 37, la motivazione relativa a tale controversia; da pag. 11, § 1 e fino a pag. 19, § 33, risulta invece inserita la motivazione della ordinanza n. 10128/2023 pronunciata alla stessa udienza, nel F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 21328/2019 diverso procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3631/2023 Numero di raccolta generale 28391/2023 [OSCURATO:SOCIETA]; Data pubblicazione 11/10/2023 8. nella motivazione dell’ordinanza n. 12709/2023 manca qualsiasi elemento che possa giustificare la pronuncia anche in relazione al procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa ed appare evidente che tale aggiunta di motivazione costituisca frutto di errore materiale; 9. deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la ordinanza di questa Corte n. 12707/2023 eliminandosi i brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33; 10. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12707/2023 sia corretta attraverso l’eliminazione dei brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5
Sentenza Cassazione n. 28391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris