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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 28299/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28397/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 667/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito una società il cui oggetto era l’esercizio di una impresa agricola, prevalentemente diretta a produrre prodotti latticini.

Nel 2006, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che costui stesse gestendo la società in maniera illecita, e senza rendiconto: attraverso un lodo arbitrale, confermato poi a seguito di impugnazione, è riuscito ad ottenere che si imponesse al [OSCURATO:PERSONA] il deposito di un rendiconto.

Il socio non ha però ottemperato al lodo, e conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per ottenere l’adempimento: nel corso di tale procedura un consulente tecnico ha altresì accertato lo storno di somme di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Le controversie giudiziarie sono poi proseguite. 2.-[OSCURATO:PERSONA], che aveva accumulato comunque un credito per spese legali, all’esito dei complessivi giudizi, per circa 68 mila euro, ha poi altresì agito per la revocatoria di una vendita fatta dal [OSCURATO:PERSONA] alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Nel giudizio che ne è seguito, i due co nvenuti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto che la vendita era in realtà stata conclusa per poter adempiere ad un debito scaduto: la moglie, peraltro, con il denaro ricevuto, ha estinto ipoteche su altro immobile, che ha venduto per poter comprare quello oggetto di revocatoria.

In altri termini, la moglie del [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA],aveva garantito con beni propri (quale terza datrice di ipoteca) un ‘apertura di credito fatta dalla banca al marito.

Secondo i due convenuti la [OSCURATO:PERSONA] ha poi venduto quei beni per comprare l’immobile del marito, il quale a sua volta ha usato il denaro per estinguere il debito verso la banca. 3.1.-Il Tribunale ha accolto la revocatoria, ed ha ritenuto che, da un lato, non tutta la somma oggetto di corrispettivo risulta destinata ad estinguere il debito, e, in secondo luogo, che l’ipoteca che doveva essere cosi estinta era ancora iscritta.

Contro tale sentenza hanno proposto distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, previa riunione, sono stati rigettati dalla Corte di Appello diBrescia. 4.- Contro tale rigetto ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto con controricorso.

Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata è nel senso che dalle prove ammesse ed assuntenon è rimasto provato che la vendita oggetto di revocazione è stata posta in essere allo scopo di estinguere un debito scaduto. 6.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 345 c.p.c. e 2909 c.c.

La questione è la seguente.

Nel corso del giudizio di appello, è diventata definitiva una sentenza del Tribunale di Brescia con cui si è dichiarato inesistente il credito di [OSCURATO:PERSONA], ossia il credito in base al quale costui ha agito per la revocatoria.

La Corte di appello ha negato rilievo alla documentaz ione prodotta, ed alla relativa eccezione (di giudicato) in quanto l’esistenza del credito era stata accertata in primo grado e non era stata fatta oggetto di impugnazione, con la conseguenza che era passata in giudicato.

Osservano i ricorrenti che invecein appello la questione era stata posta ed indicano come lo avrebbero fatto con la conclusionale.

E che comunque l’esistenza del giudicato esterno va rilevata d’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Non si dice quale era il contenuto della sentenza resa nel separato giudizio, e di cui si adduce qui giudicato, e dunque che cosa abbia accertato in particolare, e se abbia negato il credito a cui garanzia qui si agisce.

A parte ciò, iricorrenti non dimostrano di avere impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA].

Risulta chiaramente che l’appello era basato su un unico motivo: la natura solutoria della vendita oggetto di revocazione.

A ben vedere,dal motivo di ricorso non si ricava affatto che il credito è stato negato dalla sentenza emessa nell’altro giudizio, non emergendo chiaramente un accertamentoin tal senso. 7.-Con il secondo motivosi denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Sostengonoi ricorrenti di avere nel corso del giudiziodi appello saldato la somma oggetto del credito residuo e ritengono che il giudice di appello non abbiatenuto in alcuna considerazionetale circostanza, provata anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza rinunciato alla esecuzione sull’immobile revocato: in sostanza, pur ammesso che esisteva un credito residuo, questo è stato saldato nel corso del giudizio di appello, il che avrebbe dovuto portaread una decisione diversa.

Il motivoè inammissibile.

Eccepisce peraltro il controricorrente che il pagamento avvenuto in corso di causa ha estinto debiti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non quelli del [OSCURATO:PERSONA], che sono poi i debiti che hanno giustificatola revocatoria.

A fronte di tale eccezione, ma anche a prescindere da essa, in effetti,i ricorrenti, pur adducendo di avere estinto il debito a base della revocatoria, non ne fanno adeguata allegazione: non risulta dal motivo di ricorso e dagli allegati che il pagamento in questione sia stato proprio rivoltoad estinguere i debiti che hanno indotti [OSCURATO:PERSONA] adagire in revocatoria. 8.-Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c., in relazione agli articoli 112,166 e 167 c.p.c.

La tesi è la seguente.

In primo grado i due convenuti avevano eccepito che la vendita aveva come scopo quello di estinguere un debito scaduto.

Rigettata in primo grado l’eccezione, essa era stata riproposta come motivo di appello.

Il giudice di secondo grado si era posto il problema se questa eccezione fosse rilevabile d’ufficio o meno, ossia se fosse una eccezione in senso lato o in senso stretto: ha concluso per la seconda soluzione.

I ricorrenti ora chiedono che, invece, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di distinzione tra eccezioniin senso lato ed eccezioni in senso stretto, questa ratio decidendivenga cassata, e si affermi che, invece, si trattava di eccezione in senso latocome tale non sottoposta a limiti di deduzione.

Il motivo è però inammissibile.

La questione della natura della eccezione non ha alcun rilievo pratico, e del resto glistessi ricorrenti a mmettono che potr ebbe tornare loro utile in giudizi diversi da questo, ossia in altre revocatorie in cui sono convenuti.

Non ha rilievo in quanto la ratio della decisione impugnata è un’altra.

Infatti i giudici di merito ritengono che l’eccezione (rectius, poi il motivo diappello) non è provato, ossia che, alla luce delle prove ammesse ed assunte, non è stata fornita prova che la vendita del bene oggetto di revocazione serviva ad estinguere un debito scaduto (2901, terzo comma c.c.).

Con la conseguenza che, quale che sia la natura della eccezione, la questione dirimente è che non è stata provata, fermo restando l’onere del convenuto di farlo. 9.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c. e degli articoli 1219, 1182 1183 c.c.

La tesi è che la decisione impugnata ha erroneamente supposto il debito come non scaduto, con conseguente non operatività del terzo comma dell’articolo 2901 c.c..

In realtà era in atti ampia prova del fatto che il debito era scaduto, e tale circostanza era peraltro oggettodi non contestazione della controparte.

Infine, se la Corte di merito avesse ammesso le prove richieste, avrebbe altresì ritenuto provato che il ricavato dellavendita serviva per l’appunto ad estinguere quel debito.

Il motivo è inammissibile.

Postula un diverso accertamento dei fatti.

Intanto, quanto alla prima ratio decidendi (il debito no n era scaduto) , la sua censura presuppone per l’appunto che qui si accerti un fatto diverso da quello assunto dai giudici di merito: che non fosse maturata scadenza.

In secondo luogo, questa è una delle due rationes, l’altra è quella del difetto di prova che il pagamento fosse destinato ad estinguere quel debito.

Quanto a questa seconda ratio, la contestazione della mancata ammissione dei documenti probatori, quando anche ammissibile in questa sede, è del tutto generica:non si indicano le violazioni di legge che renderebbero quella decisione istruttoria come illegittima.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrential pagamento delle spese di lite nella misura di 6000,00 europer compensi, oltre a 200,00 euro per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28397/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 667/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito una società il cui oggetto era l’esercizio di una impresa agricola, prevalentemente diretta a produrre prodotti latticini. Nel 2006, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che costui stesse gestendo la società in maniera illecita, e senza rendiconto: attraverso un lodo arbitrale, confermato poi a seguito di impugnazione, è riuscito ad ottenere che si imponesse al [OSCURATO:PERSONA] il deposito di un rendiconto. Il socio non ha però ottemperato al lodo, e conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per ottenere l’adempimento: nel corso di tale procedura un consulente tecnico ha altresì accertato lo storno di somme di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Le controversie giudiziarie sono poi proseguite. 2.-[OSCURATO:PERSONA], che aveva accumulato comunque un credito per spese legali, all’esito dei complessivi giudizi, per circa 68 mila euro, ha poi altresì agito per la revocatoria di una vendita fatta dal [OSCURATO:PERSONA] alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Nel giudizio che ne è seguito, i due co nvenuti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto che la vendita era in realtà stata conclusa per poter adempiere ad un debito scaduto: la moglie, peraltro, con il denaro ricevuto, ha estinto ipoteche su altro immobile, che ha venduto per poter comprare quello oggetto di revocatoria. In altri termini, la moglie del [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA],aveva garantito con beni propri (quale terza datrice di ipoteca) un ‘apertura di credito fatta dalla banca al marito. Secondo i due convenuti la [OSCURATO:PERSONA] ha poi venduto quei beni per comprare l’immobile del marito, il quale a sua volta ha usato il denaro per estinguere il debito verso la banca. 3.1.-Il Tribunale ha accolto la revocatoria, ed ha ritenuto che, da un lato, non tutta la somma oggetto di corrispettivo risulta destinata ad estinguere il debito, e, in secondo luogo, che l’ipoteca che doveva essere cosi estinta era ancora iscritta. Contro tale sentenza hanno proposto distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, previa riunione, sono stati rigettati dalla Corte di Appello diBrescia. 4.- Contro tale rigetto ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto con controricorso. Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata è nel senso che dalle prove ammesse ed assuntenon è rimasto provato che la vendita oggetto di revocazione è stata posta in essere allo scopo di estinguere un debito scaduto. 6.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 345 c.p.c. e 2909 c.c. La questione è la seguente. Nel corso del giudizio di appello, è diventata definitiva una sentenza del Tribunale di Brescia con cui si è dichiarato inesistente il credito di [OSCURATO:PERSONA], ossia il credito in base al quale costui ha agito per la revocatoria. La Corte di appello ha negato rilievo alla documentaz ione prodotta, ed alla relativa eccezione (di giudicato) in quanto l’esistenza del credito era stata accertata in primo grado e non era stata fatta oggetto di impugnazione, con la conseguenza che era passata in giudicato. Osservano i ricorrenti che invecein appello la questione era stata posta ed indicano come lo avrebbero fatto con la conclusionale. E che comunque l’esistenza del giudicato esterno va rilevata d’ufficio. Il motivo è inammissibile. Non si dice quale era il contenuto della sentenza resa nel separato giudizio, e di cui si adduce qui giudicato, e dunque che cosa abbia accertato in particolare, e se abbia negato il credito a cui garanzia qui si agisce. A parte ciò, iricorrenti non dimostrano di avere impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta chiaramente che l’appello era basato su un unico motivo: la natura solutoria della vendita oggetto di revocazione. A ben vedere,dal motivo di ricorso non si ricava affatto che il credito è stato negato dalla sentenza emessa nell’altro giudizio, non emergendo chiaramente un accertamentoin tal senso. 7.-Con il secondo motivosi denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Sostengonoi ricorrenti di avere nel corso del giudiziodi appello saldato la somma oggetto del credito residuo e ritengono che il giudice di appello non abbiatenuto in alcuna considerazionetale circostanza, provata anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza rinunciato alla esecuzione sull’immobile revocato: in sostanza, pur ammesso che esisteva un credito residuo, questo è stato saldato nel corso del giudizio di appello, il che avrebbe dovuto portaread una decisione diversa. Il motivoè inammissibile. Eccepisce peraltro il controricorrente che il pagamento avvenuto in corso di causa ha estinto debiti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non quelli del [OSCURATO:PERSONA], che sono poi i debiti che hanno giustificatola revocatoria. A fronte di tale eccezione, ma anche a prescindere da essa, in effetti,i ricorrenti, pur adducendo di avere estinto il debito a base della revocatoria, non ne fanno adeguata allegazione: non risulta dal motivo di ricorso e dagli allegati che il pagamento in questione sia stato proprio rivoltoad estinguere i debiti che hanno indotti [OSCURATO:PERSONA] adagire in revocatoria. 8.-Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c., in relazione agli articoli 112,166 e 167 c.p.c. La tesi è la seguente. In primo grado i due convenuti avevano eccepito che la vendita aveva come scopo quello di estinguere un debito scaduto. Rigettata in primo grado l’eccezione, essa era stata riproposta come motivo di appello. Il giudice di secondo grado si era posto il problema se questa eccezione fosse rilevabile d’ufficio o meno, ossia se fosse una eccezione in senso lato o in senso stretto: ha concluso per la seconda soluzione. I ricorrenti ora chiedono che, invece, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di distinzione tra eccezioniin senso lato ed eccezioni in senso stretto, questa ratio decidendivenga cassata, e si affermi che, invece, si trattava di eccezione in senso latocome tale non sottoposta a limiti di deduzione. Il motivo è però inammissibile. La questione della natura della eccezione non ha alcun rilievo pratico, e del resto glistessi ricorrenti a mmettono che potr ebbe tornare loro utile in giudizi diversi da questo, ossia in altre revocatorie in cui sono convenuti. Non ha rilievo in quanto la ratio della decisione impugnata è un’altra. Infatti i giudici di merito ritengono che l’eccezione (rectius, poi il motivo diappello) non è provato, ossia che, alla luce delle prove ammesse ed assunte, non è stata fornita prova che la vendita del bene oggetto di revocazione serviva ad estinguere un debito scaduto (2901, terzo comma c.c.). Con la conseguenza che, quale che sia la natura della eccezione, la questione dirimente è che non è stata provata, fermo restando l’onere del convenuto di farlo. 9.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c. e degli articoli 1219, 1182 1183 c.c. La tesi è che la decisione impugnata ha erroneamente supposto il debito come non scaduto, con conseguente non operatività del terzo comma dell’articolo 2901 c.c.. In realtà era in atti ampia prova del fatto che il debito era scaduto, e tale circostanza era peraltro oggettodi non contestazione della controparte. Infine, se la Corte di merito avesse ammesso le prove richieste, avrebbe altresì ritenuto provato che il ricavato dellavendita serviva per l’appunto ad estinguere quel debito. Il motivo è inammissibile. Postula un diverso accertamento dei fatti. Intanto, quanto alla prima ratio decidendi (il debito no n era scaduto) , la sua censura presuppone per l’appunto che qui si accerti un fatto diverso da quello assunto dai giudici di merito: che non fosse maturata scadenza. In secondo luogo, questa è una delle due rationes, l’altra è quella del difetto di prova che il pagamento fosse destinato ad estinguere quel debito. Quanto a questa seconda ratio, la contestazione della mancata ammissione dei documenti probatori, quando anche ammissibile in questa sede, è del tutto generica:non si indicano le violazioni di legge che renderebbero quella decisione istruttoria come illegittima. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrential pagamento delle spese di lite nella misura di 6000,00 europer compensi, oltre a 200,00 euro per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
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