CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40962/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16550-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1646/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 16550 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- R. g. 16550/2018 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria che ha rigettato l'appello dell'ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 notificati a [OSCURATO:PERSONA], per omessa indicazione nel quadro RW di capitali detenuti all'estero. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 17 e 24 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della [OSCURATO:PERSONA] per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sul patrimonio e per prevenire evasioni, stipulata a Roma il 9 aprile 1996, ratificata con la Legge del 9 ottobre 1997, n.370. Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione, ex art. 6 comma 10, dl. 119/18. Considerato che: In data 7 giugno 2019 è stata depositata dall'Agenzia delle entrate istanza di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere, per avere [OSCURATO:PERSONA] presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 dl. 119/2018, risultata regolare, come da nota della Direzione generale del Lazio allegata. Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOSTrAT.: ogg