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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 01685/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, nonché manifestamente infondato, non essendosi confrontato con la puntuale e articolata motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato (pagg. 9-10); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, nonché manifestamente infondato, non essendosi confrontato con la puntuale e articolata motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato (pagg. 9-10); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il
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