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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1998

Cassazione n. 00714/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 040PRYX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6.5.2025 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 17.11.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 comma 1 n. 2, 61 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena irrogata in anni tre di reclusione ed Euro 210,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un motivo con cui si duole dell'omessa motivazione in merito all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte di merito ha fondato la mancata concessione delle generiche sull'assenza di elementi positivamente valutabili così facendo corretta applicazione del principio secondo cui Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872_dell'08/06/2022, Rv. 283489).

Ma inoltre ha aggiunto che l'imputato non ha tenuto un comportamento collaborativo, né mostrato segni di resipiscenza, non risultando elemento idoneo a supportare il beneficio invocato la giovane età dell'imputato facendo corretta applicazione del principio secondo cui la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.(Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633).

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 040PRYX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6.5.2025 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 17.11.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 comma 1 n. 2, 61 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena irrogata in anni tre di reclusione ed Euro 210,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando un motivo con cui si duole dell'omessa motivazione in merito all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha fondato la mancata concessione delle generiche sull'assenza di elementi positivamente valutabili così facendo corretta applicazione del principio secondo cui Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872_dell'08/06/2022, Rv. 283489). Ma inoltre ha aggiunto che l'imputato non ha tenuto un comportamento collaborativo, né mostrato segni di resipiscenza, non risultando elemento idoneo a supportare il beneficio invocato la giovane età dell'imputato facendo corretta applicazione del principio secondo cui la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.(Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633). 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e ten
Sentenza Cassazione n. 00714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris