CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2019
Cassazione n. 25621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 27598-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Posticipo erogazione t.f.s. in caso di cessazione del rapporto di personale in esubero RGN 27598/2019 Pag.avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la sospensione del giudizio e trasmissione atti alla Corte costituzionale; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, confermando la decisione del Tribunale di Matera, rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Matera, di condanna dell’INPS al pagamento immediato in suo favore del TFS, la cui erogazione, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del d.l. n. 95/2012 nonché dell’art. 1, commi 484 e 485 della legge n. 147/2013, era stata invece posticipata dal momento del prepensionamento a quello del compimento dell’età pensionabile fissata ex legen. 201 del 2011. Escludeva la Corte territoriale ogni comparabilità tra lavoro pubblico e lavoro privato. Rilevava che, nello specifico, il prepensionamento, conseguente all’esubero per soprannumero dei dipendenti provinciali, aveva evitato una espulsione non protetta dal mondo del lavoro. Riteneva che, a fronte di un riconosciuto prepensionamento prima del naturale maturare dei requisiti, non era incongruo postergare il TFS al momento in cui il diritto al pensionamento sarebbe venuto a maturazione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. 3. L’INPS ha resistito con controricorso l’INPS. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RGN 27598/2019 Pag.5. Con ordinanza interlocutoria n. 8727/2024, questa Corte ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso e, in particolare, quella relativa alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali - e specie degli artt. 36 e 38 Cost. - da parte dell’art. 2, comma 11, lett. a ) n. 2 del d.l. n. 95 del 2012, necessitassero dell’approfondimento in pubblica udienza anche allo scopo di sentire le parti sul punto, verificando, nel contraddittorio, la sussistenza o meno di ragioni idonee a sostenere, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, il pagamento differito dell’emolumento per cui è causa, ciò alla luce di una possibile diversità del caso qui all’esame rispetto a quelli già oggetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023. Ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo affinché il Collegio, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., trasmetta gli atti alla Corte costituzionale e sospenda il processo. 7. Il ricorrente, udita la requisitoria anche orale del Pubblico Ministero, ha proceduto a discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte di appello ritenuto che l’art. 2, comma 11, lett. a), n. 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modif. con l. n. 235 del 2012, lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, rappresenti un giusto bilanciamento di contrapposte esigenze. Si insiste che la norma innanzi richiamata comporta una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati e che il ricorrente, trovatosi in una situazione di soprannumero che ne ha cagionato il prepensionamento, è stato di conseguenza privato, in un sol colpo, della retribuzione e, RGN 27598/2019 Pag.nell’immediato, anche della liquidazione, in applicazione della disposizione innanzi ricordata. 2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - dell’art. 3 della Costituzione per non aver ritenuto fondato il motivo di appello in cui denunziava che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012 cit. opera una discriminazione ingiustificata tra lavoro pubblico e privato. 3. Con il terzo mezzo viene prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte territoriale ritenuto non comparabile la condizione di chi matura il diritto al trattamento di fine servizio in coincidenza con il pensionamento e subisce la dilazione e chi lo matura, invece, in ipotesi di prepensionamento. 4. Con la quarta doglianza viene lamentata la violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132 cod. proc. civ. n. 4, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale tenuto conto delle questioni sollevate dall’appellante circa la violazione degli artt. 4, 35, 36 e 38, comma 2, della Costituzione. 5. I motivi, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione, sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 6. In disparte i profili di inammissibilità di tutti e quattro i motivi perché “non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (vedi: art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale l’iniziativa spetta esclusivamente al giudice e le parti possono presentare soltanto delle deduzioni nel processo dinanzi RGN 27598/2019 Pag.alla Corte costituzionale e possono, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità” (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n. 14666 e la successiva conforme Cass. 20 marzo 2023, n. 8033; v. anche Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1624) e del quarto mezzo altresì perché irritualmente evoca il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. ed il mancato esame di un fatto, laddove quella che viene prospettata è una mera questione giuridica. 7. La disposizione per cui è causa è l’art. 2 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 – “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” che, al comma 11, nel testo ratione temporisvigente, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a ), numero 1), del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha così previsto: «11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le RGN 27598/2019 Pag.amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; RGN 27598/2019 Pag.b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze». 8. Alla suddetta disposizione ha fatto seguito la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, legge di stabilità 2014, che ai commi 484 e 485 ha previsto che: «484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; RGN 27598/2019 Pag.b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». 485. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013». 9. Di fatto, le suddette previsioni normative rendevano, nello specifico, esigibile il TFS decorsi dodici mesi dal mese di maggio 2020, anziché nel più favorevole termine di sei mesi dalla data di cessazione del servizio. 10. La questione posta dal ricorso riguarda la compatibilità con le norme costituzionali delle indicate disposizioni nella parte in cui hanno appunto previsto il differimento del trattamento di fine rapporto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. 11. Ad avviso del Collegio non sussiste alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione nel rapporto di comparazione fra lavoro privato e pubblico in considerazione della diversità di regolamentazione e regime, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego privatizzato. 12. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato. Ciò è in particolare avvenuto con riguardo al regime della prescrizione: “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma, d.lgs. 165/2001 e, RGN 27598/2019 Pag.all’attualità, articolo 63, secondo comma, d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell’art. 36 d.lgs. cit.) … ” (Cass. 19 novembre 2021, n. 35676, in motivazione sub p.to 42, così, massimata: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”). Si veda anche Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2013, n. 36197 che tali principi ha richiamato. Eguale principio è stato affermato con riferimento alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 all’art. 18 precisandosi che “non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 legge cit. nel testo antecedente la riforma”, ciò in quanto “una eventuale modulazione delle tutele nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l’impiego privato; poiché, come avvertito dalla Corte costituzionale, mentre in quest’ultimo il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi (Corte cost. 24 ottobre 2008 n. 351)”. 13. È pur vero che, come precisato da Corte cost. n. 159 del 2019, l’evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al RGN 27598/2019 Pag.paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell’àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti»). Sempre ad avviso del Giudice delle leggi, tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell’autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva. Nel settore pubblico, le indennità in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell’attività lavorativa prestata (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto) e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti «nel caso di decesso del lavoratore in servizio» (sentenza n. 243 del 1997, punto 2.3. del Considerato in diritto). Le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di «agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l’autentica ragion d’essere dell’erogazione delle indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la stessa Corte cost., nella ridetta sentenza n. 159 del 2019, ha evidenziato che il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). RGN 27598/2019 Pag.L’esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all’intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all’àmbito del lavoro privato, preclude, dunque, il raffronto che il ricorrente prospetta. Non va sottaciuto, inoltre, che, nello specifico, il pagamento differito della indennità di fine rapporto, riguarda un lavoratore che non aveva raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento di appartenenza. Si evince, infatti, dalla sentenza impugnata che il Raucci, quando fu collocato in prepensionamento (31 dicembre 2015) aveva sessantadue anni ed aveva svolto ventisei anni e dieci mesi di servizio (avendo lavorato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Matera dal 2/1/1989 al 31/10/2015. Ciò evidenzia la differenza rispetto al sistema ordinario e già in sé giustifica il diverso trattamento. 14. Quanto alla specifica questione del trattamento di fine servizio differito, sia Corte cost. n. 159 del 2019 che Corte cost. n. 130 del 2023 (che alla prima largamente si richiama), diffusamente citate dal ricorrente nella memoria, pur affermando che sono incompatibili con la Costituzione le norme che prevedono di corrispondere in ritardo il trattamento di fine servizio, ancorché previste per disincentivare i pensionamenti anticipati e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita e pur rilevando che l e scelte discrezionali adottate in tale àmbito dal legislatore, anche in un’ottica di salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale, non possono tuttavia sacrificare in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost., hanno precisato però che l’imperativo vale solo per i dipendenti P.A. che vanno in pensione di vecchiaia con esclusione delle altre formule di pensione anticipata, come quella che qui ci occupa. RGN 27598/2019 Pag.In particolare, Corte cost. n. 159 del 2019 con riguardo alla disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 che, nel testo originario, prevedeva che: «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi», ha affermato che il differimento dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro a una cessazione del rapporto di lavoro che può intervenire anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento più rigoroso si correla alla particolarità di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a una scelta volontaria dell’interessato, cessa anche con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio. La disciplina è graduata in funzione di tale elemento distintivo sul presupposto che, proprio con il raggiungimento dei limiti indicati, si manifestino in maniera più pressante i bisogni che le indennità di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi di erogazione più spediti. In tale caso, l’assetto delineato dal legislatore non solo è fondato su un presupposto non arbitrario, ma è anche temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente», che impone all’amministrazione competente, RGN 27598/2019 Pag.entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, di trasmettere la documentazione competente all’ente previdenziale, obbligato a corrispondere il trattamento «nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997). Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell’insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato. 15. Quanto, in particolare, al verificarsi di esuberi (che è una delle suddette ragioni giustificatrici di un trattamento differenziato), va evidenziato che rientra tra gli obblighi della P.A. quello di identificare, previa adozione delle procedure descritte nell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 2 del d.lgs. n. 95 del 2012, ruoli in eccedenza o soprannumero: ognuno di questi soggetti, in presenza dei requisiti, sarà ammesso al prepensionamento, da intendersi comerisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario, beneficiando della ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, esclusivamente a favore di tale personale. Diversamente dovrà essere aperta dall’Amministrazione la messa in mobilità del lavoratore. L’individuazione degli esuberi p uò dipendere da varie ragioni: - riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall’art. 2 del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; - ragioni funzionali ricollegabili alla revisione del fabbisogno di personale, conseguente all’attuazione di misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti amministrativi, quale misura straordinaria e ulteriore rispetto alla ricognizione annuale ordinariamente prevista; - ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione RGN 27598/2019 Pag.vigilante) o descritte da specifiche disposizioni normative; - piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Nei suddetti casi l’Amministrazione dovrà acquisire la certificazione da parte dell’ente previdenziale del diritto a pensione e della relativa decorrenza e solo all’esito potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione (art. 2, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013), trovando applicazione anche in questo caso l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 20, del d.l. n. 201 del 2011. Secondo quanto chiarito da una successiva norma di interpretazione autentica, «l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione» (art. 2, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125). 16. Tale essendo il sistema delineato dal legislatore, non è configurabile, quanto al previsto differimento, la violazione degli artt. 4, 35, 36 e 38, comma 2, della Costituzione. 17. Come chiarito da Corte cost. n. 198 del 2023, la disciplina di cui si tratta ha consentito, dunque, una speciale ipotesi di fuoriuscita dei dipendenti dall’amministrazione tramite l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgenti rispetto alla riforma del sistema previdenziale RGN 27598/2019 Pag.prevista dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito: ai soprannumerari, che dal 1° gennaio 2012, secondo le più rigide regole della “legge Fornero”, non avevano diritto alla pensione, prevedendo eccezionalmente la possibilità del pensionamento secondo le più favorevoli norme previgenti, ove, tra l’altro, avessero maturato, entro il 2016, i relativi requisiti. Appare evidente che il legislatore ha introdotto il prepensionamento come ipotesi in deroga alla riforma generale sulle pensioni, così conferendo carattere eccezionale all’istituto, con la conseguenza che la relativa disciplina necessita di stretta interpretazione. Ciò per neutralizzare le conseguenze che diversamente sarebbero derivate dalla ineludibile messa in mobilità. Alla luce delle predette disposizioni, il collocamento in quiescenza del dipendente è stato subordinato, dunque, al ricorrere di alcune condizioni soggettive costituite: a ) dalla sua individuazione dalla pubblica amministrazione come unità in soprannumero; b) dal possesso, al 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per come stabiliti nella disciplina previdenziale anteriore al d.l. n. 201 del 2011, come convertito; c) dal raggiungimento alla stessa data del termine di conseguibilità del trattamento pensionistico (cosiddetta decorrenza o finestra mobile). Il giudice delle leggi si è così testualmente espresso: “Tali requisiti non sono però sufficienti a perfezionare la fattispecie pensionistica, piuttosto congegnata come fattispecie a formazione progressiva: il legislatore, ove rimetta all’amministrazione la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro condizionandola ai «limiti del soprannumero», subordina il prepensionamento del singolo dipendente all’ulteriore verifica che esso serva effettivamente ad eliminare l’eccedenza di personale, tenuto conto delle ulteriori misure di riassorbimento già adottate. Ne consegue che, al riscontro dei requisiti di anzianità e decorrenza in capo al lavoratore soprannumerario da parte dell’ente di previdenza, può comunque non RGN 27598/2019 Pag.seguire la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione datrice di lavoro. Per come chiarito dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 28 aprile 2014 e n. 3 del 29 luglio 2013, può, infatti, accadere che l’esubero sia già risolto con un numero sufficiente di pensionamenti ordinari, rispetto al quale quello in deroga ha valore solo sussidiario, o che vi sia un numero di dipendenti muniti dei requisiti per l’accesso all’eccezionale pensionamento anticipato che oltrepassa il contingente in soprannumero. Così, nello specifico caso in cui pervengano plurime domande di prepensionamento eccedenti il rilevato esubero, l’amministrazione dovrà procedere ad un parziale accoglimento delle richieste secondo predefiniti criteri di priorità”. In conclusione, ad avviso del Giudice costituzionale, “il legislatore non configura il pensionamento ‘in deroga’ come un diritto soggettivo ‘puro’ del dipendente pubblico, delineato compiutamente nella previsione normativa, bensì come diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell’amministrazione. Il dipendente potrà avere diritto alla quiescenza solo se egli rientra, nel concreto, tra le unità che la pubblica amministrazione ha necessità di riassorbire” (v. Corte cost. n. 198 del 2023, cit.). Questo evidenzia come anche nell’ipotesi in esame sussista il presupposto della volontarietà del prepensionamento (come alternativa alla mobilità), esclusa essendo ogni assoluta automaticità ma altresì come la deroga rispetto al sistema ordinario (oggetto delle pronunce della Corte cost. n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 nelle quali, come detto, è stata operata una distinzione tra le ipotesi in cui, raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana e le deroghe legislativamente previste) sia integrata dal previsto riconoscimento ai RGN 27598/2019 Pag.soprannumerari, che dal 1° gennaio 2012, secondo le più rigide regole della “legge Fornero”, non avevano diritto alla pensione, del godimento del trattamento pensionistico tramite l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle più favorevoli disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgenti rispetto alla riforma del sistema previdenziale prevista dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito. 18. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 19. La complessità e peculiarità delle questioni trattate costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 20. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compen