Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43805/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.• Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, riformando la decisione assolutoria di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (ripetute violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, derivanti dalla mantenuta frequentazione di pregiudicati e di persone assoggettate a misura di prevenzione) e lo condannava alla pena complessiva di cinque mesi di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4:I1 ricorso è inammissibile.

Esso infatti oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base della contravvenzione (quattro mesi di arresto) che alla quota-parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. (un mese) - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimís, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.• Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, riformando la decisione assolutoria di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (ripetute violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, derivanti dalla mantenuta frequentazione di pregiudicati e di persone assoggettate a misura di prevenzione) e lo condannava alla pena complessiva di cinque mesi di arresto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4:I1 ricorso è inammissibile. Esso infatti oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base della contravvenzione (quattro mesi di arresto) che alla quota-parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. (un mese) - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimís, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43805/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris