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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20820/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod. pen.), è manifestamente infondato trattandosi di modifica della qualificazione giuridica del fatto intervenuta con la sentenza di primo grado che ha svolto sul punto ampia motivazione e di modifica che il ricorrente aveva potuto devolvere ai giudici di appello che hanno esaminato il tema in relazione all'esercizio dei diritti di difesa dell'imputatof dando atto del mero errore consistito nel non riportare tale diversa qualificazione nel dispositivo della sentenza di primo grado; Considerato, altresì, che sono del tutto generiche le deduzioni svolte con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod. pen.), è manifestamente infondato trattandosi di modifica della qualificazione giuridica del fatto intervenuta con la sentenza di primo grado che ha svolto sul punto ampia motivazione e di modifica che il ricorrente aveva potuto devolvere ai giudici di appello che hanno esaminato il tema in relazione all'esercizio dei diritti di difesa dell'imputatof dando atto del mero errore consistito nel non riportare tale diversa qualificazione nel dispositivo della sentenza di primo grado; Considerato, altresì, che sono del tutto generiche le deduzioni svolte con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris