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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07875/2025

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 03639 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procurasu foglio separato; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù diprocura su foglio separato; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da ll ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di p rocura allegata al controricorso; -controricorrente- e di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2780/2022della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata il 19 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, Sez.

Pescia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che chiam ò in manleva la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA].), chi e dendone , ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., la condanna in solido al risarcimento dei danni subìti per effetto dell’aggressione perpetrata nei loro confronti dai sig.ri Baldasseroni, Vettori e Molesti, dipendenti della Don C arl os s.r.l..

Il processo rimase interrotto a causa della morte del difensore di una delleparti e, in seguito alla intempestiva riassunzione, il Tribunale, con sentenza del 23 febbraio2021, ne dichiarò l’estinzione.2.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 4 agosto 2021, gli originari attori, sulla premessa che l’estinzione della causa non aveva estinto l’ azione e che dunque essi potevano ancora esercitare giudizialmente il loro diritto soggettivo,adirono nuovamente il Tribunale di Pistoia, chiedendoche fossero acquisit i al nuovo processo il fascicolorelativo al precedente e gli esiti delle prove in esso esperite (con particolare riferimento al la CTU medico - legale espletata ) e domandando la condannadei convenuti al risarcimento del danno.

Costituitisi questi ultimi e chiamata in causa la compagnia assicurativa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale, con ordinanza ex art.702-ter cod. proc. civ. del 4 febbraio 2022, in acco glimento dell’eccezione preliminare di m e rito da loro sollevata , rigettò la domanda attoreaper intervenuta prescrizione. 3.Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze, la quale, con sentenza 13 dicembre 2022, n.2780, ha rigettatoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sui rilievi: che, nell’ ipotesi di estinzione del processo , solo l’atto introduttivodel giudizio ha efficacia interruttiva (istantanea) della prescrizione che ricomincia a decorrere da tale atto, mentre invece non hanno questa efficacia le attività processuali svolte nel processo estinto, qualile deduzioni difensive, le istanze di m e rito e le richieste di prova formulate dal difensore, salvo che tali atti esprimano al contempo uncontenuto anche sostanziale, costituendo espressione diun comportamentoinequivoco del creditore diretto a far valere il suo diritto e tale da comportarela costituzione in mora del debitore ; che, pertanto, nel caso di specie, non poteva attribuirsi efficaciainterruttiva della prescrizione agli atti endoprocessual i compiuti nel precedente processo prima della declaratoria di estinzione avvenuta con sentenza del 23 febbraio2021, ovverosia la memoria ex art. 183, sesto comma , n. 1, cod. proc. civ. del 9 marzo 2009, l’ordinanza ammissivadei mezzi di prova del 9 maggio 2013 e l’istanza di riassunzione ( tardivamente ) notificata il 5 agosto 2016; che , in oltre, quando pure una simile efficaciafosse stata attribuita agli atti di parte (la memoria difensiva e l’istanza di riassunzione), essa efficacia sicuramente non avreb be potuto essere riconosciuta altresì all’ordinanza di ammissione delle prove, che costituiva unatto del giudice, con conseguente ineluttabilità del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra il 9 marzo 2009 e il 5 agosto 2016. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ricorrono Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA] base di un unico, articolato motivo; rispondono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], M arco Vettori e AndreaMolesti; con ulteriori, distinti controricorsi rispondono altresì le società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e Generali I talia s.p.a. .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti e la controricorrente G enerali I talia s.p.a. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on l’unico, articolato motivo d i ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. in relazione alla valutazione sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere reputato che soltanto l’atto introduttivo del giudizio estinto fosse idoneo ad interrompere la prescrizionequinquennale del credito risarcitorio.

Ribadiscono che tale efficacia interruttiva avreb be invece dovuto riconoscersi ad ognuno dei tre atti processuali seguiti all a citazione introduttiva del 19 dicembre2007.

Sostengono che la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., depositata il 9 marzo2009, in quanto atto processuale che riportava testualmente il contenuto della citazione rassegnando le medesime conclusioni , esprimeva anche un contenuto sostanziale e costituiva espressione di un contegno inequivoco dei creditori volto a far valere il loro diritto e a costituire in mora i debitori.

Reputano che il medesimo contenuto avesse l’ ordinanza di ammissione dei mezzi di prova emessa il 9 maggio 2013, in quanto direttaad ammettere la C TU medico - legale sulla persona degli attori in funzione dell’attuazione della pretesa risarcitoria fondata sugli artt.2043 e 2049 cod. civ..

Con riguardo al ricorso in riassunzione del 5 agosto 2016, osservano, infine, che, secondo la giuris pr udenza di legittimità (viene citata Cass. n.2417 del 1999) , l’istanza di riassunzione del processo interrotto sarebbe atto processuale normalmente ido neo ad interrompere istantaneamente la prescrizione, dalmomento che essa , esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandonela causa e l’ammontare, sarebbeequipollente ad un atto di costituzione in mora.Concludono che, pertanto, al momento del deposito del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. , introduttivo del presente processo (4 agosto 2021) il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe ancora maturato.

1.1. L’unico motivo –e con esso l’intero ricorso –è manifestamente infondato. 1.1.a.

S econdo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, mai smentito e recentemente ribadito, dal combinato disposto degli artt. 2943(primo, secondo e quarto comma) e 2945 ( secondo e terzo comma) cod. civ., possono trarsi i seguenti principi: a) la prescrizione è interrotta , oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l’effetto di costituire in mora il debitore, anche dagli atti (processuali) introduttivi di un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo (o dalladomanda proposta nel corso di un giudizio), ai quali viene di norma ricondotta anche l’ eff icacia sostanziale di cui all’art.1221 cod. civ.; b) l ’ effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; c) questo principio trova tuttavia una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l’estinzione del processo; d)in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale,e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione; e) l ’ estinzione comporta, infatti, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell’effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restandoperò escluso l ’ effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o “sospensivo”) previsto dal secondo comma delmedesimo art.2945; f) i singoli atti processualicompiuti nel corso del giudizio estinto (dunque, non solo, ovviamente, gli atti del giudice, ma anche gli atti di parte, come ad es. le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prova formulate dal difensore ) non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora; e) tali requisiti non esigono una manifestazione di volontà negoziale (ovverosia, la consapevolezza e volontà di produrre gli effettidella mora), atteso che la costituzione in mora è pur sempre un atto giuridicoin senso stretto, ma esigono, ai sensi dell’art.1219 cod. civ.,una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore (ex aliis, Cass. 09/03/2006, n. 5104; Cass. 08/03/2010, n. 5570; Cass.19/09/2024, n.25171; Cass. 22/10/2024, n. 27352; Cass.15/11/2024, n. 29554). 1.1.b.Richiamati tali principi di massima e premesso – sempre in linea generale – che l’ accertamento dei requisiti della costituzione in mora costituisce oggetto di un’ indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, in sindacabile in sede di legittimità se debitamente motivata, con riguardo alla fattispecie in esame non può che reputarsi corretto in iureil giudizio espresso dalla Corte d’appello, la quale non solo ha esclusoche avessero il contenuto sostanzialedell’atto di costituzione in mora la memoria difensiva del 9 marzo 2009 e l’atto di (tardiva) riassunzionedel 5 agosto 2016, ma ha anche osservato che, in ogni caso, l’intervallotemporale (di oltre sette anni) intercorso tra i due atti processuali sarebbe sato più che sufficiente ad integrare il decorso del termine quinquennale di prescrizionedel diritto risarcitorio di origine extracontrattuale vantato dagli attori, non potendo in ogni caso ravvisarsi un atto di costituzione inmora nell’ordinanza ammissivadelle prove del 9 maggio 2013, quale atto non proveniente dai creditori.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere rigettato. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza de i ricorrenti e s o no liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e in ragione dell’attività difensiva rispettivamente spiegata. 3.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.condanna i ricorrenti , in solido tra loro , a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida : per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in complessivi Euro 2.300,00per compensi , oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; e per la [OSCURATO:SOCIETA]. in Euro 3.082,00per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 03639 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procurasu foglio separato; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù diprocura su foglio separato; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da ll ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di p rocura allegata al controricorso; -controricorrente- e di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2780/2022della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata il 19 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, Sez. Pescia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che chiam ò in manleva la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA].), chi e dendone , ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., la condanna in solido al risarcimento dei danni subìti per effetto dell’aggressione perpetrata nei loro confronti dai sig.ri Baldasseroni, Vettori e Molesti, dipendenti della Don C arl os s.r.l.. Il processo rimase interrotto a causa della morte del difensore di una delleparti e, in seguito alla intempestiva riassunzione, il Tribunale, con sentenza del 23 febbraio2021, ne dichiarò l’estinzione.2.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 4 agosto 2021, gli originari attori, sulla premessa che l’estinzione della causa non aveva estinto l’ azione e che dunque essi potevano ancora esercitare giudizialmente il loro diritto soggettivo,adirono nuovamente il Tribunale di Pistoia, chiedendoche fossero acquisit i al nuovo processo il fascicolorelativo al precedente e gli esiti delle prove in esso esperite (con particolare riferimento al la CTU medico - legale espletata ) e domandando la condannadei convenuti al risarcimento del danno. Costituitisi questi ultimi e chiamata in causa la compagnia assicurativa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale, con ordinanza ex art.702-ter cod. proc. civ. del 4 febbraio 2022, in acco glimento dell’eccezione preliminare di m e rito da loro sollevata , rigettò la domanda attoreaper intervenuta prescrizione. 3.Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze, la quale, con sentenza 13 dicembre 2022, n.2780, ha rigettatoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sui rilievi: che, nell’ ipotesi di estinzione del processo , solo l’atto introduttivodel giudizio ha efficacia interruttiva (istantanea) della prescrizione che ricomincia a decorrere da tale atto, mentre invece non hanno questa efficacia le attività processuali svolte nel processo estinto, qualile deduzioni difensive, le istanze di m e rito e le richieste di prova formulate dal difensore, salvo che tali atti esprimano al contempo uncontenuto anche sostanziale, costituendo espressione diun comportamentoinequivoco del creditore diretto a far valere il suo diritto e tale da comportarela costituzione in mora del debitore ; che, pertanto, nel caso di specie, non poteva attribuirsi efficaciainterruttiva della prescrizione agli atti endoprocessual i compiuti nel precedente processo prima della declaratoria di estinzione avvenuta con sentenza del 23 febbraio2021, ovverosia la memoria ex art. 183, sesto comma , n. 1, cod. proc. civ. del 9 marzo 2009, l’ordinanza ammissivadei mezzi di prova del 9 maggio 2013 e l’istanza di riassunzione ( tardivamente ) notificata il 5 agosto 2016; che , in oltre, quando pure una simile efficaciafosse stata attribuita agli atti di parte (la memoria difensiva e l’istanza di riassunzione), essa efficacia sicuramente non avreb be potuto essere riconosciuta altresì all’ordinanza di ammissione delle prove, che costituiva unatto del giudice, con conseguente ineluttabilità del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra il 9 marzo 2009 e il 5 agosto 2016. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ricorrono Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA] base di un unico, articolato motivo; rispondono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], M arco Vettori e AndreaMolesti; con ulteriori, distinti controricorsi rispondono altresì le società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e Generali I talia s.p.a. . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. I ricorrenti e la controricorrente G enerali I talia s.p.a. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico, articolato motivo d i ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. in relazione alla valutazione sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere reputato che soltanto l’atto introduttivo del giudizio estinto fosse idoneo ad interrompere la prescrizionequinquennale del credito risarcitorio. Ribadiscono che tale efficacia interruttiva avreb be invece dovuto riconoscersi ad ognuno dei tre atti processuali seguiti all a citazione introduttiva del 19 dicembre2007. Sostengono che la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., depositata il 9 marzo2009, in quanto atto processuale che riportava testualmente il contenuto della citazione rassegnando le medesime conclusioni , esprimeva anche un contenuto sostanziale e costituiva espressione di un contegno inequivoco dei creditori volto a far valere il loro diritto e a costituire in mora i debitori. Reputano che il medesimo contenuto avesse l’ ordinanza di ammissione dei mezzi di prova emessa il 9 maggio 2013, in quanto direttaad ammettere la C TU medico - legale sulla persona degli attori in funzione dell’attuazione della pretesa risarcitoria fondata sugli artt.2043 e 2049 cod. civ.. Con riguardo al ricorso in riassunzione del 5 agosto 2016, osservano, infine, che, secondo la giuris pr udenza di legittimità (viene citata Cass. n.2417 del 1999) , l’istanza di riassunzione del processo interrotto sarebbe atto processuale normalmente ido neo ad interrompere istantaneamente la prescrizione, dalmomento che essa , esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandonela causa e l’ammontare, sarebbeequipollente ad un atto di costituzione in mora.Concludono che, pertanto, al momento del deposito del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. , introduttivo del presente processo (4 agosto 2021) il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe ancora maturato. 1.1. L’unico motivo –e con esso l’intero ricorso –è manifestamente infondato. 1.1.a. S econdo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, mai smentito e recentemente ribadito, dal combinato disposto degli artt. 2943(primo, secondo e quarto comma) e 2945 ( secondo e terzo comma) cod. civ., possono trarsi i seguenti principi: a) la prescrizione è interrotta , oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l’effetto di costituire in mora il debitore, anche dagli atti (processuali) introduttivi di un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo (o dalladomanda proposta nel corso di un giudizio), ai quali viene di norma ricondotta anche l’ eff icacia sostanziale di cui all’art.1221 cod. civ.; b) l ’ effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; c) questo principio trova tuttavia una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l’estinzione del processo; d)in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale,e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione; e) l ’ estinzione comporta, infatti, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell’effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restandoperò escluso l ’ effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o “sospensivo”) previsto dal secondo comma delmedesimo art.2945; f) i singoli atti processualicompiuti nel corso del giudizio estinto (dunque, non solo, ovviamente, gli atti del giudice, ma anche gli atti di parte, come ad es. le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prova formulate dal difensore ) non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora; e) tali requisiti non esigono una manifestazione di volontà negoziale (ovverosia, la consapevolezza e volontà di produrre gli effettidella mora), atteso che la costituzione in mora è pur sempre un atto giuridicoin senso stretto, ma esigono, ai sensi dell’art.1219 cod. civ.,una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore (ex aliis, Cass. 09/03/2006, n. 5104; Cass. 08/03/2010, n. 5570; Cass.19/09/2024, n.25171; Cass. 22/10/2024, n. 27352; Cass.15/11/2024, n. 29554). 1.1.b.Richiamati tali principi di massima e premesso – sempre in linea generale – che l’ accertamento dei requisiti della costituzione in mora costituisce oggetto di un’ indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, in sindacabile in sede di legittimità se debitamente motivata, con riguardo alla fattispecie in esame non può che reputarsi corretto in iureil giudizio espresso dalla Corte d’appello, la quale non solo ha esclusoche avessero il contenuto sostanzialedell’atto di costituzione in mora la memoria difensiva del 9 marzo 2009 e l’atto di (tardiva) riassunzionedel 5 agosto 2016, ma ha anche osservato che, in ogni caso, l’intervallotemporale (di oltre sette anni) intercorso tra i due atti processuali sarebbe sato più che sufficiente ad integrare il decorso del termine quinquennale di prescrizionedel diritto risarcitorio di origine extracontrattuale vantato dagli attori, non potendo in ogni caso ravvisarsi un atto di costituzione inmora nell’ordinanza ammissivadelle prove del 9 maggio 2013, quale atto non proveniente dai creditori. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere rigettato. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza de i ricorrenti e s o no liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e in ragione dell’attività difensiva rispettivamente spiegata. 3.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.condanna i ricorrenti , in solido tra loro , a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida : per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in complessivi Euro 2.300,00per compensi , oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori; e per la [OSCURATO:SOCIETA]. in Euro 3.082,00per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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