Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17419/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 10881/17/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 17/12/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi contestazione ed irrogazioni sanzioni adottato dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., aseguito dell'accertata violazione delle disposizioni in materia didepositi IVA, questa Corte, a seguito di ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza d’appello, con sentenzan. 16778/2016, dopo aver precisato che «l'illegittimo impiego deldeposito fiscale iva», come pacificamente avvenuto nel caso di specie,«finisce di norma col riverberarsi almeno sulla tempestivitàdell'assolvimento dell'iva» e che, pertanto, alla violazione dell'obbligoformale d'introduzione fisica delle merci nel deposito e al conseguenteobbligo di pagamento dell’IVA all’importazione può ovviarsi medianteil meccanismo dell'inversione contabile, in applicazione del principiodi diritto affermato dalla Corte di giustizia nella nota sentenzaEquoland, atteso che «l’assolvimento dell'imposta medianteemissione di autofattura all'atto dell'estrazione dei beni del depositoe l'annotazione di questa nei registri delle vendite escludonoevasione, ma integrano il tardivo assolvimento dell'imposta: ciò inquanto l'iva all'importazione va versata per effetto ed in occasione diciascuna importazione (art. 70 del d.P.R. 633/72: «l'imposta relativaalle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascunaoperazione»), al momento dell'accettazione della dichiarazione indogana; là dove l'iva "intracomunitaria" relativa alle merci introdottenel deposito va assolta successivamente, ossia al momentodell'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile».Numero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1.

Ha, quindi, demandato al giudice del rinvio di «accertare see quando l'iva intracomunitaria sia stata assolta mediante ilmeccanismo dell'inversione contabile, anche al fine di verificare laproporzionalità della sanzione irrogata, in considerazione dell'entitàdel ritardo in cui è incorsa la società, dato dal tempo intercorso tra losdoganamento della merce e l'applicazione del congegnodell'inversione contabile».2.

Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR harigettato l’appello della società contribuente affermando che la stessa,benché avesse documentato di aver emesso le autofatture, di contronon aveva fornito prova «in ordine all’effettivo versamento dell’i.v.a.da parte del soggetto tenuto».3.

Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c. sostenendo che la CTR non si erasopperire, in sede di rinvio, alla mancanza, nella pregressa fase dimerito, del richiesto accertamento di fatto, soltanto in ordineall’avvenuta emissione delle autofatture e alla registrazione neiregistri degli acquisti e delle vendite ed alla cronologia degli eventi».2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1.

Sostiene la ricorrente che la CTR era incorsa in errore inquanto il regolare assolvimento dell’IVA con il meccanismodell’inversione contabile emergeva in maniera chiara dal processoNumero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a carico dell’obbligataprincipale (società NOEL) in cui, alle pagine 4, 5 e 8, i verificatoriavevano dato atto che quest’ultima aveva assolto l’iva ottemperandoa quanto disposto dall’art. 50 bis, comma 6, del d.l. n. 331/93 ed haeffettuato la registrazione dell’autofattura sia nel registro Iva venditeche nel registro Iva acquisti ed ha correttamente effettuato leliquidazioni ed i versamenti dell’Iva» (ricorso, pag. 9).3.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo alla medesima questione di diritto, sono fondati e vannoaccolti, rigettandosi, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilitàdel primo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.4.

Nella sentenza cassatoria si è affermato il principio di dirittosecondo cui «l’assolvimento dell'imposta mediante emissione diautofattura all'atto dell'estrazione dei beni del deposito el'annotazione di questa nei registri delle vendite escludono evasione».Principio a cui la CTR è venuta meno allorquando, ai fini della provadella regolarità del meccanismo dell’inversione contabile adottato nelcaso di specie per l’assolvimento dell’IVA all’importazione, haerroneamente ritenuto necessaria la produzione in giudizio del«registro di acquisto e vendite, con prospetti di liquidazione, fatturee liquidazioni periodiche, con adeguate quantificazioni dell’i.v.a.sospesa e successivamente versata, in particolare con la prova deiversamenti» (sentenza, pag. 5), peraltro svalutando del tuttol’accertamento compiuto al riguardo dalla G.d.F. che alle pagine 4, 5e 8 del processo verbale di constatazione avevano dato atto dellaregolarità degli adempimenti contabili e fiscali connessiall’autofatturazione in esame.5.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicendaNumero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026e rideterminare l’entità delle sanzioni sulla base di quanto prevedel’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, così come peraltro eragià stato demandato da questa Corte con la sentenza sopra indicata,ovvero di «verificare la proporzionalità della sanzione irrogata, inconsiderazione dell'entità del ritardo in cui è incorsa la società, datodal tempo intercorso tra lo sdoganamento della merce e l'applicazionedel congegno dell'inversione contabile».6.

I giudici di appello provvederanno alla liquidazione delle speseprocessuali, anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 10881/17/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 17/12/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi contestazione ed irrogazioni sanzioni adottato dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., aseguito dell'accertata violazione delle disposizioni in materia didepositi IVA, questa Corte, a seguito di ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza d’appello, con sentenzan. 16778/2016, dopo aver precisato che «l'illegittimo impiego deldeposito fiscale iva», come pacificamente avvenuto nel caso di specie,«finisce di norma col riverberarsi almeno sulla tempestivitàdell'assolvimento dell'iva» e che, pertanto, alla violazione dell'obbligoformale d'introduzione fisica delle merci nel deposito e al conseguenteobbligo di pagamento dell’IVA all’importazione può ovviarsi medianteil meccanismo dell'inversione contabile, in applicazione del principiodi diritto affermato dalla Corte di giustizia nella nota sentenzaEquoland, atteso che «l’assolvimento dell'imposta medianteemissione di autofattura all'atto dell'estrazione dei beni del depositoe l'annotazione di questa nei registri delle vendite escludonoevasione, ma integrano il tardivo assolvimento dell'imposta: ciò inquanto l'iva all'importazione va versata per effetto ed in occasione diciascuna importazione (art. 70 del d.P.R. 633/72: «l'imposta relativaalle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascunaoperazione»), al momento dell'accettazione della dichiarazione indogana; là dove l'iva "intracomunitaria" relativa alle merci introdottenel deposito va assolta successivamente, ossia al momentodell'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile».Numero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1. Ha, quindi, demandato al giudice del rinvio di «accertare see quando l'iva intracomunitaria sia stata assolta mediante ilmeccanismo dell'inversione contabile, anche al fine di verificare laproporzionalità della sanzione irrogata, in considerazione dell'entitàdel ritardo in cui è incorsa la società, dato dal tempo intercorso tra losdoganamento della merce e l'applicazione del congegnodell'inversione contabile».2. Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR harigettato l’appello della società contribuente affermando che la stessa,benché avesse documentato di aver emesso le autofatture, di contronon aveva fornito prova «in ordine all’effettivo versamento dell’i.v.a.da parte del soggetto tenuto».3. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c. sostenendo che la CTR non si erasopperire, in sede di rinvio, alla mancanza, nella pregressa fase dimerito, del richiesto accertamento di fatto, soltanto in ordineall’avvenuta emissione delle autofatture e alla registrazione neiregistri degli acquisti e delle vendite ed alla cronologia degli eventi».2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR era incorsa in errore inquanto il regolare assolvimento dell’IVA con il meccanismodell’inversione contabile emergeva in maniera chiara dal processoNumero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a carico dell’obbligataprincipale (società NOEL) in cui, alle pagine 4, 5 e 8, i verificatoriavevano dato atto che quest’ultima aveva assolto l’iva ottemperandoa quanto disposto dall’art. 50 bis, comma 6, del d.l. n. 331/93 ed haeffettuato la registrazione dell’autofattura sia nel registro Iva venditeche nel registro Iva acquisti ed ha correttamente effettuato leliquidazioni ed i versamenti dell’Iva» (ricorso, pag. 9).3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo alla medesima questione di diritto, sono fondati e vannoaccolti, rigettandosi, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilitàdel primo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.4. Nella sentenza cassatoria si è affermato il principio di dirittosecondo cui «l’assolvimento dell'imposta mediante emissione diautofattura all'atto dell'estrazione dei beni del deposito el'annotazione di questa nei registri delle vendite escludono evasione».Principio a cui la CTR è venuta meno allorquando, ai fini della provadella regolarità del meccanismo dell’inversione contabile adottato nelcaso di specie per l’assolvimento dell’IVA all’importazione, haerroneamente ritenuto necessaria la produzione in giudizio del«registro di acquisto e vendite, con prospetti di liquidazione, fatturee liquidazioni periodiche, con adeguate quantificazioni dell’i.v.a.sospesa e successivamente versata, in particolare con la prova deiversamenti» (sentenza, pag. 5), peraltro svalutando del tuttol’accertamento compiuto al riguardo dalla G.d.F. che alle pagine 4, 5e 8 del processo verbale di constatazione avevano dato atto dellaregolarità degli adempimenti contabili e fiscali connessiall’autofatturazione in esame.5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicendaNumero registro generale 37215/2019Numero sezionale 3531/2026Numero di raccolta generale 17419/2026Data pubblicazione 02/06/2026e rideterminare l’entità delle sanzioni sulla base di quanto prevedel’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, così come peraltro eragià stato demandato da questa Corte con la sentenza sopra indicata,ovvero di «verificare la proporzionalità della sanzione irrogata, inconsiderazione dell'entità del ritardo in cui è incorsa la società, datodal tempo intercorso tra lo sdoganamento della merce e l'applicazionedel congegno dell'inversione contabile».6. I giudici di appello provvederanno alla liquidazione delle speseprocessuali, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK
Sentenza Cassazione n. 17419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris