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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 30317/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18094-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimato - avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/12/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda avanzata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 18.000,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in forza del contratto d’opera professionale concluso con la stessa. - si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto avente ad oggetto l’incarico di progettare le cinque unità immobiliari, ma di aver stipulato solo un contratto preliminare limitato alla bozza di disegni o schizzi di una possibile abitazione, per il quale aveva già pagato la somma di € 2.000,00 a titolo di saldo. - il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, con sentenza n. 885 del 2019, rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite in quanto era stata provata esclusivamente l’esistenza di un contratto con il quale era stato conferito incarico avente ad oggetto “formulazione di proposte progettuali” - la Corte d’appello di Trieste, con sentenza ivi impugnata, in accoglimento parziale del gravame e ritenuto che il contratto avesse ad oggetto l’esecuzione del progetto per la costruzione delle unità immobiliari, condannava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’arch.

Guarneri dell’ulteriore somma di € 5.000,00, con interessi al tasso legale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di compenso per l’attività professionale e compensava le spese di lite. -in particolare, il giudice di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava che: a) in relazione al contenuto dell’accordo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che riguardasse la sola “formulazione di proposte”, avendo ad oggetto, la redazione del progetto, così come risultante dalle e-mail intercorse tra le parti; b) in relazione all’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’arch.

Guarneri dal momento del conferimento dell’incarico sino alla comunicazione del 14 ottobre 2016, riteneva che spettasse al professionista il compenso per l’intera fase progettuale preliminare nonché, con riguardo alla fase progettuale definitiva, il compenso per aver iniziato la redazione delle tavole progettuali, con esclusione di tutte le altre attività che sarebbero state eseguite se il rapporto fosse continuato e la cui esecuzione presupponeva l’approvazione definitiva del progetto da parte del committente; c) in relazione alla determinazione del compenso, sulla base delle proposte di pagamento complessivo indicate dalle parti nelle e-mail e avuto conto dei criteri posti dal D.M. 140/2012 per le prestazioni dell’area tecnica e delle relative tabelle, liquidava il compenso complessivo in € 4.546,00, aumentato del 60%, ai sensi dell’art. 36 D.M. 140/2014, per il fatto che erano state predisposte anche tavole della progettazione definitiva. - ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva; -la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha chiesto la riunione del presente giudizio n.RG. 18094/2021 con il procedimento n.RG. 17957/2021.

Considerato che: Il ricorso è inammissibile, non risultandone il compimento del processo notificatorio.

Deve premettersi che il difensore in data 21 giugno 2021 ha inteso effettuare la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994 e succ. mod.

Esaminando il quadro normativo di riferimento, il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma l, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.

L'art. 6 comma I sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuta all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1 bis, introdotto dall'art. 16 quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 1 ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha poi aggiunto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatica nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (Cass., S.U. 20604 del 2008) Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite pec e, pertanto, segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.» - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18094-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimato - avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/12/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda avanzata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto il pagamento dell’importo di € 18.000,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in forza del contratto d’opera professionale concluso con la stessa. - si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto avente ad oggetto l’incarico di progettare le cinque unità immobiliari, ma di aver stipulato solo un contratto preliminare limitato alla bozza di disegni o schizzi di una possibile abitazione, per il quale aveva già pagato la somma di € 2.000,00 a titolo di saldo. - il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, con sentenza n. 885 del 2019, rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite in quanto era stata provata esclusivamente l’esistenza di un contratto con il quale era stato conferito incarico avente ad oggetto “formulazione di proposte progettuali” - la Corte d’appello di Trieste, con sentenza ivi impugnata, in accoglimento parziale del gravame e ritenuto che il contratto avesse ad oggetto l’esecuzione del progetto per la costruzione delle unità immobiliari, condannava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’arch. Guarneri dell’ulteriore somma di € 5.000,00, con interessi al tasso legale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di compenso per l’attività professionale e compensava le spese di lite. -in particolare, il giudice di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava che: a) in relazione al contenuto dell’accordo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che riguardasse la sola “formulazione di proposte”, avendo ad oggetto, la redazione del progetto, così come risultante dalle e-mail intercorse tra le parti; b) in relazione all’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’arch. Guarneri dal momento del conferimento dell’incarico sino alla comunicazione del 14 ottobre 2016, riteneva che spettasse al professionista il compenso per l’intera fase progettuale preliminare nonché, con riguardo alla fase progettuale definitiva, il compenso per aver iniziato la redazione delle tavole progettuali, con esclusione di tutte le altre attività che sarebbero state eseguite se il rapporto fosse continuato e la cui esecuzione presupponeva l’approvazione definitiva del progetto da parte del committente; c) in relazione alla determinazione del compenso, sulla base delle proposte di pagamento complessivo indicate dalle parti nelle e-mail e avuto conto dei criteri posti dal D.M. 140/2012 per le prestazioni dell’area tecnica e delle relative tabelle, liquidava il compenso complessivo in € 4.546,00, aumentato del 60%, ai sensi dell’art. 36 D.M. 140/2014, per il fatto che erano state predisposte anche tavole della progettazione definitiva. - ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva; -la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha chiesto la riunione del presente giudizio n.RG. 18094/2021 con il procedimento n.RG. 17957/2021. Considerato che: Il ricorso è inammissibile, non risultandone il compimento del processo notificatorio. Deve premettersi che il difensore in data 21 giugno 2021 ha inteso effettuare la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994 e succ. mod. Esaminando il quadro normativo di riferimento, il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma l, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. L'art. 6 comma I sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuta all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1 bis, introdotto dall'art. 16 quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 1 ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha poi aggiunto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatica nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (Cass., S.U. 20604 del 2008) Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite pec e, pertanto, segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.» - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri
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