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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 34616/2025

Testo disponibile della fonte

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2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5879/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAn. 7153/2016 depositata i l 20/12/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il caso in esame riguarda l’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa all’esito di un precedente giudizio,che aveva definito, a sua volta, l’impugnazione contro l’avviso di accertamento, con cui era stato rideterminato il reddito di impresa e della maggiore IVA dovuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stato rettificato il reddito di partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, con la sentenza n. 4976/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso dei contribuenti in relazione non solo ad alcune riprese (che non vengono in rilievo nel presente giudizio), ma anche al motivo d’appello incentrato sulla misura delle sanzioni, rideterminate nella misura pari al 3%. 2.L’atto di intimazione emesso in esito alla sentenza appena richiamata è stato impugnato dal Costanza (in proprio e quale socio e legale rappresentante della società) ritenendo errata la liquidazione dell’ufficio. 3.La CTR – accogliendo l’appello proposto dal contribuente – con la sentenza n. 7153/2016, depositata in data 20/12/2016, ha ritenuto che, alla luce di quanto statuito nella pronuncia n. 4976/2015 (dove si legge che: «accoglie il ricorso relativamente alla misura delle sanzioni, che si stabiliscono nel 3%») l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicare le sanzioni nella misura del 3%, disattendendo, in tal modo, la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva tale percentuale riferibile alla sola sanzionedi cui all’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997. 4.Contro la sentenza n. 7153/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 5.Il contribuente si è costituito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, occorre evidenziare come, da quanto riferito nel ricorso, l’atto di intimazione era stato impugnato sia dalla società contribuente che dal socio ed erano stati riuniti davanti al giudice di prime cure.

Nonostante la sentenza di primo grado fosse stata impugnata da entrambe le parti (socio e società), la CTR non ha disposto la riunione, provvedendo, invece, a emettere due sentenze, secondo quanto riferito da parte ricorrente.

Non è dato, tuttavia, riscontrare quale sia l’altra sentenza emessa, né se la stessa sia stata oggetto di ricorso in cassazione, considerato che la ricorrente, a pag. 6 del ricorso in cassazione, menziona entrambe le sentenze con lo stesso numero n. 7153, ritenendo che sia questa Corte a poter disporre l’eventuale riunione, senza tuttavia precisare se anche l’altra pronuncia sia stata oggetto di ricorso in cassazione con le stesse doglianze prospettate nel presente giudizio. 2.Ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. La ricorrente rileva che il giudicato di cui alla sentenza n. 4976/2014 sia stato interpretato nel senso che tutte le sanzioni – e non solo quella irrogata ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997 –avrebbero dovuto essere applicate nella misura percentuale pari al 3%.

Nel fare ciò il giudice di seconde cure ha errato nell’individuare la regula iuris nascente dal giudicato, non avendo considerato la portata precettiva della motivazione che, nella specie, individuava solamente la sanzione ex art. 6, comma 9- bis, d.lgs. n. 471 del 1997.

Si legge infatti nella sentenza n. 4976/2014 della CTR cit.(riportata a pag. 9 del ricorso in cassazione): «Lamentano i ricorrenti l’errata applicazione delle sanzioni per la violazione del meccanismo “reverse charge”nella misura del 100% invece della misura del 3%.

Nella fattispecie non è stato danno per l’erario e quindi il Collegio ritiene debba applicarsi la sanzione nella misura ridotta del 3%.» Nel dispositivo si legge, poi, che: «accoglie il ricorso relativamente alla misura delle sanzioni, che si stabiliscono nel 3%.» La lettura del dispositivo unitamente alla motivazione implica che il giudice di seconde cure intendesse riferirsi solamente alla sanzionerelativa al meccanismo del cd. reverse charge, tenuto conto che solo per tale sanzione era stato formulato, in via subordinata, il motivo di ricorso tendente alla riduzione della relativa aliquota dalla controparte, come emerge da quanto si legge a pag. 57-58 dell’atto di appello.

3. Il motivo di ricorso è fondato: la regula iurisscolpita nel giudicato non puòche essere ricavata dalla lettura dell’intero contenuto della sentenza cui viene data esecuzione.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.

Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormenteattendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass., 21/08/2023, n. 24867).A tal proposito – per quanto risalente – è corretta l’affermazione di questa Corte secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va determinata in base alla correlazione tra partedispositiva e parte motiva, per cui il dispositivo d ella sentenza va interpretato non in funzione delle mere espressioni letterali della statuizione, ma con riferimento agli argomenti tutti esposti inmotivazione.

Questi servono proprio a chiarire ildispositivo, consentendo l'esatta determinazione dei limiti della pronuncia, attraverso la ricostruzione delprocesso logico che ha condotto il giudice alla decisione (Cass., 25/02/1970, n. 449).

Nel caso di specie, secondo quanto riportato dalla ricorrente, le sanzioni irrogate erano di tre tipi: ai sensi dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 e ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997.

La motivazione della sentenza n. 4476/2014 ricollega la percentuale del 3% alle sanzioni irrogate in relazione alla violazione del meccanismo del reverse charge.

Dalla lettura della sentenza e dai motivi riportati non emergono, invece, ulteriori questioni inerenti all’applicazione degli artt. 5, comma 4, e 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997, tanto più che queste ultime disposizioni non contengono neppure alcun riferimento alla riduzione della sanzione nella misura del 3%.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziatoil ricorso è fondato nei termini di cu in motivazione e deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5879/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAn. 7153/2016 depositata i l 20/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il caso in esame riguarda l’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa all’esito di un precedente giudizio,che aveva definito, a sua volta, l’impugnazione contro l’avviso di accertamento, con cui era stato rideterminato il reddito di impresa e della maggiore IVA dovuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stato rettificato il reddito di partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con la sentenza n. 4976/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso dei contribuenti in relazione non solo ad alcune riprese (che non vengono in rilievo nel presente giudizio), ma anche al motivo d’appello incentrato sulla misura delle sanzioni, rideterminate nella misura pari al 3%. 2.L’atto di intimazione emesso in esito alla sentenza appena richiamata è stato impugnato dal Costanza (in proprio e quale socio e legale rappresentante della società) ritenendo errata la liquidazione dell’ufficio. 3.La CTR – accogliendo l’appello proposto dal contribuente – con la sentenza n. 7153/2016, depositata in data 20/12/2016, ha ritenuto che, alla luce di quanto statuito nella pronuncia n. 4976/2015 (dove si legge che: «accoglie il ricorso relativamente alla misura delle sanzioni, che si stabiliscono nel 3%») l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicare le sanzioni nella misura del 3%, disattendendo, in tal modo, la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva tale percentuale riferibile alla sola sanzionedi cui all’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997. 4.Contro la sentenza n. 7153/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 5.Il contribuente si è costituito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, occorre evidenziare come, da quanto riferito nel ricorso, l’atto di intimazione era stato impugnato sia dalla società contribuente che dal socio ed erano stati riuniti davanti al giudice di prime cure. Nonostante la sentenza di primo grado fosse stata impugnata da entrambe le parti (socio e società), la CTR non ha disposto la riunione, provvedendo, invece, a emettere due sentenze, secondo quanto riferito da parte ricorrente. Non è dato, tuttavia, riscontrare quale sia l’altra sentenza emessa, né se la stessa sia stata oggetto di ricorso in cassazione, considerato che la ricorrente, a pag. 6 del ricorso in cassazione, menziona entrambe le sentenze con lo stesso numero n. 7153, ritenendo che sia questa Corte a poter disporre l’eventuale riunione, senza tuttavia precisare se anche l’altra pronuncia sia stata oggetto di ricorso in cassazione con le stesse doglianze prospettate nel presente giudizio. 2.Ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente rileva che il giudicato di cui alla sentenza n. 4976/2014 sia stato interpretato nel senso che tutte le sanzioni – e non solo quella irrogata ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997 –avrebbero dovuto essere applicate nella misura percentuale pari al 3%. Nel fare ciò il giudice di seconde cure ha errato nell’individuare la regula iuris nascente dal giudicato, non avendo considerato la portata precettiva della motivazione che, nella specie, individuava solamente la sanzione ex art. 6, comma 9- bis, d.lgs. n. 471 del 1997. Si legge infatti nella sentenza n. 4976/2014 della CTR cit.(riportata a pag. 9 del ricorso in cassazione): «Lamentano i ricorrenti l’errata applicazione delle sanzioni per la violazione del meccanismo “reverse charge”nella misura del 100% invece della misura del 3%. Nella fattispecie non è stato danno per l’erario e quindi il Collegio ritiene debba applicarsi la sanzione nella misura ridotta del 3%.» Nel dispositivo si legge, poi, che: «accoglie il ricorso relativamente alla misura delle sanzioni, che si stabiliscono nel 3%.» La lettura del dispositivo unitamente alla motivazione implica che il giudice di seconde cure intendesse riferirsi solamente alla sanzionerelativa al meccanismo del cd. reverse charge, tenuto conto che solo per tale sanzione era stato formulato, in via subordinata, il motivo di ricorso tendente alla riduzione della relativa aliquota dalla controparte, come emerge da quanto si legge a pag. 57-58 dell’atto di appello. 3. Il motivo di ricorso è fondato: la regula iurisscolpita nel giudicato non puòche essere ricavata dalla lettura dell’intero contenuto della sentenza cui viene data esecuzione. Secondo questa Corte, infatti, in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormenteattendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass., 21/08/2023, n. 24867).A tal proposito – per quanto risalente – è corretta l’affermazione di questa Corte secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va determinata in base alla correlazione tra partedispositiva e parte motiva, per cui il dispositivo d ella sentenza va interpretato non in funzione delle mere espressioni letterali della statuizione, ma con riferimento agli argomenti tutti esposti inmotivazione. Questi servono proprio a chiarire ildispositivo, consentendo l'esatta determinazione dei limiti della pronuncia, attraverso la ricostruzione delprocesso logico che ha condotto il giudice alla decisione (Cass., 25/02/1970, n. 449). Nel caso di specie, secondo quanto riportato dalla ricorrente, le sanzioni irrogate erano di tre tipi: ai sensi dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 e ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997. La motivazione della sentenza n. 4476/2014 ricollega la percentuale del 3% alle sanzioni irrogate in relazione alla violazione del meccanismo del reverse charge. Dalla lettura della sentenza e dai motivi riportati non emergono, invece, ulteriori questioni inerenti all’applicazione degli artt. 5, comma 4, e 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997, tanto più che queste ultime disposizioni non contengono neppure alcun riferimento alla riduzione della sanzione nella misura del 3%. 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziatoil ricorso è fondato nei termini di cu in motivazione e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa
Sentenza Cassazione n. 34616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris