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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 33424/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Cortkdi appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto.

2. Avverso il provvedimento di appello, nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente denunciando la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e al diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo).

3. È pervenuto il verbale contenente la rituale remissione della querela sporta nei confronti dell'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché il verbale di accettazione di essa (cfr. verbali del 23 e del 26 febbraio 2026, redatti dai Carabinieri della Sezione di Brivio).La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01).

Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Cortkdi appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto. 2. Avverso il provvedimento di appello, nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente denunciando la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e al diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo). 3. È pervenuto il verbale contenente la rituale remissione della querela sporta nei confronti dell'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché il verbale di accettazione di essa (cfr. verbali del 23 e del 26 febbraio 2026, redatti dai Carabinieri della Sezione di Brivio).La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01). Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris