CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 32211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente all’avvocatoLAURA ROTA-ricorrente-controQ.L. , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-controM.G. rappresentato e difeso dall'avvocato M.G.[...]-controricorrente-avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1198/2024 depositatail 03/01/2025.Oscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ordinanza del 12-14.9.2024 il Presidente della Prima SezioneCivile del Tribunale di Bari, nell’ambito del procedimento per separazionegiudiziale e contestuale divorzio ex art. 473 bis. 41 c.p.c. promosso daQ.L. nei confronti di V.K. in viaprovvisoria ed urgente:a) affidava i figli minori della coppia in via esclusiva alla madre ex art.337 quater c.c., con collocamento in casa protetta fino al raggiungimentodella piena autonomia da parte della sig. Q.L. (con ciò accogliendo ladomanda della ricorrente, laddove all’epoca i medesimi erano stati affidatiall’Ente Comune di Lg_1 in forza di decreto emesso dal Tribunale per iMinorenni di Bari il 22.11.2023 nell’ambito del procedimento pendente trale stesse parti attivato dalla locale Procura in seguito alla denuncia dellaricorrente presso il locale [OSCURATO:PERSONA] di maltrattamenti ad operadel marito);b) disponeva che il padre non potesse incontrare i figli se non a seguitodel completamento del percorso di recupero delle sue capacità genitoriali edi acquisizione della consapevolezza delle sue condotte (evidenziava,invero che «la relazione dei servizi sociali di Lg_1 datata 10/09/2024,frutto di un lavoro di rete con gli psicologi del servizio Giada, del CAV“Giraffa”, dei servizi sociali del Comune di Lg_2 e del CentroTrattamentale [OSCURATO:PERSONA] e Violente di Lg_3 , attesta che ilresistente ha avviato presso quest'ultimo centro in data 24/5/2024 unpercorso di revisione delle proprie condotte, i cui esiti, tuttavia, sonoancora in fase di valutazione soprattutto perché egli non riconosce, adoggi, le sue lacune educative e comportamentali, così manifestando scarsaconsapevolezza dei suoi pregressi agiti. Nella relazione si evidenzia altresìche il padre potrà essere avviato a videochiamate protette con i figli soloOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025all'esito di un congruo percorso di sostegno alla genitorialità e conosservazione della relazione padre/figli; tanto in considerazione del lungotempo trascorso da quando egli ha interrotto i contatti con loro»);c) rimetteva ai servizi in rete la valutazione sul se e quando avviarevideochiamate protette tra il resistente e i suoi due figli, con ciòconfermando i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Baricon decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale aveva, poi, declinato la competenza infavore del T.O. per effetto del ricorso di separazione/divorzio;d) confermava la già intervenuta nomina del curatore speciale deiminori, invitando altresì i [OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 , unitamente agli altrioperatori in rete, a relazionare al Tribunale entro il 15.01.2025;e) onerava il resistente del versamento mensile di €.350,00 per ilmantenimento della prole con l’aggiunta del rimborso del 50% delle spesestraordinarie.2.- La Corte d’Appello di Bari investita del reclamo del predettoprovvedimento ex art. 473 -bis. 24 c.p.c., disattesa l’eccezioneprocedurale d’inammissibilità del reclamo formulata dalla sig.ra Q.L.giacché le decisioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Bari nonrisultavano coperte da alcun giudicato formale e sostanziale, lo ha respintoosservando:a) in punto di rito che il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avrebbe loscopo di ovviare ai soli errori macroscopici eventualmente commessi dalG.D. o dal Presidente del Tribunale all’esito della c.d. fase sommariacelebrata nell’ambito del procedimento separativo o divorzile, potendo lostesso giudice di prime cure revocare o modificare le adottate decisionisulla scorta delle circostanze sopravvenute portate alla sua conoscenza edei relativi compendi istruttori all’uopo forniti dalle parti o acquisitiufficiosamente; pertanto, la richiesta del reclamante finalizzata ad unapprofondimento sull’effettivo grado di capacità di entrambi i genitori eraOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025da ritenersi irricevibile potendo, se de caso, essere disposto nella fase dimerito del giudizio separativo pendente in primo grado;b) quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, che il Presidentedel Tribunale aveva assunto la decisione sulla scorta di una relazione deiServizi Sociali del Comune di Lg_1 (ove vivevano la madre e i figli minoriin domicilio protetto), datata 10.09.2024 ma depositata nel fascicoloprocessuale telematico soltanto il 17.09.2024, alcuni giorni dopo lacomunicazione del gravato provvedimento; che in tale relazione (aventecontenuto ricognitivo e non valutativo) erano stati elencati gli interventi disupporto messi in campo nell’interesse del nucleo familiare; compresiquelli dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lg_2 (ove viveva il sig. V.K. edel [OSCURATO:PERSONA] e Violente di Lg_3 , il qualeultimo, in particolare, aveva chiarito al Tribunale come il percorsoapprontato a beneficio del reclamante fosse ancora in fase di valutazione,tenuto conto che, pur escludendo che egli potesse dar corso ad agitirecidivanti in danno della moglie e dei due bambini, aveva dimostratoscarsa consapevolezza delle condotte aggressive perpetrate in loro dannonel passato, e che sarebbe stato necessario attivare un congruo percorsodi sostegno alla genitorialità, reputandosi utile anche un periodo diosservazione delle interazioni fra il padre e i figli, tenendo conto del lungoperiodo di lontananza che li aveva visti separati, salva l’opportunità diinterromperla laddove fosse stata destabilizzante per lo stato emotivo deiminori; quindi, anche se le parti non avevano interloquito sul contenuto ditale relazione, il Tribunale non avrebbe potuto ignorarne il relativocontenuto, trattandosi di documento pervenuto in modo cartaceo primadell’assunzione della riserva, sciolta la quale erano stati assunti iprovvedimenti provvisori ed urgenti nel superiore interesse dei minori chemeritavano, allo stato, di essere confermati; che la richiesta delreclamante di ripristinare l’affidamento dei minori ai [OSCURATO:PERSONA] diLg_1 era da ritenersi irragionevole perché i figli erano stati affidati in viaOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025esclusiva alla madre poiché la capacità genitoriale della medesima non eraapparsa affatto compromessa3.- Contro detta ordinanza il sig. V.K. haproposto ricorso affidato a quattro motivi. La sig. Q.L. haresistito con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria. Si ècostituito resistendo anche il Curatore speciale dei minori. Il ProcuratoreGenerale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione formulata dalla resistente in quanto l’ordinanzaimpugnata «lungi dal determinare una variazione (in senso peggiorativoper il ricorrente) del regime di affidamento e collocazione dei minori», si èlimitata a confermare i provvedimenti assunti (ex art. 473 bis 22 c.p.c.)dal Giudice della separazione, a loro volta confermativi delle pronunce giàemesse sul tema dal Tribunale per i Minorenni di Bari: come affermatonella recente ordinanza di questa Corte n. 1486/2025, la ricorribilità percassazione dei provvedimenti emessi all’esito di reclamo dipende non dalcontenuto e degli effetti propri di questi, bensì di quelli reclamati, ossiadei provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza dicomparizione, che – al pari di quelli temporanei assunti in corso di causa -prevedano «sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione deiminori» e perciò intervengano in modo incisivo e invasivo sulla relazionetra genitori e figli, trasformandola in senso peggiorativo per uno oentrambi i genitori. In altre parole questa Corte ha chiarito che neigiudizi di separazione e divorzio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 149 del 2022, è ricorribile per cassazione anche la decisione assuntain sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimentitemporanei e urgenti all'esito dell'udienza di prima comparizione benchè ilrinvio operato dal 5° comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. si riferiscaletteralmente (nel testo attuale all’esito delle modifiche apportate dalOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025d.lgs. n. 164 del 2024) ai «casi di cui al primo comma n. 2» ovvero ai«provvedimenti temporanei emessi in corso di causa (…)», precisando cheper individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessal'impugnazione in sede di legittimità, deve farsi riferimento non al tipo deiprovvedimenti menzionati nella norma (in quanto assunti in primaudienza oppure nel corso del procedimento) bensì al contenuto dellestatuizioni in esse contenute in quanto «sospendono o introduconosostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, o prevedonosostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minoriovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Comesi legge chiaramente della motivazione dell’ordinanza citata: «In sintesi, iprovvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza dicomparizione sono sempre reclamabili, ma non sono sempre ricorribili percassazione, essendo tale rimedio previsto solo nel caso in cui, comeavviene per tutti i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa,sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilitàgenitoriale, oppure prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento edella collocazione dei minori o dispongono l'affidamento di questi ultimi asoggetti diversi dai genitori. Contro il provvedimenti adottati in sede direclamo, dunque, è possibile ricorrere per cassazione, sia che si tratti diprovvedimenti resi all’esito dell’udienza di comparizione sia che si tratti dialtri provvedimenti assunti in corso di causa, purché si tratti diprovvedimenti che «sospendono o introducono sostanziali limitazioni allaresponsabilità genitoriale» o che «prevedono sostanziali modifichedell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongonol'affidamento a soggetti diversi dai genitori».Per cui l’eccezione – laddove si fonda sull’inconferente rilievo che ilcontenuto dell’ordinanza qui gravata non sarebbe peggiorativo maconfermativo – è del tutto infondata.Oscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/20252.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 337 - ter c.c., art. 115 c.p.c.., art. 30 Costituzione, art. 24 [OSCURATO:PERSONA], art. 3 e 9 Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], art. 8 CEDU, tutti inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la Corte D’[OSCURATO:PERSONA], confermando l’affido esclusivo dei minori, come disposto emantenendo quindi il divieto di visita del padre, aveva leso il diritto allabigenitorialità intesa come diritto primario del minore a conservarerelazioni affettive con entrambi i genitori, laddove il ricorrente era statoritenuto - sulla base delle sole dichiarazioni della signora Q.L. -colpevole di condotte maltrattanti e perciò inidoneo a svolgere il proprioruolo genitoriale, al punto da decretare l’interruzione dei rapporti con ifigli dal 2022 senza che fosse stato provato il reale pregiudizio che larelazione padre-figli arrecherebbe ai minori; perciò la Corte d’Appelloavrebbe dovuto riformare la decisione del Tribunale in punto affidoesclusivo dei minori alla madre nonché in punto divieto per il ricorrente diincontrare i propri figli se non prima di aver acquisito consapevolezzadelle sue condotte, la quale aveva avuto come unica conseguenza quelladi escludere definitivamente la figura paterna dalla vita dei figli.2.1- Il motivo è inammissibile.Giova ricordare che il diritto alla bigenitorialità - inteso quale presenzacomune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimouna stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzionedella prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse delminore (Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n.32013 del 17/11/2023;Cass. n. 4796 del 14/02/2022; Cass. n. 9764 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - hanatura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare,nell'interesse del minore e senza che possa predicarsi alcuna lesione deldiritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti al fine diassicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessereOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025e alla sua crescita armoniosa e serena (v. Cass. 17/09/2020, n. 19323;Cass. 13/02/2020, n. 3652; Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 9691/2022;Cass. n. 4056/2023 per la quale, in particolare, «la sceltadell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in baseall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè ilperseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione diprovvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà deigenitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi el'interesse superiore del minore»). Poiché detti principi valgono adorientare il giudice tanto più laddove via sia una esigenza di protezionedel minore a fronte di condotte pregiudizievoli poste in essere a suodanno da parte del genitore, è evidente che la censura rivolta alprovvedimento gravato si risolve in una critica soggettiva alle ragioni concui il giudice di merito ha dato atto conto del proprio convincimento circale misure protettive adottate nello specifico contesto oggettivo, alla lucedelle risultanze processuali allo stato raccolte e del loro riflessosull’interesse dei minori.3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.473-bis 24 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver laCorte d’Appello di Bari escluso la natura di gravame anche nel merito delricorso ex art. ex art. 473-bis 24 comma 2 c.p.c. assumendone ladestinazione ad «ovviare ai soli errori macroscopici eventualmentecommessi dal G.D. o dal Presidente del Tribunale all’esito della c.d. fasesommaria celebrata nell’ambito del procedimento separativo o divorzile»con conseguente esclusione della possibilità di procedere alla valutazionepsicodiagnostica sui genitori già richiesta in primo grado e riproposta insede di reclamo onde ottenere una riforma del regime di affido esclusivodisposto dal Tribunale di Bari nonché l’avvio degli incontri tra padre e figli,avendo, invero, il reclamo proposto funzione strumentale a un riesame exOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025novo della controversia decisa con il provvedimento temporaneo edurgente.3.1- Il motivo è inammissibile.Come osservato in dottrina, la nuova disciplina del giudizio di reclamonon fornisce elementi univoci al fine di stabilire la natura del giudizio cui ilmedesimo dà luogo. Tuttavia, fermo che il termine «reclamo» dovrebbesuggerire un rimedio volto al riesame della decisione, ovvero un giudizioin cui il giudice superiore ha i medesimi poteri cognitivi di quello che hareso la decisione, significativo appare il comma 4 dell’art.473 bis 24c.p.c., che consente alla corte d'appello di «assumere sommarieinformazioni» nel caso in cui ciò sia «indispensabile ai fini delladecisione», e, quindi, ammette la possibilità - pur in casi limitatiqualificati dalla indispensabilità del ricorso al mezzo istruttorio - diprocedere ad una forma sommaria di istruzione onde approfondire fattigià dedotti in causa, giacché come precisa il comma 3 della norma«Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice dimerito».Questi indici normativi, dunque, inducono senz’altro ad escludere chedebba essere condivisa la lettura restrittiva della cornice di ammissibilitàdel reclamo fornita nel provvedimento qui gravato, come, cioè, limitataai casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabiliictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione della decisione,secondo un paradigma di giudizio prossimo a quella del mero controllo delprovvedimento anziché del riesame del merito, accostabile a quellocassatorio: invero può affermarsi che il giudice del reclamo è legittimatoad una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla basedelle sommarie informazioni eventualmente raccolte, fermo che, invece, ifatti sopravvenuti devono essere sottoposti al giudice di prime cure. Il chevale a ribadire in questa sede quanto questa Corte ha già affermatoproprio nel precedente che il ricorrente richiama (v. Cass. n. 1486/2025)Oscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025ovvero che «nell’attuale quadro normativo, il reclamo contro iprovvedimenti temporanei e urgenti costituisce un vero e propriogravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa conil provvedimento temporaneo adottato dal Tribunale», e che «Lacognizione del giudice del reclamo è, dunque, limitata dalle deduzioni edalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi algiudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventualicircostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione diquel giudice. Si tratta di una precisazione importante che sancisce unasorta di “impermeabilità” del gravame rispetto a ogni mutamento fattualee si rivela particolarmente utile per meglio definire confini e rapporti tra ilreclamo e la revoca o la modifica da parte del giudice di primo grado, aisensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c.».Ciò detto, e venendo nuovamente all’esame del motivo di gravame,deve, tuttavia, concludersi per la sua inammissibilità.A fronte del fatto che la Corte d’appello – al netto dell’erroneapremessa già stigmatizzata - ha ritenuto che «la richiesta del reclamantefinalizzata ad un approfondimento sull’effettivo grado di capacità dientrambi i genitori è da ritenersi irricevibile potendo, se de caso, esseredisposto nella fase di merito del giudizio separativo pendente in primogrado» il ricorrente sostiene che la stessa avrebbe ben potuto disporre, insede di reclamo, l’approfondimento sulla capacità genitoriale di entrambi igenitori già richiesto nel giudizio di merito di separazione, finalizzato adottenere una riforma del regime di affido esclusivo disposto dal [OSCURATO:PERSONA] nonché l’avvio degli incontri tra padre e figli, e ciò perché «non sitrattava di sottoporre alla Corte d’Appello di nuove circostanzesopravvenute, ma di ottenere una modifica del regime di affido dei minorisulla base di quanto già risultava in atti» oltre che l’avvio degli incontripredetti; perciò, conclude il ricorrente, «la Corte d’Appello di Bari avrebbeOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025potuto disporre di mezzi istruttori utili a riesaminare la decisione delTribunale».Ebbene l’evidente inammissibilità del motivo risulta dal suo difetto dispecificità e autosufficienza, laddove il ricorrente non riportaprecisamente quale sarebbe stata la richiesta istruttoria rivolta alTribunale, né le ragioni di doglianza mosse sul punto alla decisione dirigetto del giudice di prime cure, onde non consente in questa sede divalutare se gli approfondimenti richiesti potessero essere sussunti traquelle «sommarie informazioni» che il giudice del reclamo può assumereladdove ciò sia «indispensabile ai fini della decisione»; tanto più che lostesso ricorrente – contraddicendosi – dapprima parla di «possibilità diprocedere alla valutazione psicodiagnostica sui genitori», che noncostituisce certo un mezzo di istruzione sommario, e poi «di ottenere unamodifica del regime di affido dei minori sulla base di quanto già risultavain atti» il che è evidentemente incompatibile con la pretesa di unaapprofondimento tecnico psicodiagnostico.4.- Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.473-bis 27, comma 2 e 3 c.p.c., art. 111 Costituzione, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Bari ritenutalegittima la decisione assunta dal Tribunale di Bari sulla base di unarelazione dei [OSCURATO:PERSONA] non offerta al contraddittorio tra le parti e nonavente i requisiti previsti dalla normativa per le relazioni dei servizisociali. Invero il Tribunale per i Minorenni di Bari nell’ultimo decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima di declinare la propria competenza, aveva invitato «tutti iservizi incaricati a proseguire gli interventi in atto riferendo al tribunaleordinario competente entro la data fissata per la prima udienza ondeconsentire l’adozione degli ulteriori o diversi provvedimenti a tutela delbenessere dei minori»; all’udienza di separazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], però,l’unica relazione depositata nel fascicolo telematico era quella del ServizioTutela Minori di Lg_2 ; il provvedimento reclamato veniva depositato ilOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/202512.9.2024 e in data 17.9.2024 veniva depositata la relazione dei ServiziSociali del Comune di Lg_1 . Sostiene il ricorrente che le parti avrebberodovuto poter contraddire su tale documento prima della decisione giacchéil suo contenuto era in netto contrasto con quanto riportato, invece, dalServizio [OSCURATO:PERSONA] del comune di Lg_2 nella relazione del 29.8.2024che concludeva che «per il servizio scrivente nulla osta alla ripresa deirapporti tra padre e minori, fermo restando un importante lavoro direintroduzione delle rappresentazioni paterne a supporto dei minori el’attuazione di modalità inizialmente in regime di spazio neutro per ledovute osservazioni e per agevolare il rapporto che si è interrotto da dueanni, quando i minori erano ancora in tenera età». Infine la «relazione»dei [OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 17.9.2024 nonpoteva neppure definirsi tale ai sensi dell’art. 473-bis. 27 comma 2 c.p.c.essendo in effetti un «verbale di un incontro di rete del 4.9.2024» ovveroun mero riassunto di un incontro tra vari soggetti e non una relazione dapoter porre a fondamento di un provvedimento limitativo dellaresponsabilità genitoriale.4.1- Il motivo è inammissibile.La Corte di Appello ha osservato a proposito della relativa censura chela relazione sottratta al contraddittorio delle parti aveva un contenutomeramente informativo e non recava indicazioni dirimenti ma solointerlocutorie chiarendo che «In tale relazione, datata 10.09.2024 e peròacquisita al fascicolo telematico in formato digitale soltanto il successivogiorno 17, sono stati elencati gli interventi di supporto messi in camponell’interesse di tale nucleo familiare, compresi quelli dei [OSCURATO:PERSONA] di Lg_2 e del [OSCURATO:PERSONA] eViolente di Lg_3 . In particolare, quest’ultima struttura ha chiarito alTribunale come il percorso approntato a beneficio del reclamante fosseancora in fase di valutazione, tenuto conto che, pur escludendo che eglipotesse dar corso ad agiti recidivanti in danno della moglie e dei dueOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025bambini, aveva dimostrato scarsa consapevolezza delle condotteaggressive perpetrate in loro danno nel passato. Veniva poi precisato che,in vista dell’attivazione di videochiamate fra il padre e i figli, sarebbestato necessario attivare “un congruo percorso di sostegno allagenitorialità”, reputandosi utile anche un periodo di osservazione delleinterazioni fra il padre e i figli, “tenendo conto del lungo periodo dilontananza che li ha visti separati, e comunque fatta salva l’opportunità diinterromperla, laddove fosse stata destabilizzante per lo stato emotivo deiminori». Se, quindi, da un lato la censura attinge in modo inammissibilealla valutazione di merito del contenuto dell’atto (laddove il ricorrente siduole dell’interpretazione del contenuto della relazione dei [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe stata «in netto contrasto con quanto riportato invece dalServizio [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lg_2 nella relazione del29.08.2024» mentre così non è stato ritenuto né dal primo né dalsecondo giudice), va rilevato – come osserva anche il PG – che ilricorrente non ha illustrato quale sarebbe il pregiudizio sostanziale cheavrebbe subito per effetto di detta irregolarità processuale attribuita alprimo giudice essendo stato posto in sede di reclamo in condizione dicontrodedurre in relazione all’intero contenuto della relazione inprecedenza non esaminata.5.- Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, par. [OSCURATO:PERSONA], art. 473-bis 44, 46 c.p.c., art. 111 Costituzione, art. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere laCorte d’Appello di Bari respinto il reclamo ritenendo provate le condottemaltrattanti attribuite al padre senza alcuna sommaria attività istruttoria;invero nei procedimenti di cui all’art. 473 bis c.p.c. in cui sono allegateviolenze familiari ai danni del coniuge o dei figli, il Giudice è investito diampi poteri istruttori, anche atipici, volti ad accertare, anchesommariamente, che le allegazioni di violenza abbiano un fumus diOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025intendendo la norma anticipare la fase dell’accertamento delle possibilicondotte di violenza rispetto all’adozione di qualunque provvedimento,anche provvisorio, onde verificare che non si tratti di allegazionistrumentali e opportunistiche. Nel caso di specie, sin dall’avvio delprocedimento il signor V.K. era stato trattato come un soggettomaltrattante senza che fosse stata svolta alcuna attività diapprofondimento istruttorio volta ad accertare la veridicità delleallegazioni di violenza: pur essendo vero che, nel caso di specie, lasignora Q.L. aveva collocato temporalmente le condotte maltrattantidurante la convivenza in Iran, onde per le stesse il signor V.K. nonpoteva essere indagato sul territorio italiano, era altresì vero che «inmancanza di riscontri oggettivi i giudici avrebbero dovuto adottare unminori di vedere i figli sostenendo l’esistenza di un pregiudizio per i minoridi cui non vi sarebbe alcun riscontro, non avendo mai alcuno indagato larelazione padre-figli. Ed anche la Corte d’Appello di Bari aveva descritto lasituazione familiare dei coniugi G.D. «gemmata dallecondotte maltrattanti del reclamante» avallando, così, la ricostruzionefattuale della madre in merito agli asseriti episodi di violenza senzacompiere l’attività di cui agli articoli 473-bis 44 e 46 c.p.c.5.1 – Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello di Bari, investita diun reclamo ex art. 473-bis 24 c.p.c., non ha affatto «ritenuto provate» lecondotte maltrattanti attribuite al Sig. V.K. ma, nel pronunciarsi(sulla base delle risultanze agli atti) sui motivi di reclamo formulati neiconfronti del provvedimento di prime cure ha dato atto di come ilTribunale avesse tenuto conto «di tutte le emergenze istruttorie acquisitea seguito della definizione del procedimento minorile stante la visperaltro i motivi di reclamo - a quanto consta dal provvedimento gravatoma anche dalla parte illustrativa del ricorso - non contemplavano laOscuramento disposto Numero registro generale 5791/2025Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 32211/2025Data pubblicazione 11/12/2025questione che in questa sede il ricorrente solleva con riguardo ad unpreteso accertamento illegittimo da parte del Tribunale in assenza dialcuna attività di approfondimento istruttorio. Pertanto il motivo risultadel tutto inconferente rispetto al contenuto del provvedimento gravato eai motivi di gravame considerazione cui va aggiunto che il ricorrenteneppure deduce quale attività istruttoria avrebbe dovuto essere compiuta.6.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di entrambii controricorrenti . Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate perciascuna nell'importo di euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agliaccessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228,dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1―bis.In caso di diffusione omettere le generalità.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 3.12.2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI