CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato RUSSIA [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto della immobiliare [OSCURATO:PERSONA] di Lucca s.r.I., dichiarata fallita il 16 aprile 2012, colpevole dei reati (capi A a B) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - ha rideterminato in anni tre di reclusione la pena ( di anni tre e mesi tre di reclusione) inflitta dal primo giudice nei confronti della sola Bogodyarova, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, anche relativamente alla durata delle sanzioni accessorie fallimentari, già determinate in anni dieci. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore, che svolge sei motivi. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 2634 cod. civ. -216 co. 1 n. 1. - 223 L.F. - 220 L.F. -40 -42 -43 cod. pen.- 192 e 530 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per contrasto con le risultanze della relazione del curatore fallimentare ex art. 33 L.F.. La Corte di appello ha omesso di valutare la deduzione difensiva circa la sussistenza di un gruppo societario facente capo al Tronci - come pacificamente emergente dagli atti e ritenuto dagli stessi giudici di merito- cosicchè la decisione risulta viziata dall'avere obliterato o comunque travisato le risultanze probatorie, valutate le quali la Corte di appello avrebbe dovuto disporre, con integrazione del dibattimento, una perizia, ex art. 2634 co. 2 cod. civ., finalizzata ad accertare i movimenti finanziari tra le diverse società del [OSCURATO:PERSONA], onde acclarare la sussistenza o meno dei cc.dd. vantaggi compensativi che avrebbero escluso le distrazioni. 2.2. Violazione degli artt. -40 -42 -43 cod. pen.- 192 e 530 cod. proc. pen.- 110 - 216 co. 1 n. 1 - 223 L.F. e correlato vizio della motivazione, per avere omesso di considerare ( anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Ivone) il legame causale tra l'intervento della Guardia di Finanza, e il fallimento, quale conseguenza del sequestro dei beni e del blocco finanziario disposto dalla polizia giudiziaria. Da quel momento ( 2007), infatti, erano venute meno le linee di credito sempre riconosciute dagli istituti bancari, in specie da BNL, essendosi rotto l'equilibrio finanziario del [OSCURATO:PERSONA], con paralisi gestionale della società poi dichiarata fallita. 2.3. Violazione degli artt. -40 -42 -43 cod. pen.- 192 e 530 cod. proc. pen.- 110 - 216 co. 1 n. 1 - 223 L.F. e correlato vizio della motivazione con riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva. Si richiama la tesi ( affermata dalla pronuncia di questa Corte, Sez. 5 n. 47502/2012 " Corvetta"), del fallimento quale elemento costitutivo del reato, in relazione al quale deve essere accertato sia il nesso causale con la condotta che la proiezione della volontà. Nel caso di specie le operazioni asseritamente distrattive erano finalizzate ad attività lecite e congrue con gli interessi del gruppo e con il credito economico di cui esso godeva. 2.4. Violazione degli artt. -40 -42 -43 cod. pen.- 192 e 530 cod. proc. pen.- 110 - 216 co. 1 n. 1 - 223 L.F. - e correlato vizio della motivazione con riguardo alla bancarotta documentale, con specifico riguardo alla valutazione della relazione ex art. 33 L.F. La Corte di appello non ha tenuto conto della circostanza, pacifica, che la società si trovasse in situazione di dissesto fin dal 2007, epoca dalla quale non aveva più operato, cosicchè risulta del tutto contraddittoria l'affermazione che il curatore non aveva potuto ricostruire i movimenti della società, giacchè non ve ne erano stati, essendo rimasta inattiva; donde l'inconfigurabilità di una negligenza nella tenuta della contabilità. 2.5. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha svolto un ruolo meramente esecutivo delle direttive impartite dal dominus della società e del [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna autonomia gestionale che, di fatto, non ha mai esercitato; la Corte ha invece tratto il ruolo gestionale da inammissibili "valutazioni" svolte dalle due impiegate della società, comunque travisando le loro dichiarazioni che dirigono, invece, nel senso di mansioni ricollegabili a quelle di una comune segretaria. Non configurabile il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale, in carenza di elemento soggettivo. 2.6. Violazione degli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2 - 219 e 223 L.F. in relazione all'art. 133 cod. pen. denunciandosi la eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibilmente proposti. L'inammissibilità dei ricorsi discende dal fatto che i motivi prospettati si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolgono considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contengono critiche in chiave di illogicità volte, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano, invece, congruamente giustificate dalla Corte di appello attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Poiché i ricorrenti si sono limitati a riproporre censure già poste alla base dell'atto di appello, in ordine alle quali la Corte territoriale aveva replicato con argomenti analiticamente esposti, i ricorsi risultano inammissibili perché trattasi di motivi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. 4 n. 47170 dell'811/2007, Nicosia; Sez. 4 n. 256/1998, Rv. 210157; Sez. 4 n. 1561/1993, Rv 193046). 1.1. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Ciò posto in linea generale, sono inammissibili i primi tre motivi, con i quali ci si duole del mancato esame, da parte della Corte di appello, del profilo dell'inserimento della società fallita in un ampio gruppo societario, denominato " [OSCURATO:PERSONA]", costituito da decine di società tutte riconducibili proprio al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e, conseguentemente, della mancata valutazione, da parte della Corte di appello, della prospettazione difensiva che ricollega il fallimento alle indagini di polizia giudiziaria e al sequestro, che avrebbero indotto le banche a negare le linee di credito aperte in favore delle società del [OSCURATO:PERSONA]. In tale ambito, avrebbero dovuto essere valutati, secondo la Difesa, i vantaggi compensativi derivanti dall'attività asseritamente distrattiva, e il profilo del dolo, previo espletamento della perizia, chiesta con l'atto di appello. 2.1. Le cose, però, non stanno come le prospetta il ricorrente , giacchè, consultando l'atto di appello, emerge che, nel gravame di merito, la questione della riconducibilità delle contestate operazioni distrattive all'ambito di un gruppo societario non è per nulla prospettata, poiché se è vero che si premette l'esistenza di una pluralità di società riconducibili al ricorrente, e che viene denominato, in ricorso, "gruppo Tronci", è parimenti indiscutibile che a tale aspetto non viene dedicato alcun motivo specifico. Cosicchè l'evocazione del gruppo, nella complessiva logica dell'impugnazione, assume il significato della esistenza di plurime società operanti nel medesimo settore e riferibili allo stesso dominus, mentre manca il benchè minimo riferimento alla circostanza che esse costituissero realmente un gruppo societario, presupponendo le qualifiche di cui all'art. 2359 c.c., rapporti di partecipazione, con la conseguente possibilità di fare riferimento a vantaggi compensativi intragruppo. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012 Rv. 254519). Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente, quindi, allegare la mera partecipazione al gruppo, e neppure l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016 Rv. 268675). In realtà, lo si ribadisce, nel caso di specie, l'atto di appello non contiene alcun concreto elemento valutabile in tale ottica dal Giudice di merito, cosicchè, proprio la genericità della deduzione difensiva, rendendo inammissibile il motivo per a-specificità, esonerava la Corte di appello dal prenderlo in esame. Questo perchè, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi da parte del giudice di appello, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). 2.2. Per le medesime ragioni, risulta inammissibile anche il secondo motivo, giacchè nel gravame di merito, non v'è, ancora una volta, alcuna traccia di specifica deduzione in ordine alla riconducibilità del dissesto all'intervento della polizia giudiziaria, né ai vantaggi compensativi, salvo il generico richiamo di cui si legge a pg. 4, dove si discorre in maniera assolutamente vaga di avvenimenti esterni che avrebbero travolto tutte le società del gruppo. 2.3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo, giacchè la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della decisione in linea con l'orientamento maggioritario, accreditato dalle Sezioni Unite "Passarelli", che considera il fallimento come elemento costitutivo improprio, che, non integrando l'evento del reato, non rientra né nel fuoco del nesso causale né della volontà. L' orientamento che ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite considera il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale come generico, e per la sua sussistenza non ritiene necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva, o vi concorre, sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, perché minano, depauperandolo, il patrimonio sociale e la correlata garanzia, senza che sia necessaria l'intenzione di causare tale danno. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805). E' sufficiente, cioè, la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, per cui, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che tale consapevolezza non possa ricavarsi da fattori diversi, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società. Del resto, la bancarotta per distrazione è reato di pericolo, e, pertanto, sotto il profilo oggettivo, non è necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, mentre, come detto, il suo elemento soggettivo richiede solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. ( Sez. U. Passarelli cit.). 3. E' manifestamente infondato il quarto motivo che attiene alla responsabilità degli imputati per la bancarotta documentale, in ordine alla quale la Difesa ricorrente non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte di appello, che ha sottolineato come il curatore non avesse avuto a disposizione alcuna documentazione per ricostruire lo stato passivo della società; dalla totale mancanza di attivo nonché dalla inconsistente attività sociale della fallita, in realtà priva di un reale oggetto sociale, i Giudici distrettuali hanno desunto — con ragionevole argomentazione - che lo scopo sociale fosse quello di distrarre a proprio profitto flussi di credito, e che la tenuta artificiosa della contabilità fosse funzionale proprio a impedire la possibile emersione della mala gestio e il conseguente danno ai creditori. In tal modo, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nello schema della bancarotta semplice, con una valutazione coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui è proprio sul versante dell'elemento psicologico che si appunta la distinzione con la bancarotta documentale semplice, essendosi evidenziato, da tempo, che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, cosicchè si considerano tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 - 01 ). Di tale metodo logico - inferenziale la Corte di appello ha fatto buon uso, desumendo il dolo generico della fattispecie proprio dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture fosse tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019 Rv. 276910; Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630). 4. Reiterativi e, quindi, generici anche il quinto e il sesto motivo, che non si misurano con la specifica motivazione offerta dalla sentenza impugnata. 4.1. Con riguardo alla co - responsabilità anche della Bogodyarova, l'imputata è stata considerata gestore di fatto, unitamente al Tronci, sulla base delle dichiarazioni di due dipendenti della società fallita, che, lungi dal consegnare ai giudici di merito mere personali valutazioni, hanno, piuttosto, riferito delle condotte tenute dalla donna, di cui si è detto che era sempre presente negli uffici della società unitamente al Tronci, che con questi discuteva della linea aziendale e delle direttive da impartire al personale dipendente, e di come avesse preso in carico, svolgendola in piena autonomia, la gestione durante un periodo di allontanamento del Tronci per ragioni di salute. Cosicchè, la decisione ella Corte di appello è allineata all'orientamento che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma cher è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).D'altro canto, la Corte territoriale ha correttamente considerato il ruolo di garanzia che l'amministratore riveste, sia esso amministratore di fatto o pieno jure, ed ha enucleato gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di agire in modo informato, di impedire atti pregiudizievoli per la società, per i soci e i terzi, essendo altresì essi tenuti alla eliminazione o alla attenuazione delle conseguenze dannose derivanti da atti pregiudizievoli. Pertanto, l' amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l' amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 Rv. 250844, in tema di bancarotta documentale). 4.2. Parimenti generiche le doglianze che afferiscono al trattamento sanzionatorio, perché ancora una volta manca il confronto con la motivazione specifica e puntuale della sentenza impugnata con riguardo sia alla pena principale che a quelle accessorie. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo liquidare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de