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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34080/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 febbraio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha ribadito che ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Passalacqua, Rv. 272190) e pertanto la pena edittale era superiore al limite edittale di cui alla citata disposizione nel testo in vigore alla data di proposizione del ricorso; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità atteso che questa Suprema Corte ha affermato che la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 2, n. 5831. del 28/01/2022, Malvaso, Rv. 282586); - che il terzo motivo, con il quale l'imputato si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio ben motivato dalla Corte territoriale, la quale ha indicato che non sono emersi elementi positivi sui quali fondare il suddetto giudizio di prevalenza, atteso il contesto illegale dì realizzazione della condotta specifica; - che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi ,dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 febbraio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha ribadito che ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Passalacqua, Rv. 272190) e pertanto la pena edittale era superiore al limite edittale di cui alla citata disposizione nel testo in vigore alla data di proposizione del ricorso; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità atteso che questa Suprema Corte ha affermato che la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 2, n. 5831. del 28/01/2022, Malvaso, Rv. 282586); - che il terzo motivo, con il quale l'imputato si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio ben motivato dalla Corte territoriale, la quale ha indicato che non sono emersi elementi positivi sui quali fondare il suddetto giudizio di prevalenza, atteso il contesto illegale dì realizzazione della condotta specifica; - che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi ,dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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