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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12789/2026

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pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo d'Ettorre-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento della Corte d'Appello di Milano n. 1097/2023depositato il 30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026Svolgimento del processo1.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nel decretoingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano intimava a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo il pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazionis.p.a., della somma di € 166.771,11, oltre interessi e spese.[OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo.

Con opposizione al decretoingiuntivo, entrambi gli ingiunti, qui ricorrenti, eccepivanol’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, l’intervenutaprescrizione dei diritti derivanti dalla polizza fideiussoria per decorso deltermine annuale previsto convenzionalmente, oltre che ai sensi dell’art.2952 c.c., l’intervenuta scadenza della polizza fideiussoria al momentodell’escussione, con conseguente impossibilità per la compagniaassicuratrice di agire in via di regresso, la liberazione del sig.D’Arcangelo ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., il dolo nell’escussionee nel pagamento della garanzia per non avere la compagniaassicuratrice dato notizia dell’atto di surroga, l’estinzione dellacontrogaranzia prestata dal sig.

D’Arcangelo, nonché la sua nullità permancata indicazione dell’importo massimo garantito, la nullità dellapolizza fideiussoria per mancanza della firma dell’agente nella copiaricevuta in costanza di rapporto, l’inesistenza del diritto di rivalsa el’assenza di prova del credito, non avendo la compagnia assicuratricedimostrato l’avvenuta escussione della polizza.2.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Milano, con sentenza n.5953/2021 dichiarava l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenzaterritoriale per non avere parte opponente contestato il criterio dicollegamento previsto dall’art. 20 c.p.c., rigettava l’eccezione diprescrizione ritenendo che il richiamo all’art. 2952 c.c. contenuto nellaparte c) della polizza fideiussoria dovesse intendersi limitato al primocomma della citata norma e dunque al solo diritto della garante diNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026pretendere il pagamento del premio; riteneva non estinta la polizzafideiussoria al momento del pagamento da parte della compagniaassicuratrice in considerazione dell’ultrattività della garanzia ai sensidell’art. 4 delle condizioni generali di contratto; riteneva infondatal’invocata liberazione del sig.

D’Arcangelo ai sensi degli artt. 1956 e1957 c.c. avendo il medesimo espressamente rinunciato alle relativeeccezioni; rigettava l’eccezione di nullità della polizza per difetto diforma rilevando come sia il contratto prodotto dagli opponenti chequello prodotto dall’opposta recassero la firma dell’agente, comunquenon necessaria ai fini della validità dello stesso potendosi la volontà diimpegnarsi della compagnia assicuratrice desumersi per factaconcludentia, e riteneva dimostrato il credito vantato da CompagniaItaliana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avendoquest’ultima documentalmente provato tanto l’escussione dellagaranzia quanto il pagamento dell’importo preteso dal creditoregarantito; rigettava l’eccezione di nullità della controgaranzia prestatadal sig.

D’Arcangelo, essendosi quest’ultimo impegnato, al pari delladebitrice principale, sino all’importo indicato nel frontespizio dellapolizza fideiussoria, rigettava altresì l’eccezione di estinzione dellacontrogaranzia per non essersi [OSCURATO:SOCIETA]. soddisfatta sull’immobile oggettodi garanzia reale, rilevando come il sig.

D’Arcangelo avesseespressamente rinunciato alle eccezioni ex artt. 1956 e 1957 c.c. ecome l’opposta fosse intervenuta nel procedimento esecutivoimmobiliare senza tuttavia ottenere la soddisfazione del propriocredito; rigettava infine l’eccezione relativa alla pretesa insussistenzadel diritto di rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali dicontratto, rilevando, in virtù del principio della ragione più liquida,Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026come il pagamento da parte degli opponenti fosse dovuto ai sensi degliartt. 1949 e 1950 c.c.3.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello PDA Communications.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA]., la quale proponeva, asua volta, appello incidentale condizionato avverso l’impugnatasentenza.4.

La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e, per l’effetto,confermava integralmente la sentenza di primo grado; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in solido tra loro, alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese di lite.5.

Con ricorso notificato il 20/06/2023, affidato a sette motivi, PietroD’Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugna per cassazione la sentenzan. 1097/2023 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 30/03/2023.La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. ha depositato controricorso con ricorsoincidentale.

Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342c.p.c., nella misura in cui il giudice del gravame ha dichiaratol'inammissibilità della sollevata eccezione di incompetenza territorialeritenendo che l'allora opponente non avesse contestato il foro adito aisensi dell’art. 20 c.p.c., letto in combinato disposto con l’art. 1182 co. 3c.p.c.

L'odierna controricorrente in sede di gravame avrebbe, pertanto,“dovuto dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal primogiudice, di aver contestato il forum destinatae solutionis e, dunque,individuato nei propri atti difensivi un luogo di adempimentoNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'obbligazione diverso da Milano.

Nulla di ciò si rinviene nel caso dicui trattasi”.7.

Il motivo è inammissibile.8.

Già dalla relativa formulazione si evince che con esso gli odierniricorrenti non svolgono alcuna idonea censura in ordine alla statuizionedella corte d’appello impugnata, non riportata nei suoi passaggifondamentali, bensì reiterano il motivo di appello, a tale streguaomettendo qualsivoglia riferimento alla motivazione della cortedistrettuale, che ha rigettato la suindicata eccezione spendendoplurimi argomenti, anche sotto il profilo della non invocabilità del forodel consumatore, trattandosi di polizza fideiussoria sottoscritta dallegale rappresentante della società.9.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2952 e 1901 c.c., ove la Corte d’appello statuisce: «Per queste ragioni,giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere applicabileai contratti di fideiussione assicurativa la disciplina propria dellafideiussione, perlomeno laddove le parti non abbiano diversamentepattuito» (pag. 10 della sentenza …).9.1.

Quanto alla denunciata mancata applicazione del termine diprescrizione di cui al contratto assicurativo, il ricorrente si duole che lacorte di merito non abbia tenuto conto del fatto che, trattandosi diuna fideiussione atipica, avrebbe dovuto tenere in considerazione iltenore della clausola contrattuale ex art. 1322 c.c., là dove al punto c)delle informazioni generali del contratto si indica il termine di un annoin cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.9.2.

Il motivo è inammissibile.9.3.

Invece di confrontarsi con le ragioni per cui la corte di merito haritenuto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che lasuddetta clausola non potesse valere nel caso in questione, regolandoNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026la prescrizione del diritto a riscuotere il premio - non in questione inquesta sede processuale- , i ricorrenti non espongono alcuna specificacensura riferita alla violazione dei canoni sull’ermeneutica contrattualeapplicati dalla impugnata sentenza, tramite la quale questo Collegioavrebbe potuto operare differenti valutazioni; né si confrontanoidoneamente con il tenore della decisione là ove si è dalla corte dimerito ritenuto che, trattandosi di contratto atipico, nel caso di speciela disciplina della prescrizione non avrebbe comunque potuto esseretratta dal contratto assicurativo, in ragione della causa concreta delcontratto de quo in forza del quale l’obbligazione diviene esigibile nongià in forza del verificarsi di un rischio, bensì dell’esercizio del dirittopotestativo riconosciuto al creditore garantito (in ciò richiamando ilprincipio di cui a Cass. 16283/2015 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.15904 del 07/07/2009, in ragione del quale per regola si riconduce ladisciplina allo schema della fideiussione, a meno che le parti nonabbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, conparticolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente).9.4.

Del tutto inammissibile, inoltre, è la dedotta violazione dell’art. 1901c.c. in merito alla denuncia di sopravvenuta inefficacia della polizzaper la mancata richiesta di riscossione del premio, posto che ladeduzione si pone in netto contrasto con l’accertamento in fatto,rinvenibile nella sentenza (doppiamente conforme sul punto e inquesta sede insindacabile ex art. 360 , comma 4, c.p.c. ), secondo cuiil pagamento del premio suppletivo per il rinnovo della polizzarisultava pagato all’epoca della sua escussione.10.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., partericorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme didiritto per errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullitàdel procedimento e/o della sentenza di primo grado, in ordine allaNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026mancata qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte delgiudice di prime cure.11.

Il motivo è inammissibile.12.

Deduce il ricorrente che il giudice dell’appello avrebbe erroneamenteritenuto che il giudice di primo grado si sia pronunciato su talequestione, ritenendo la fattispecie inquadrabile come fideiussioneautonoma a prima richiesta, quando invece non lo avrebbe fatto.Tuttavia, la censura avrebbe dovuto contestare in modo puntualel’interpretazione fornita dal giudice di secondo grado riguardo allaspecifica statuizione del primo giudice, che, peraltro, è stata riportatapedissequamente nella sentenza e, in ogni caso, non evidenzia pertabulas il vizio processuale dedotto.13.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce “Violazione e/o falsaapplicazione di diritto dell’ art. 112 cpc c.p.c. ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 ,c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e /odella sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 360, comma uno,numero 4 c.p.c. (Cass. civ. Sez.

VI, 24 gennaio 2019, n. 2101 ) nellamisura in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto “non omessa lapronuncia sulla exceptio doli (del Giudice di Primo grado)” , ritenendoche “ la questione sia stata esaminata” atteso che — quanto alladedotta violazione dell’art. 1949 c.c. — il diritto di surroga presupponeil pagamento del debito garantito in favore del creditore, pagamentoche, nel caso di specie, non risulterebbe pacificamente eseguito.Secondo i ricorrenti, l’exceptio doli si fonderebbe sulla carenza deipresupposti per l’escussione della polizza (sia per violazione dell’art.2952 e 1901 c.c. sia per violazione di una non meglio precisatadisciplina bancaria) e, di nuovo, a fronte di una pretesa diffida alpagamento dei premi che Italiana avrebbe inoltrato al contraente indata 30.11.2006.

L’ inammissibilità del motivo si desume dal fatto cheNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026esso contiene una quantità di censure il cui collegamento logiconell’esposizione non è nemmeno ben spiegato all’interno del motivo.14.

Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente invoca la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1949, 1957 e 1956 c.c., nonché della normativa di cui all’art. 2, comma2, lett. a), l. n. 287/1990 e degli artt. 2, 6 e 8 dello schemapredisposto dall’ABI, ritenuto anticoncorrenziale con provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005.La censura si fonda sull’assunto che il giudice del gravame avrebbeerroneamente concluso per la sussistenza di una fideiussione specifica,non appartenente al genus omnibus, sul presupposto che il D’Arcangelonon si sarebbe impegnato a garantire ogni obbligazione assunta da PDAnei confronti della creditrice, bensì uno specifico credito originario, diammontare determinato.

Da qui deriverebbe il mancato rilievo dellanullità negoziale in virtù dei provvedimenti dell’Autorità antitrust del2005, perché riferita a clausole conformi allo schema ABI ritenuteanticoncorrenziali.15.

La censura è inammissibile in quanto, anche in questo caso, sicontrappone a un accertamento in fatto e in diritto della Corte dimerito.16.

Si evidenzia, peraltro, che la corte di merito in esame ha confermatol’inquadramento dato dal primo giudice come contratto autonomo digaranzia.17.

Pertanto, la censura è inammissibile perché non contiene gliargomenti necessari e validi per contrastare la ratio decidendi.18.

Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, poiché ilgiudice di primo grado — con conferma in appello — avrebbeerroneamente ritenuto che l’appellata avesse documentato sinNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla fase monitoria tanto l’escussione della garanzia, quanto ilpagamento dell’importo preteso dal creditore garantito.19.

Il motivo è inammissibile in quanto manca ogni deduzione sucome sia stato violato il principio di valutazione delle proverichiamato nella norma, il cui scrutinio è limitato a specifiche eristrette ipotesi in cui le prove non siano liberamente valutabili inriferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinaticriteri di valutazione, non potendo comportare una diversavalutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez.

VI,09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3,05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del31/08/2020; Cass. Sez.

U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).20.

Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1321 c.c., là dove il giudice del gravame haritenuto infondato l’ottavo motivo di appello, con il quale gliodierni ricorrenti lamentavano l’invalidità della polizza fideiussoriaper mancata sottoscrizione dell’agente sulla copia rilasciata alcliente.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con leragioni in fatto rinvenibili nella sentenza, là dove rileva che lacopia del contratto prodotta a due riprese dalle parti opposte recala firma dell’agente, peraltro non necessaria ove la polizza risultisottoscritta dalle parti (opportunamente citando Cass. n.898/2018).21.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.22.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/202623.

I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di sommaex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo d'Ettorre-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento della Corte d'Appello di Milano n. 1097/2023depositato il 30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026Svolgimento del processo1. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nel decretoingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano intimava a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo il pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazionis.p.a., della somma di € 166.771,11, oltre interessi e spese.[OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo. Con opposizione al decretoingiuntivo, entrambi gli ingiunti, qui ricorrenti, eccepivanol’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, l’intervenutaprescrizione dei diritti derivanti dalla polizza fideiussoria per decorso deltermine annuale previsto convenzionalmente, oltre che ai sensi dell’art.2952 c.c., l’intervenuta scadenza della polizza fideiussoria al momentodell’escussione, con conseguente impossibilità per la compagniaassicuratrice di agire in via di regresso, la liberazione del sig.D’Arcangelo ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., il dolo nell’escussionee nel pagamento della garanzia per non avere la compagniaassicuratrice dato notizia dell’atto di surroga, l’estinzione dellacontrogaranzia prestata dal sig. D’Arcangelo, nonché la sua nullità permancata indicazione dell’importo massimo garantito, la nullità dellapolizza fideiussoria per mancanza della firma dell’agente nella copiaricevuta in costanza di rapporto, l’inesistenza del diritto di rivalsa el’assenza di prova del credito, non avendo la compagnia assicuratricedimostrato l’avvenuta escussione della polizza.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Milano, con sentenza n.5953/2021 dichiarava l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenzaterritoriale per non avere parte opponente contestato il criterio dicollegamento previsto dall’art. 20 c.p.c., rigettava l’eccezione diprescrizione ritenendo che il richiamo all’art. 2952 c.c. contenuto nellaparte c) della polizza fideiussoria dovesse intendersi limitato al primocomma della citata norma e dunque al solo diritto della garante diNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026pretendere il pagamento del premio; riteneva non estinta la polizzafideiussoria al momento del pagamento da parte della compagniaassicuratrice in considerazione dell’ultrattività della garanzia ai sensidell’art. 4 delle condizioni generali di contratto; riteneva infondatal’invocata liberazione del sig. D’Arcangelo ai sensi degli artt. 1956 e1957 c.c. avendo il medesimo espressamente rinunciato alle relativeeccezioni; rigettava l’eccezione di nullità della polizza per difetto diforma rilevando come sia il contratto prodotto dagli opponenti chequello prodotto dall’opposta recassero la firma dell’agente, comunquenon necessaria ai fini della validità dello stesso potendosi la volontà diimpegnarsi della compagnia assicuratrice desumersi per factaconcludentia, e riteneva dimostrato il credito vantato da CompagniaItaliana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avendoquest’ultima documentalmente provato tanto l’escussione dellagaranzia quanto il pagamento dell’importo preteso dal creditoregarantito; rigettava l’eccezione di nullità della controgaranzia prestatadal sig. D’Arcangelo, essendosi quest’ultimo impegnato, al pari delladebitrice principale, sino all’importo indicato nel frontespizio dellapolizza fideiussoria, rigettava altresì l’eccezione di estinzione dellacontrogaranzia per non essersi [OSCURATO:SOCIETA]. soddisfatta sull’immobile oggettodi garanzia reale, rilevando come il sig. D’Arcangelo avesseespressamente rinunciato alle eccezioni ex artt. 1956 e 1957 c.c. ecome l’opposta fosse intervenuta nel procedimento esecutivoimmobiliare senza tuttavia ottenere la soddisfazione del propriocredito; rigettava infine l’eccezione relativa alla pretesa insussistenzadel diritto di rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali dicontratto, rilevando, in virtù del principio della ragione più liquida,Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026come il pagamento da parte degli opponenti fosse dovuto ai sensi degliartt. 1949 e 1950 c.c.3. Avverso la predetta sentenza proponevano appello PDA Communications.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] Italiana diPrevidenza [OSCURATO:SOCIETA]., la quale proponeva, asua volta, appello incidentale condizionato avverso l’impugnatasentenza.4. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e, per l’effetto,confermava integralmente la sentenza di primo grado; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, in solido tra loro, alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese di lite.5. Con ricorso notificato il 20/06/2023, affidato a sette motivi, PietroD’Arcangelo, in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugna per cassazione la sentenzan. 1097/2023 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 30/03/2023.La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] Italiana di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. ha depositato controricorso con ricorsoincidentale. Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342c.p.c., nella misura in cui il giudice del gravame ha dichiaratol'inammissibilità della sollevata eccezione di incompetenza territorialeritenendo che l'allora opponente non avesse contestato il foro adito aisensi dell’art. 20 c.p.c., letto in combinato disposto con l’art. 1182 co. 3c.p.c. L'odierna controricorrente in sede di gravame avrebbe, pertanto,“dovuto dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal primogiudice, di aver contestato il forum destinatae solutionis e, dunque,individuato nei propri atti difensivi un luogo di adempimentoNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'obbligazione diverso da Milano. Nulla di ciò si rinviene nel caso dicui trattasi”.7. Il motivo è inammissibile.8. Già dalla relativa formulazione si evince che con esso gli odierniricorrenti non svolgono alcuna idonea censura in ordine alla statuizionedella corte d’appello impugnata, non riportata nei suoi passaggifondamentali, bensì reiterano il motivo di appello, a tale streguaomettendo qualsivoglia riferimento alla motivazione della cortedistrettuale, che ha rigettato la suindicata eccezione spendendoplurimi argomenti, anche sotto il profilo della non invocabilità del forodel consumatore, trattandosi di polizza fideiussoria sottoscritta dallegale rappresentante della società.9. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2952 e 1901 c.c., ove la Corte d’appello statuisce: «Per queste ragioni,giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere applicabileai contratti di fideiussione assicurativa la disciplina propria dellafideiussione, perlomeno laddove le parti non abbiano diversamentepattuito» (pag. 10 della sentenza …).9.1. Quanto alla denunciata mancata applicazione del termine diprescrizione di cui al contratto assicurativo, il ricorrente si duole che lacorte di merito non abbia tenuto conto del fatto che, trattandosi diuna fideiussione atipica, avrebbe dovuto tenere in considerazione iltenore della clausola contrattuale ex art. 1322 c.c., là dove al punto c)delle informazioni generali del contratto si indica il termine di un annoin cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.9.2. Il motivo è inammissibile.9.3. Invece di confrontarsi con le ragioni per cui la corte di merito haritenuto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che lasuddetta clausola non potesse valere nel caso in questione, regolandoNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026la prescrizione del diritto a riscuotere il premio - non in questione inquesta sede processuale- , i ricorrenti non espongono alcuna specificacensura riferita alla violazione dei canoni sull’ermeneutica contrattualeapplicati dalla impugnata sentenza, tramite la quale questo Collegioavrebbe potuto operare differenti valutazioni; né si confrontanoidoneamente con il tenore della decisione là ove si è dalla corte dimerito ritenuto che, trattandosi di contratto atipico, nel caso di speciela disciplina della prescrizione non avrebbe comunque potuto esseretratta dal contratto assicurativo, in ragione della causa concreta delcontratto de quo in forza del quale l’obbligazione diviene esigibile nongià in forza del verificarsi di un rischio, bensì dell’esercizio del dirittopotestativo riconosciuto al creditore garantito (in ciò richiamando ilprincipio di cui a Cass. 16283/2015 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.15904 del 07/07/2009, in ragione del quale per regola si riconduce ladisciplina allo schema della fideiussione, a meno che le parti nonabbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, conparticolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente).9.4. Del tutto inammissibile, inoltre, è la dedotta violazione dell’art. 1901c.c. in merito alla denuncia di sopravvenuta inefficacia della polizzaper la mancata richiesta di riscossione del premio, posto che ladeduzione si pone in netto contrasto con l’accertamento in fatto,rinvenibile nella sentenza (doppiamente conforme sul punto e inquesta sede insindacabile ex art. 360 , comma 4, c.p.c. ), secondo cuiil pagamento del premio suppletivo per il rinnovo della polizzarisultava pagato all’epoca della sua escussione.10. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., partericorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme didiritto per errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullitàdel procedimento e/o della sentenza di primo grado, in ordine allaNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026mancata qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte delgiudice di prime cure.11. Il motivo è inammissibile.12. Deduce il ricorrente che il giudice dell’appello avrebbe erroneamenteritenuto che il giudice di primo grado si sia pronunciato su talequestione, ritenendo la fattispecie inquadrabile come fideiussioneautonoma a prima richiesta, quando invece non lo avrebbe fatto.Tuttavia, la censura avrebbe dovuto contestare in modo puntualel’interpretazione fornita dal giudice di secondo grado riguardo allaspecifica statuizione del primo giudice, che, peraltro, è stata riportatapedissequamente nella sentenza e, in ogni caso, non evidenzia pertabulas il vizio processuale dedotto.13. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “Violazione e/o falsaapplicazione di diritto dell’ art. 112 cpc c.p.c. ai sensi dell’art. 360primo comma n. 3 ,c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e /odella sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 360, comma uno,numero 4 c.p.c. (Cass. civ. Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 2101 ) nellamisura in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto “non omessa lapronuncia sulla exceptio doli (del Giudice di Primo grado)” , ritenendoche “ la questione sia stata esaminata” atteso che — quanto alladedotta violazione dell’art. 1949 c.c. — il diritto di surroga presupponeil pagamento del debito garantito in favore del creditore, pagamentoche, nel caso di specie, non risulterebbe pacificamente eseguito.Secondo i ricorrenti, l’exceptio doli si fonderebbe sulla carenza deipresupposti per l’escussione della polizza (sia per violazione dell’art.2952 e 1901 c.c. sia per violazione di una non meglio precisatadisciplina bancaria) e, di nuovo, a fronte di una pretesa diffida alpagamento dei premi che Italiana avrebbe inoltrato al contraente indata 30.11.2006. L’ inammissibilità del motivo si desume dal fatto cheNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026esso contiene una quantità di censure il cui collegamento logiconell’esposizione non è nemmeno ben spiegato all’interno del motivo.14. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente invoca la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1949, 1957 e 1956 c.c., nonché della normativa di cui all’art. 2, comma2, lett. a), l. n. 287/1990 e degli artt. 2, 6 e 8 dello schemapredisposto dall’ABI, ritenuto anticoncorrenziale con provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005.La censura si fonda sull’assunto che il giudice del gravame avrebbeerroneamente concluso per la sussistenza di una fideiussione specifica,non appartenente al genus omnibus, sul presupposto che il D’Arcangelonon si sarebbe impegnato a garantire ogni obbligazione assunta da PDAnei confronti della creditrice, bensì uno specifico credito originario, diammontare determinato. Da qui deriverebbe il mancato rilievo dellanullità negoziale in virtù dei provvedimenti dell’Autorità antitrust del2005, perché riferita a clausole conformi allo schema ABI ritenuteanticoncorrenziali.15. La censura è inammissibile in quanto, anche in questo caso, sicontrappone a un accertamento in fatto e in diritto della Corte dimerito.16. Si evidenzia, peraltro, che la corte di merito in esame ha confermatol’inquadramento dato dal primo giudice come contratto autonomo digaranzia.17. Pertanto, la censura è inammissibile perché non contiene gliargomenti necessari e validi per contrastare la ratio decidendi.18. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, poiché ilgiudice di primo grado — con conferma in appello — avrebbeerroneamente ritenuto che l’appellata avesse documentato sinNumero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla fase monitoria tanto l’escussione della garanzia, quanto ilpagamento dell’importo preteso dal creditore garantito.19. Il motivo è inammissibile in quanto manca ogni deduzione sucome sia stato violato il principio di valutazione delle proverichiamato nella norma, il cui scrutinio è limitato a specifiche eristrette ipotesi in cui le prove non siano liberamente valutabili inriferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinaticriteri di valutazione, non potendo comportare una diversavalutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI,09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3,05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del31/08/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).20. Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1321 c.c., là dove il giudice del gravame haritenuto infondato l’ottavo motivo di appello, con il quale gliodierni ricorrenti lamentavano l’invalidità della polizza fideiussoriaper mancata sottoscrizione dell’agente sulla copia rilasciata alcliente. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con leragioni in fatto rinvenibili nella sentenza, là dove rileva che lacopia del contratto prodotta a due riprese dalle parti opposte recala firma dell’agente, peraltro non necessaria ove la polizza risultisottoscritta dalle parti (opportunamente citando Cass. n.898/2018).21. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.22. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 14342/2023Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 12789/2026Data pubblicazione 05/05/202623. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di sommaex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris