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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 32337/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12.1.2023, il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 28 novembre 2022, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritto al capo 4) della contestazione, commesso in Catania dal gennaio 2021 in permanenza.

In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] in uso a Ficara ed a Zoccoli ed ai servizi di osservazione effettuati dalla RG., ricostruiva un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa.

L'organizzazione, riconducibile al clan Cappello, era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti; il ruolo apicale era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano [OSCURATO:PERSONA] ed il calabrese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto deputato alla gestione materiale del denaro della "cassa comune" alimentata dagli introiti dell'attività di traffico degli stupefacenti con il compito poi di distribuire gli utili tra i vari sodali e colei che, in alcuni casi, si occupava di consegnare ai corrieri provenienti dalla Calabria le somme di denaro a saldo delle partite di cocaina.

Inoltre presso la sua abitazione, nel quartiere di san Cristofaro, era ubicata la base operativa del sodalizio.

La stessa veniva identificata mediante videoriprese ed indicata nelle varie intercettazioni sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] come "zia Mariella".

La sua identificazione veniva ulteriormente avvalorata dall'utilizzo di una serie di utenze sottoposte ad intercettazione.

Nel memoriale datato 9.1.2023, allegato alla memoria difensiva depositata in sede di riesame, l'indagata ammetteva la propria responsabilità per il reato a lei ascritto dichiarando di essere a conoscenza delle attività svolte dal genero [OSCURATO:PERSONA] e dal marito Vinciguerra ed affermava che dal 2021 non aveva più commesso reati.

Il Tribunale del riesame, condividendo il giudizio del primo giudice, ha ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato, nonché la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura adottata che non risulta essere inficiata da alcun elemento di segno contrario.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la mancanza delle esigenze cautelari e l'omessa motivazione sul punto.

Assume che l'ordinanza impugnata, malgrado la modifica del quadro cautelare dopo la confessione resa dall'indagata, non ha motivato in modo specifico circa le ragioni attuali e concrete per le quali ritiene applicabile solo la misura di massimo rigore.

In particolare, il Tribunale non avrebbe conferito alcun rilievo alla scelta della Ravasco di chiamare in correità più coimputati nonché al decorso del tempo dalla commissione del reato, come espressamente previsto dall'art. 292 cod.proc.pen. a pena di nullità.

Si evidenzia a riguardo che la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, dettata dall'art. 299 cod.proc.pen., presuppone una costante verifica della legittimità della misura imposta a seguito di fatti sopravvenuti o per eventuali modifiche della situazione processuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata fa buon governo del principio proprio della giurisprudenza di legittimità, per cui, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che hanno comportato la progressiva selezione delle fattispecie criminose per le quali opera la presunzione assoluta recata dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., tale disciplina stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).

In presenza di tale reato, come rammentato dal giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

Ebbene l'ordinanza impugnata rileva come nella specie tale presunzione non risulti superata o inficiata da nessun elemento ricavabile dagli atti.

Quanto al rilievo assunto dalla confessione resa dalla Ravasco nel memoriale depositato in sede di giudizio di riesame, l'ordinanza impugnata ha puntualmente posto in rilievo che, se pur l'indagata ha ammesso i fatti, ha tuttavia cercato di veicolare l'immagine di un'associazione "familiare" laddove le emergenze istruttorie hanno invece tratteggiato un'associazione contraddistinta da un rilevante numero di associati e da chiare cointeressenze mafiose.

Quanto al decorso del tempo, la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per l'ipotesi delittuosa contestata salvo che il venire meno di tale presunzione, che non appare riscontrabile con riferimento alla posizione della Rvasco, derivi da elementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso del tempo dagli accadimenti criminosi.

Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali - come detto concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

Queste conclusioni, a ben vedere, oltre che pienamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti della Ravasco, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che induce a ribadire l'irrilevanza del mero decorso del tempo rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01).

D'altra parte, in termini generali, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra, essendo pacifico che tale elemento, se non accompagnato ad altri dati circostanziali, che non sono riscontrabili nel caso in esame, è inidoneo a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagato.

A riguardo si è invero affermato che «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 41113 del 15/09/2015, K., 265652-01).

La presunzione de qua, in conclusione, da un lato concretizza una disciplina da ritenersi in termini di «specialità» rispetto a quella ordinaria di valutazione delle esigenze cautelari; dall'altro prevede una «ultrattività» della relativa disciplina rispetto al suo momento genetico, dispiegando i suoi effetti anche nella successiva fase cautelare, escludendo che il tempo decorso dall'inizio della detenzione per lo stesso titolo per cui si procede possa essere qualificato, e valorizzato, in termini di «tempo silente».

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12.1.2023, il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 28 novembre 2022, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritto al capo 4) della contestazione, commesso in Catania dal gennaio 2021 in permanenza. In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] in uso a Ficara ed a Zoccoli ed ai servizi di osservazione effettuati dalla RG., ricostruiva un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione, riconducibile al clan Cappello, era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti; il ruolo apicale era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano [OSCURATO:PERSONA] ed il calabrese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto deputato alla gestione materiale del denaro della "cassa comune" alimentata dagli introiti dell'attività di traffico degli stupefacenti con il compito poi di distribuire gli utili tra i vari sodali e colei che, in alcuni casi, si occupava di consegnare ai corrieri provenienti dalla Calabria le somme di denaro a saldo delle partite di cocaina. Inoltre presso la sua abitazione, nel quartiere di san Cristofaro, era ubicata la base operativa del sodalizio. La stessa veniva identificata mediante videoriprese ed indicata nelle varie intercettazioni sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] come "zia Mariella". La sua identificazione veniva ulteriormente avvalorata dall'utilizzo di una serie di utenze sottoposte ad intercettazione. Nel memoriale datato 9.1.2023, allegato alla memoria difensiva depositata in sede di riesame, l'indagata ammetteva la propria responsabilità per il reato a lei ascritto dichiarando di essere a conoscenza delle attività svolte dal genero [OSCURATO:PERSONA] e dal marito Vinciguerra ed affermava che dal 2021 non aveva più commesso reati. Il Tribunale del riesame, condividendo il giudizio del primo giudice, ha ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato, nonché la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura adottata che non risulta essere inficiata da alcun elemento di segno contrario. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la mancanza delle esigenze cautelari e l'omessa motivazione sul punto. Assume che l'ordinanza impugnata, malgrado la modifica del quadro cautelare dopo la confessione resa dall'indagata, non ha motivato in modo specifico circa le ragioni attuali e concrete per le quali ritiene applicabile solo la misura di massimo rigore. In particolare, il Tribunale non avrebbe conferito alcun rilievo alla scelta della Ravasco di chiamare in correità più coimputati nonché al decorso del tempo dalla commissione del reato, come espressamente previsto dall'art. 292 cod.proc.pen. a pena di nullità. Si evidenzia a riguardo che la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, dettata dall'art. 299 cod.proc.pen., presuppone una costante verifica della legittimità della misura imposta a seguito di fatti sopravvenuti o per eventuali modifiche della situazione processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata fa buon governo del principio proprio della giurisprudenza di legittimità, per cui, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che hanno comportato la progressiva selezione delle fattispecie criminose per le quali opera la presunzione assoluta recata dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., tale disciplina stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) ed alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tale reato, come rammentato dal giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Ebbene l'ordinanza impugnata rileva come nella specie tale presunzione non risulti superata o inficiata da nessun elemento ricavabile dagli atti. Quanto al rilievo assunto dalla confessione resa dalla Ravasco nel memoriale depositato in sede di giudizio di riesame, l'ordinanza impugnata ha puntualmente posto in rilievo che, se pur l'indagata ha ammesso i fatti, ha tuttavia cercato di veicolare l'immagine di un'associazione "familiare" laddove le emergenze istruttorie hanno invece tratteggiato un'associazione contraddistinta da un rilevante numero di associati e da chiare cointeressenze mafiose. Quanto al decorso del tempo, la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per l'ipotesi delittuosa contestata salvo che il venire meno di tale presunzione, che non appare riscontrabile con riferimento alla posizione della Rvasco, derivi da elementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso del tempo dagli accadimenti criminosi. Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali - come detto concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Queste conclusioni, a ben vedere, oltre che pienamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti della Ravasco, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che induce a ribadire l'irrilevanza del mero decorso del tempo rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01). D'altra parte, in termini generali, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra, essendo pacifico che tale elemento, se non accompagnato ad altri dati circostanziali, che non sono riscontrabili nel caso in esame, è inidoneo a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagato. A riguardo si è invero affermato che «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 41113 del 15/09/2015, K., 265652-01). La presunzione de qua, in conclusione, da un lato concretizza una disciplina da ritenersi in termini di «specialità» rispetto a quella ordinaria di valutazione delle esigenze cautelari; dall'altro prevede una «ultrattività» della relativa disciplina rispetto al suo momento genetico, dispiegando i suoi effetti anche nella successiva fase cautelare, escludendo che il tempo decorso dall'inizio della detenzione per lo stesso titolo per cui si procede possa essere qualificato, e valorizzato, in termini di «tempo silente». In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme
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