CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 09528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14958-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1113/2021 del TRIBUNALE di GENOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte respinga il ricorso confermando la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice O rdinario in relazione al la causa RGN 12221/2021 ( recte 1113/21) pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Genova, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’attuale ricorrente (con la chiamata in causa in manleva di [OSCURATO:PERSONA]) evolta alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni che sarebbero derivati all’attore dal permesso a costruire n. 10/13, a suo dire, illegittimo per l’erronea applicazione della legge regionale ligure n. 24/01 sul “recupero a fini abitativi dei sottotet ti esistenti ”, sussistendo su tale domanda – ad avviso del predetto Comune – la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], sicché la stessa avrebbe dovuto essere proposta davanti al TAR [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente ha dedotto che, con permesso a costruire n. 10/13 rilasciato in base alla citata L.R. n. 24/01 in favore del g eom. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di proprietario nonché di progettista e direttore dei lavori, aveva autorizzato il recupero a fini abitativi di un Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -3- locale ad uso deposito ubicato al di sotto dellacopertura di un edificio a destinazione abitativa; il richiedente aveva dichiara to che l’altezza media interna netta sarebbe statapari a m. 2,30; l’immobile era stato successivamente acquistato in data 20.12.2013 da [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ann o 2018 aveva fa tto espletareuna perizia dalla quale risultava che l'immobile in questione non presentava le altezze interne previste dal titolo edilizio , essendo l’altezza media interna effettiva pari a soli m. 2,185 e risultando, inoltre, ulteriori difformità esecutive rispetto al titolo edilizio; il Mauri aveva comunica to , ai sensi dell’art. 134 d . P . R . n. 38/2001, alComune, con messaggio PEC del 9/10/2018 , le difformità edilizie riscontrate onde poter poi agire nei confronti del g eom. Dallara; a seguito della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] a veva eseguito un sopralluogo in data 15/11/2018 e, all’esito di esso - riscontrato il mendacio delle dichiarazioni progettuali del Dallara - , con ordinanza n. 19/2019, il Comune aveva ingiun to a quest’ultimo e a [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente il primo , nella qualità di precedente proprietario, direttore dei lavori e titolare della ditta esecutrice degli stessi, ed il secondo, nella qualità di attu ale proprietario) la demolizione delle opere abusive e la conseguente remissione in pristino stato dei luoghi per la difformità rispetto al P.d.C. n. 10/13, con avviso che, nel casodi mancata attuazione del provvedimento nel termine di giorni 90, l’immobilesarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’amministrazionecomunale; tale ordinanza era stata impugnata dal Mauri di nanzi al T.A.R.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva emanat o l’ordinanza n. 161/19 con cui ne aveva sospeso l’efficacia sul rilievo che « la contestazione elevata dal Comune e impugnata in causa riguarda la realizzazione di opere Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -4- edilizie in totale difformità rispetto al permesso di costruire 16.1.2013, n. 10; - il ricorrente risulta essere divenuto proprietario del bene in cui sono state riscontrate le violazioni sanzionate solo il 20.12.2013, sì che non è possibile affermare in questa sede che le opere siano riconducibili alla sua attività; - ciò premesso, la lettura degli atti sin qui versati induce a ritenere non del tutto sfornita di fondamento la censura con cui l’interessato contesta la ricomprensione della violazione ascritta alla stregua dell’art. 31 del dpr 380/2001...»; il Comune, alla luce di tale provvedimento giudiziale, aveva dispostoin autotutela la revoca della propria ordinanza n. 78/19 solo in relazione alla disposta acquisizione dell'immobile alla mano pubblica ex art. 31 DPR n. 380/01 in assenza di precisi indizi di colpevolezza da parte del Mauri, confermando per il resto la correttezza giuridica del P.d.C. n. 10/13 rinnovando la qualificazione dell’immobile come “sottotetto” ai sensi della L.R.n. 24/01; il T.A.R., quindi, con decreto decisorio del 28/7/2020 aveva dichiaratocessata la materia del contendere; il Mauri aveva poi c o nvenuto in giud izio il Comune per sentirlo, previo accerta mento incidentale del la illegittimità del titolo edilizio sotto il profilo dell’asserita erronea applicazione della L.R. n. 24/01, condannare al risarcimento dei danni derivanti dal rilascio del predetto titolo edilizio; il Comune si era costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione«del G.O. a favore del G.A. ex artt. 7 e 133 e lett. f) D. Lgs. n. 104/10»; il Tribunale, vista questa contestazione, prima di autorizzare la chiamata in causa del terzo geom. Dallara, aveva fissa to l'udienza dell'8.6.21 per ladiscussione del problema della sua possibile carenza di giurisdizioneed all’esito di tale udienza, con ordinanza del 21.6.21 , Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -5- aveva ritenut o, allo stato, con valutazione prima facie, infondata l’eccezione, aveva autorizzato la chiamata in causa delgeom. Dallara e successivamente aveva disposto una c.t.u., sicché, per ragioni di economia processuale,prima d i tale incombente istruttorio, il Comune ha chiesto, con il ricorso all’esame, che queste Sezioni Unite si pronuncino sul la questione della spettanza della giurisdizione a conoscere della presente controversia in capo al [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; ha depositato controricorso il solo Mauri che ha chiesto dichiararsi che la causa R.G. n. 1113/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Genova, proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro ilComune di [OSCURATO:PERSONA], ed in cui è terzo chiamato in manleva il geom. [OSCURATO:PERSONA], appartiene alla giurisdizione del GiudiceOrdinario; il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: con l’unico motivo articolato, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 133 lett. f) D. Lgs. n. 104/10 », il ricorrente sostiene che, avendo il Mauri chiesto al Tribunale adito di accertare edichiarare che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è responsabile dei danni da lui subiti per quanto dedotto nell’atto di citazione e, per l’effetto, condannare il medesimo Comune al relativo risarcimento , il Tribunale per poter emettere una sentenza di condanna deve previamente dichiarare, sia pure incidenter tantum, che la condotta causativa dei (presunti) danni è antigiuridica ex art. 2043 c.c., ossia deve “provarne”l’“ingiustizia”; l’illecita condotta contestata al Comune sarebbe quella di aver erroneamente ritenuto, disattendendo la definizione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA]. n.8135/40 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il volume in parola fosse un sottotetto e come tale convertibile in abitativo con una altezza utile interna di ml. 2,30; in sostanza il [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -6- avrebbe chiesto al Giudice adito un accertamento dell’illegittimità del titolo edilizio; ad avviso del ricorrente, secondo l’insegnamento d ell e S.U. di questa Corte, sarebbe indubbio che una controversia relativa all'esercizio del potere di rilasciare o non rilasciare un permesso di costruirerientri nella materia urbanistica ed edilizia e sarebbe , quindi, attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio abbia consistenza di diritto soggettivo, come si verifica, ad esempio, quando l'oggetto della domanda abbia ad oggetto il risarcimentodel danno causato da un atto illegittimo di esercizio di talepotere (cita, ex multis , Cass. n. 8236 del 28/04/2020); rappresenta, inoltre, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, non possano rientrare nell’ambito dell’esclusiva giurisdizione del Giudice ammi nistrativo i soli meri comportamenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia (come si evincerebbe dalla sentenza n. 204/0 4 della predetta Corte, la quale ha dichiar ato l’incostituzionalità dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98 che proprio a quella esclusiva giurisdizione disponeva), ed essendo palese, invece , che i danni lamentati dal Mauri sarebbero fondati sulla presunta illegittimità del citato permesso di costruire n. 10/2013, in quanto asseriva al piano di trasformazione della funzione dell’immobile come da piano stilato dal geom. Dallara ; non rientrando questo permesso nella categoria dei meri comportamenti, non sarebbe possibile attribuire al giudice ordinario la giurisdizione al presente caso quando invece essa spetterebbe esclusivamente al giudice amministrativo, essendo l’oggetto unprovvedimento e non un mero comportamento; osservato che: nella specie la questione posta dalla domanda concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P .A. non come espressione dell'esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -7- determinare il legittimo affidamento del privato e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in irregolarità edilizie edurbanistiche dell'immobile acquistato; ed invero l’attore ha dedotto nell’atto introduttivo del giudizio di aver, a causa della condotta colposa e negligente dell’Amministrazione comunale nell’assentire il cambio didestinazione d’uso in assenza dei presupposti - facendo affidamento sulla validità del titolo edilizio e sul controllo di legittimità che esso comporta - acquistato come abitazione un locale di sgombero posto all’ultimo piano dell’edificio condominiale, locale che tuttavia non può essere altro, a causa del dife tto dell’altezza interna, che un deposito sostanzialmente inutilizzabile ; tale condotta negligente e imperita , che ha validato erroneamente il cambio d’uso in abitativo con il Permesso di Costruire n. 10/2013, si sarebbe inserita nel processo causale di verificazione del danno subito dall’attore, posto che quest’ultimo è stato indotto a ritenere di acquistare un’unità di tipo abitativo, con rilevante esborso quanto al prezzo, proprio dall’esistenza del suddetto titolo edilizio che, per le ragioni esposte dettagliatamente in citazione, non avrebbe dovuto essere emesso ; in sostanza il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con il contegno gravemente negligente dei propri uffici, avrebbe indotto in errore l’attore, facendogli ritenere la regolarità di un immobile che era e sarebbe assolutamente privo dei requisitiminimi per l’agibilità ai fini abitativi; inoltre, l’attore sarebbeesposto anche al rischio di sostenere le spese di ripristino, in caso di adozione di nuovaordinanza di demolizione; la questione, come sostenuto dal controricorrente ed afferma to dal PG nellesue conclusioni, va risolta al lume della giurisprudenza di questaCorte regolatrice (Cass., sez. un., ord., 19/2/2019, n. 4889 in relazione a fattispecie per molti versi analoga a quella ora all’esame; v. pureCass., sez. un., nn. 6594 , 6595 e 6596 del 2011; n. 1162 del 2015; n. 17586 del 2015; n. 12799 del 2017; n. 1654 del 2018; n. Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -8- 33364 del 2018) a mente della quale, in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio; tale orientamento ècoerente coi principi affermati dalla Corte Cost. con le sentenze n. 292 del 2000 e 281 del 2004 (in riferimento alle disposizioni di cui al D. l gs. n. 80 del 1998 art. 35, come sostituito dalla L. 2015 del 2000,attualmente art. 7 c.p.a.) , che hanno posto in evidenza come la devoluzioneal giudice amministrativo, oltre che del controllo di legittimità dell'azione amministrativa, anche (ove configurabile) del risarcimentodel danno, sia funzionale allo scopo di evitare al privato la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudiceordinario; la ricordata giurisprudenza è stata inizialmente elaborata in riferimento ad ipotesi connotate dal pregresso annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole ed ampliativo; ciò non esclude, tuttavia, che i danneggiati abbiano in quei casi dedotto la lesione della loro integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto allaquale l'esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l'efficacia causale del danno - evento da affidamento incolpevole; allo stesso modo, ciò che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità de l titol o edilizio cui si è fatto riferimento ma la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio che l’attore assume esser stata lesa per avere acquistato l’i mmobile in parola sull'affidamento riposto nella correttezza dell’azione del Comune, rivelatasi invece Ric. 2022 n. 14958 sez. SU -ud. 24-01-2023 -9- negligente, sicché i l provvediment o menzionat o rileva solo se ed in quanto idoneo a fondare tale affidamento e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l'illegittimità di atti e comportamenti tenuti dall'amministrazione; pertanto, il vantato diritto al risarcimento del danno non concerne, ai sensi dell’art. 7, comma 5, c.p.a., un diritto soggettivo riconducibile alle controversie attratte nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 133 di tale codice, anche con riferimento specifico alla materia dell’edilizia dicui alla lett. f); l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è stato da ultimo sostanzialmente ribadito, con ampia argomentazione, da Cass., sez. un., ord., 19/01/2023, n. 1567; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata