CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 39810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nonché dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONA sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Ancona ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca assunta a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:PERSONA] sa, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], quali terze intestatarie. L'atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] è stato dichiarato inammissibile perché trasmesso all'indirizzo di posta elettronica della Corte di appello invece che a quello del Tribunale. Il giudice di merito ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nella categoria della pericolosità cd. generica ex artt. 16, comma 1 lett. a), 4 comma 1, lett. c), 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, trattandosi di soggetto che ha vissuto abitualmente, almeno dall'anno 1991 e sino al 2013, grazie ai proventi di attività delittuose derivanti da condotte di evasione fiscale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesse, in maniera sistematica, anche quale amministratore di fatto di numerose società. La confisca ha riguardato tre beni immobili, rientranti nella disponibilità del preposto, sebbene formalmente intestati a società-schermo: - un capannone industriale sito a Morrovalle, acquistato nel settembre 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa e attualmente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] sa, società anonima di diritto svizzero costituita nel 2011, interamente posseduta dal [OSCURATO:PERSONA]; - un appartamento con garage in [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2004 dalla [OSCURATO:SOCIETA], ora formalmente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]; - una porzione di fabbricato industriale ubicato in Fermo, acquistato nel 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, attualmente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il decreto ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], tramite i rispettivi difensori e procuratori speciali. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 3.1. Con il primo eccepisce l'omessa notificazione del provvedimento di proroga del termine di deposito o dell'avviso di deposito tardivo del decreto impugnato che è stato depositato soltanto il 15 febbraio 2022, a fronte di una indicazione, a verbale (udienza del 25 ottobre 2021), di giorni novanta per la motivazione. Sostiene di aver ricevuto soltanto il provvedimento, ma non l'avviso di deposito; chiede pertanto che la Corte di cassazione disponga la restituzione degli atti alla Corte di appello affinché provveda alla notificazione omessa. 3.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 1, 4 e 20 e ss. del d Igs. n. 159 del 2011. Il ricorrente sostiene: - che, in punto di pericolosità sociale, il decreto richiama segnalazioni di polizia giudiziaria e brani di sentenze emesse a carico di altri soggetti, con cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto misurarsi; - che tutti i provvedimenti richiamati atterrebbero a un arco temporale successivo rispetto alla data di acquisto dei beni confiscati; in particolare nel 1991, quando è stato acquisito il primo immobile, "non vi era alcun accertamento giudiziale che attestasse la pericolosità sociale-fiscale di [OSCURATO:PERSONA] o l'esistenza di proventi illeciti utili per l'acquisto (asseritamente illecito) dei beni": tutte le sentenze menzionate dalla Corte di appello si riferirebbero a fatti commessi a partire dal 1992/1993, al più la sentenza del Tribunale di Fermo del 7 aprile 1994 riguarderebbe fatti commessi nel dicembre 1991, mentre l'acquisto del bene risale al settembre 1991; - che non si è tenuto conto di una pronuncia assolutoria, per la ragione, errata, che qualunque considerazione sarebbe stata impedita dal mancato deposito delle motivazioni; - che vi sarebbe una assoluta carenza argomentativa sul requisito soggettivo di cui all'art. 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, poiché, mentre il Tribunale avrebbe definito [OSCURATO:PERSONA] "evasore seriale socialmente pericoloso", la Corte di appello avrebbe dissentito da tale inquadramento, lasciando, quindi, il presupposto soggettivo privo di riferimenti; - che, quanto al requisito oggettivo, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della perimetrazione cronologica, discostandosi così dall'insegnamento della Corte di cassazione, e inoltre non avrebbe valutato le rilevanti disponibilità economiche della [OSCURATO:PERSONA] spa che aveva acquistato "il bene immobile" in un periodo in cui "fatturava decine e decine di milioni di lire (come da bilanci depositati)" e poteva contare su un capitale sociale ingente; - che non sarebbe sovvertibile l'esito dell'archiviazione disposta dal Tribunale di Macerata a favore di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen.; nel decreto di archiviazione si rileva che «al momento degli acquisti dei beni non vi erano i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione poi richiesta». 4. [OSCURATO:PERSONA] sa, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], formula due motivi. Il primo coincide con l'eccezione processuale sollevata dal proposto sulla notificazione dell'avviso di deposito tardivo del decreto. Il secondo motivo deduce "violazione di legge rilevante ex art. 606, comma 1, n. 2, cod. proc. pen., in relazione alla corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1, 4 e 20 e ss. del d. Igs. n. 159 del 2011". La ricorrente, terza intestataria del capannone sito in Morrovalle, si duole della mancata risposta ai motivi di appello, dato il mero richiamo per relationem a valutazioni espresse su altre posizioni. Il motivo si sviluppa ricalcando, nella sostanza, il ricorso del proposto circa: la perimetrazione temporale della pericolosità sociale e la data di acquisto del bene immobile; la rilevanza della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Ancona "in relazione a uno dei carichi pendenti"; l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti nella fase delle indagini preliminari o in procedimenti di cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato parte; l'assenza di motivazione sul requisito soggettivo di cui all'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011. In merito alla proprietà del capannone sito a Morrovalle, la ricorrente osserva che: - l'immobile è stato acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1991; - il bene è uscito dalla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1992 quando il proposto ha cessato di ricoprire cariche formali all'interno della predetta società; - la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta proprietaria dell'immobile sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2000; - il bene è rimasto alla curatela della [OSCURATO:PERSONA] fino al 2011, conteso con il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]; - la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il bene nel 2016 allorché [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità né diretta né indiretta dell'immobile; - il decreto omette di affrontare il presupposto della sproporzione e non tiene conto delle rilevanti disponibilità economiche della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisto; circostanza di cui darebbe atto anche la perizia espletata in primo grado; - l'archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia smentirebbe in maniera espressa la tesi per cui, al momento di acquisto dei beni, ricorrevano i presupposti per disporre la misura di prevenzione. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sviluppa un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta intestazione fittizia dell'appartamento con garage sito in [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rappresenta che l'immobile fu concesso in locazione al [OSCURATO:PERSONA] dal 2003 al 26 novembre 2015 e che da tale data il [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un diritto di abitazione al prezzo di 90mila euro. Un simile esborso non si giustificherebbe se [OSCURATO:PERSONA] avesse già la disponibilità del bene. L'intestazione fittizia richiede che il bene sia acquistato con risorse provenienti dall'effettivo dominus e che la società interposta sia un mero "schermo" per eludere l'applicazione di misure di prevenzione."Sono affette da vizio di illegittimità costituzionale" le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011. "[OSCURATO:PERSONA] srl è la legittima e unica proprietaria dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], acquisito nel proprio patrimonio per finalità di investimento con un orizzonte temporale di lungo periodo, che va ben oltre il vincolo costituito dal diritto di abitazione". 6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi. Il primo motivo riguarda l'eccezione processuale coltivata dal proposto e dal [OSCURATO:PERSONA] sull'avviso di tardivo deposito. Il secondo motivo lamenta la mancata notificazione alla ricorrente del decreto di secondo grado. Il terzo motivo contesta la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Si sarebbe trattato di un errore di trasmissione di cui il difensore non si è avveduto perché la casella di posta elettronica della Corte di appello ha accettato l'atto invece di respingerlo, in spregio alle indicazioni organizzative diramate dalla circolare n. 11/21 della Corte di cassazione. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe potuto ritrasmettere, tempestivamente, l'impugnazione al Tribunale, così da renderla ammissibile. Il ricorrente chiede la restituzione nel termine e, in ogni caso, invoca l'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dagli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sa. I ricorsi presentati dal proposto, in proprio, e quale amministratore unico della terza interessata presentano contenuto sostanzialmente identico e possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Il primo motivo, comune ai due ricorsi, è manifestamente infondato. Come danno atto i ricorrenti e come risulta dagli atti, il provvedimento impugnato non appena depositato è stato loro integralmente trasmesso tramite servizio SNT (in data 25 febbraio, cfr. ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema aff. 76-82 fascicolo processuale di secondo grado).L'inoltro, tramite posta elettronica certificata, dell'atto giurisdizionale, è adempimento più ampio rispetto alla comunicazione del mero avviso di deposito, dato che porta le parti a conoscenza non solo dell'avvenuto deposito ma anche del contenuto del provvedimento; quindi esso è certamente idoneo a far decorrere il dies a quo per l'impugnazione; impugnazione che nella specie risulta tempestivamente proposta dagli interessati. 2.2. Il secondo motivo, coltivato nei predetti ricorsi, presenta diversi profili di inammissibilità. 2.2.1. Va ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Il motivo in esame, pur formalmente ricondotto dai ricorrenti all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non di rado si risolve in doglianze in punto di fatto, meramente reiterative di profili di censura già disattesi dalla Corte di appello e devolve, inoltre, asseriti vizi motivazionali per erronea lettura del materiale versato in atti, che, però, non sono deducibili. Inoltre le censure sono affette da genericità laddove sfuggono a un reale confronto con l'ampio apparato argomentativo posto a base del decreto impugnato. Nel resto il motivo, che attiene in maniera cumulativa alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 2.2.2. Con decisioni conformi, le cui motivazioni si integrano a vicenda, il Tribunale e la Corte di appello hanno ricondotto [OSCURATO:PERSONA] alla categoria della pericolosità sociale "generica" di cui all'art. 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011, quale persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Questa considerazione trova immediato riscontro nella identica ratio decidendi che accomuna i provvedimenti di primo e secondo grado, e non ha presa l'assunto difensivo che pretenderebbe di rilevarne difformità non meglio chiarite. I giudici di merito osservano che detta pericolosità si è protratta, senza soluzione di continuità, per oltre venti anni dal 1991 sino al 2013; che è stata accertata anche attraverso sentenze irrevocabili di condanna; che è risultato che [OSCURATO:PERSONA] era dedito alla commissione di numerosi reati di evasione fiscale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessi quale dominus di decine di società, delle quali si avvaleva come "schermo". Il debito fiscale accertato dal perito a carico di [OSCURATO:PERSONA] come persona fisica ammontava a 470.000 euro; mentre quello a carico delle sue società era pari ad oltre 175 milioni di euro.L'evasione fiscale operata, in maniera sistematica, per oltre venti anni ha consentito al proposto di acquisire ingenti profitti illeciti da lui destinati per condurre un elevato tenore di vita e accumulare un patrimonio ragguardevole composto anche dai tre immobili assoggettati a confisca (oltre ad autovetture di lusso, cavalli, aeromobili e immobili in [OSCURATO:PERSONA] e persino una scuderia di Formula 1): - un capannone industriale sito a Morrovalle, acquistato il 7 settembre 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, attualmente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] sa, società di diritto svizzero costituita nel 2011, interamente posseduta dal [OSCURATO:PERSONA]; - un appartamento con garage in [OSCURATO:PERSONA], acquistato il 27 luglio 2004 da [OSCURATO:SOCIETA], ora formalmente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]; bene sul quale [OSCURATO:PERSONA] gode di diritto di abitazione; - una porzione di fabbricato industriale ubicato in Fermo, acquistato il 27 aprile 1995 da [OSCURATO:PERSONA] spa, attualmente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. Detti beni sono nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e risultano attualmente intestati a tre società di comodo. Sono stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di società a lui riconducibili, nel 1991, nel 1995 e nel 2004 (periodo ricompreso in quello di manifestazione della sua pericolosità sociale). 2.2.3. Alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, risultano manifestamente infondate le doglianze che concernono la ricorrenza nella specie dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione. 2.2.4. In perfetta consonanza al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, l'imputato è stato sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, in quanto ricondotto alla categoria di cui all'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2012 di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»; il giudice di merito dà adeguato conto in motivazione della sussistenza del triplice requisito - ancorato a precisi elementi di fatto - rappresentato da: delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (cfr. Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888). Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui chi è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089 - 01; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771). È priva di specificità la censura con cui i ricorrenti sostengono che il giudizio di pericolosità sociale sarebbe fondato su segnalazioni di polizia giudiziaria o su brani di sentenze emesse a carico di terzi: i decreti di primo e secondo grado richiamano in maniera precisa anche le numerose sentenze di condanna irrevocabile pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA]; mentre la doglianza dei ricorrenti rimane astratta e non individua con precisione a quali atti intenda fare riferimento (sulla questione giuridica concernente l'utilizzabilità di elementi di fatto tratti da accertamenti non confluiti in procedimenti penali definiti con sentenza irrevocabile di condanna cfr. infra paragrafo 2.2.9). 2.2.5. Il giudice di merito indica in maniera puntuale le ragioni che conducono a ritenere i beni confiscati nella disponibilità del proposto; si tratta di: un capannone industriale sito a Morrovalle (sede di numerose società del [OSCURATO:PERSONA]); una abitazione con garage situata a [OSCURATO:PERSONA] (ove [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito la sua residenza italiana); porzione di fabbricato industriale sito in Fermo, contrada Campiglione, tutti intestati a società "schermo" che, con altre, si sono succedute nella proprietà formale senza che sia mai stato documentato alcun versamento di prezzo. I singoli trasferimenti vengono elencati, in maniera analitica, nel decreto di confisca di primo grado (capannone di Morrovalle, pagg. 30-32; abitazione di Civitanova, pagg. 34-36; porzione di fabbricato industriale, pagg. 38-40); il provvedimento evidenzia come, nonostante i passaggi formali, detti beni immobili non siano mai usciti dalla sfera di dominio del proposto (capannone di Morrovalle, pag. 33; abitazione di Civitanova, pag. 37; porzione di fabbricato industriale, pagg. 40-41). Le valutazioni dei giudici di merito si conformano alla nozione di disponibilità indiretta come tracciata dalla Corte di cassazione, secondo cui: il concetto di disponibilità non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Sez. 1, n. 18423 del 22/03/2013, Commisso, Rv. 257394; conf. Sez. 1, n.6613 del 17/01/2008, Carvelli, Rv. 239359), risultando la nozione di disponibilità "a qualsiasi titolo" ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica (Sez. 2, n. 33538 del 31/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270714). 2.2.6. [OSCURATO:PERSONA] sa rivendica la proprietà del capannone industriale sito in Morrovalle. La Corte di appello precisa che [OSCURATO:PERSONA] è una società di diritto svizzero la quale, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2011, ha avuto il proposto come socio unico. Ed è proprio [OSCURATO:PERSONA], nella duplice veste di proposto e di legale rappresentante della citata società, a richiedere la restituzione del bene. I generici assunti posti a base della rivendicazione evitano di misurarsi con gli specifici elementi di fatto posti in luce sin dal decreto di primo grado circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il bene nel 1991 e non ne ha mai perso la disponibilità sino alla data di esecuzione del sequestro (pagg. 30-33 decreto Tribunale) Va aggiunta una ulteriore considerazione, sollecitata da una obiezione della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'immobile in esame sarebbe uscito dalla sfera di controllo del proposto nel 2000, allorché la [OSCURATO:PERSONA] spa è stata dichiarata fallita e il bene sarebbe stato appreso dal fallimento. Si tratta di affermazione apodittica, non sorretta da produzione documentale, che confligge con quanto ricostruito dal decreto di primo grado sulla scorta dei documenti versati in atti: [OSCURATO:PERSONA] spa, divenuta proprietaria del capannone nel 1991, lo ha trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. (altra società appartenente al [OSCURATO:PERSONA]) il 6 ottobre 1997, prima della dichiarazione di fallimento; sono seguiti i trasferimenti fittizi da [OSCURATO:SOCIETA] a Tadworth Italia s.r1. (17 ottobre 2001); da Tadworth Italia s.r1. a [OSCURATO:PERSONA] srl (7 settembre 2009); da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] (7 settembre 2011); da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] (20 dicembre 2013); da [OSCURATO:SOCIETA] alla odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sa (14 aprile 2016). È vero che, come osserva la ricorrente, una affermazione contenuta nel decreto di secondo grado sembrerebbe confortare l'assunto difensivo («almeno sino al fallimento, il proposto aveva avuto la disponibilità dei suddetti beni, che, peraltro, all'esito della procedura, se residuati una volta soddisfatti i creditori, avrebbe potuto recuperare»); tuttavia la lettura complessiva del provvedimento rende palese che si tratta di un passaggio poco sorvegliato frutto di una mera ipotetica; una sorta di argomento a fortiori, sganciato però dalle effettive risultanze processuali puntualmente riportate nel decreto di primo grado e recepite in toto da quello di secondo grado. 2.2.7. La pericolosità sociale del proposto, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604). Nel caso di cd. applicazione disgiunta, il provvedimento ablativo deve individuare l'arco temporale in cui si è espressa la pericolosità sociale del proposto e applicare la misura di prevenzione soltanto ai beni acquistati in quel periodo, quando ricorrano le ulteriori condizioni della sproporzione (o del reimpiego) e dell'assenza di prova sulla legittima provenienza. A tali principi si sono attenuti, in maniera scrupolosa, i giudici di merito che hanno posto in correlazione il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto (1991 - 2013) con gli acquisti dei beni confiscati avvenuti nel 1991, 1995 e 2004, quindi all'interno della citata cornice temporale. I ricorrenti obiettano che il primo reato espressivo della pericolosità sociale sarebbe stato commesso nel dicembre del 1991, quindi dopo l'acquisto del capannone di Morrovalle intestato a [OSCURATO:PERSONA] sa, avvenuto il 18 settembre 1991. L'assunto è generico, poiché evita di misurarsi con il rilievo, svolto sin dal primo grado, in forza del quale nel corso dell'anno 1991 (ben prima del mese di settembre) il proposto aveva già posto in essere condotte rilevanti agli effetti di cui all'art. 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011; invero, nell'ambito della gestione della [OSCURATO:PERSONA] spa, acquirente del bene, aveva sottratto al fisco una somma corrispondente a oltre 3 milioni di euro (la valuta all'epoca era in lire), sicché è ragionevole ritenere, secondo i giudici di merito, che l'investimento immobiliare costituisca il reimpiego dei profitti illeciti derivanti dal risparmio di spesa ottenuto grazie alla evasione milionaria (pag. 34 decreto di primo grado). 2.2.8. I cespiti sottoposti a confisca sono frutto delle decennali attività illecite di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta patrimoniale o ne rappresentano successivi reinvestimenti. La censura concernente la mancata verifica della "sproporzione" è priva di pertinenza, dato che la misura di prevenzione è sorretta dal diverso e concorrente presupposto che i beni risultano «frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» ex art. 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.2.9. Depurati i ricorsi di tutte le ulteriori considerazioni in fatto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, occorre una precisazione sul valore della sentenza di assoluzione e del decreto di archiviazione. Secondo ius receptum, il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase "constatativa", dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372) ovvero in procedimenti definiti con decreti di archiviazione o declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (cfr. tra le altre Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438; Diotallevi; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo). Nella fattispecie, dunque, è irrilevante la circostanza che nella richiesta di archiviazione, relativa a uno dei tanti procedimenti penali instaurati a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ritenga di non poter configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per difetto di adeguata prova sull'elemento soggettivo del reato «atteso che al momento degli acquisti di tutti i beni non vi erano i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione poi richiesta». Invero la richiesta di archiviazione (accolta in modo meramente adesivo senza motivazione dal giudice per le indagini preliminari) si risolve nella manifestazione di una generica valutazione che non dà conto di alcun elemento di fatto idoneo a porsi in contraddizione con i dati conoscitivi ampiamenti esposti nel decreto impugnato e richiamati dalla Corte di appello al fine di superare la medesima questione già proposta con il gravame (cfr. pagg. 40-41). La decisione è pienamente rispondente al principio per cui: «in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui, come accaduto nella specie, una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 02; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Circa la sentenza di assoluzione, evocata in ricorso a fronte di una risposta poco convincente della Corte di appello, la doglianza è priva di specificità perché non illustra come la pronuncia assolutoria possa incidere in concreto sull'esito della decisione impugnata, alla luce dell'intero patrimonio conoscitivo acquisito in questo procedimento e posto a base del decreto di confisca. 3. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile per aspecificità.La ricorrente si limita a prospettare, in modo assertivo, le proprie tesi senza misurarsi in alcun modo con le ragioni poste a fondamento del provvedimento di confisca dell'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. È privo di pertinenza il richiamo alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011, poiché la misura di prevenzione in rassegna si riferisce alla pericolosità di cui all'art. 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011 (cfr. sopra paragrafo 2.2.4.). 3.2. Sin dal decreto di primo grado, interamente recepito da quello di appello, si evidenziano, con ampiezza di argomenti, i seguenti elementi (pagg. 34-37): - l'abitazione è stata acquistata il 27 luglio 2004 dalla [OSCURATO:SOCIETA], società riferibile al [OSCURATO:PERSONA]; - da allora, nonostante i passaggi formali tra varie società, è sempre rimasta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che la utilizza quale proprio domicilio in Italia (le utenze sono a lui intestate; il citofono reca il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; - la società [OSCURATO:SOCIETA], ultima intestataria al momento del sequestro, è stata appositamente costituita il 23 maggio 2019, in vista dell'acquisto, fittizio, del bene da [OSCURATO:PERSONA] sa, avvenuto in data 1 agosto 2019: [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] ha venduto l'appartamento a [OSCURATO:SOCIETA], le cui quote sono intestate al 40% a [OSCURATO:PERSONA] (cugino di [OSCURATO:PERSONA]) e al 60% alla società di diritto spagnolo [OSCURATO:PERSONA] sl, interamente posseduta da [OSCURATO:PERSONA] che ne è anche l'amministratore; - dagli atti di trasferimento non risultano le modalità di pagamento, poiché. Ogni volta, si dichiara che il versamento del prezzo è avvenuto prima della stipula; - il diritto di abitazione, su cui insiste il ricorso, formalmente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 90mila euro, è un mero simulacro, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai compiuto quell'esborso: il Tribunale già evidenziava il carattere fittizio della transazione, priva di data certa, allegata alla memoria difensiva, che avrebbe dovuto giustificare la controprestazione, mediante compensazioni (cfr. pag. 35 decreto di primo grado); - anche l'acquisto di questo immobile è frutto del reimpiego di proventi illeciti della sistematica e milionaria evasione fiscale, alla luce delle emergenze processuali indicate a pag. 37 del decreto di primo grado. Il mancato confronto con queste risposte e l'assenza di rilievi effettivamente riconducibili al perimetro della violazione di legge, relegano il ricorso per cassazione nell'alveo della inammissibilità. 4. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché era già inammissibile l'atto di appello (giusta declaratoria della Corte di appello). 4.1. Nel periodo della c.d. emergenza epidemiologica da Covid-19, il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] ha trasmesso l'appello avverso il decreto di primo grado, tramite posta elettronica certificata, non all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Tribunale di Ancona), ma a quello dell'ufficio investito dell'impugnazione (Corte di appello di Ancona), in violazione dell'art. 24, comma 6-ter legge n. 176 del 2020. La norma appena citata impone che l'impugnazione inviata tramite posta elettronica certificata venga indirizzata all'ufficio del giudice a quo e stabilisce che non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. Il comma 6-quinquies del medesimo articolo prevede che le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati. Il comma 6-sexies, richiamando anche l'articolo 591 del codice di procedura penale, collega a tale violazione la sanzione della inammissibilità. Va ribadito che, nel caso di specie, l'appello è inammissibile non perché è stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica del Tribunale diverso da quello deputato a ricevere le impugnazioni, ma perché è stato trasmesso a un ufficio giudiziario errato: Corte di appello, invece di Tribunale. 5.2. L'esito del giudizio in termini di inammissibilità impedisce di incardinare il rapporto processuale e pertanto confina nella irrilevanza le eccezioni processuali, sollevate coi primi due motivi di ricorso, concernenti il difetto di notificazione a [OSCURATO:SOCIETA] vuoi dell'avviso di deposito tardivo vuoi del provvedimento della Corte di appello. In ogni caso dette eccezioni sono manifestamente infondate per le ragioni esposte in merito alle omologhe eccezioni sollevate dal proposto e da [OSCURATO:PERSONA] sa (cfr. sopra paragrafo 2.1); mentre va chiarito che, dall'esame degli atti processuali cui il collegio ha accesso in ragione della natura della questione da risolvere, il difensore di [OSCURATO:SOCIETA], nonostante lo neghi, risulta aver ricevuto copia del decreto impugnato a lui trasmesso in data 15 febbraio 2022 dalla cancelleria della Corte di appello di Ancona, tramite SNT (cfr. ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema, aff. 78 fascicolo processuale di secondo grado). 3.3. La richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., già rigettata dalla Corte di appello, è manifestamente infondata, non ricorrendo una situazione suscettibile di integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.4. Alla declaratoria di inammissibilit