Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1972/2009
ECLI:EU:C:2009:667
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑140/08
[OSCURATO:PERSONA] AS
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]- ja [OSCURATO:PERSONA] maksu- ja tollikeskus
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Pezzi o frattaglie congelati di galli e di galline — Adesione dell’Estonia — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Scorte eccedenti — Regolamento (CE) n. 1972/2003»
Massime della sentenza
1.
Adesione di nuovi Stati membri alle [OSCURATO:PERSONA] — Atto di adesione del 2003 — Normativa comunitaria non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale nella lingua di un nuovo Stato membro, lingua ufficiale dell’Unione europea — Inopponibilità ai singoli — Limiti
(Atto di adesione del 2003, art. 58)
2.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Pezzi di carne di volatili disossati e congelati
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004, allegato I, punto 1.14; regolamento del Consiglio n. 2658/87,
allegato I; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1789/2003)
3.
Adesione di nuovi Stati membri alle [OSCURATO:PERSONA] — Estonia — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie
riguardanti gli scambi di prodotti agricoli
(Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 1972/2003, art. 4, n. 2, e n. 230/2004)
4.
Adesione di nuovi Stati membri alle [OSCURATO:PERSONA] — Estonia — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie
riguardanti gli scambi di prodotti agricoli
(Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 1972/2003 e n. 230/2004)
1.
L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui
quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria, che non sia stata pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene questa lingua sia una lingua ufficiale
dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato membro, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto
prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.
Tuttavia, la circostanza che un regolamento comunitario non sia opponibile ai singoli in uno Stato membro nella cui lingua
non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte dell’acquis comunitario, le sue disposizioni vincolano
lo Stato membro considerato sin dall’adesione. Pertanto, l’adozione da parte di uno Stato membro, prima della data dell’adesione,
di una normativa che attui gli obblighi derivanti da un regolamento comunitario, crea obblighi a carico dei singoli, nonostante
il fatto che il regolamento non possa essere loro opposto prima che abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza attraverso
una regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro. In circostanze
simili, le disposizioni del regolamento riprodotte nell’ambito della normativa nazionale sono opponibili ai singoli. Per contro,
qualora talune disposizioni non fossero state attuate dalla normativa nazionale, lo Stato membro non può invocarle nei confronti
di singoli, anteriormente alla pubblicazione ufficiale del regolamento nella lingua di tale Stato membro. Spetta al giudice
del rinvio verificare se, e in quale misura, il diritto interno abbia ripreso le disposizioni comunitarie di cui trattasi.
(v. punti 31-35)
2.
Il regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato
dal regolamento n. 1789/2003, deve essere interpretato nel senso che prodotti costituiti da carne separata meccanicamente,
congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di galline, e destinati all’alimentazione umana, devono essere classificati
nella sottovoce 0207 14 10 della nomenclatura combinata. Siffatti prodotti non possono essere classificati nella sottovoce
0207 14 99, in quanto le loro caratteristiche e proprietà oggettive non corrispondono a quelle delle frattaglie oggetto della
suddetta sottovoce ma, prima del congelamento, si presentano in forma di poltiglia composta da resti di carne e da tessuti
ottenuta mediante frantumazione meccanica di ossa carnose, conformemente alla definizione di pezzi congelati di carne di volatili
disossata meccanicamente di cui al punto 1.14 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
(v. punti 49-50, 53, dispositivo 1)
3.
L’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi
di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia,
della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, come modificato dal regolamento
n. 230/2004, non osta ad una disposizione nazionale a norma della quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate
sottraendo dalle scorte effettivamente detenute al 1° maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle scorte
detenute al 1° maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente al tasso di crescita
della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante questo periodo di quattro anni. Siffatto coefficiente
permette di aggiornare la media delle scorte constatate al 1° maggio degli anni 2000-2003, tenendo conto del tasso in questione,
e di giungere alla determinazione di scorte di riporto − e, successivamente, di scorte eccedenti − che rispecchino in maniera
proporzionata l’evoluzione della crescita rilevata per l’insieme del settore agricolo dello Stato membro interessato tra il
1° maggio 2000 ed il 1° maggio 2004. Esso concorre quindi a stabilire una base di raffronto tra le scorte al 1° maggio 2004
e la media delle scorte al 1° maggio dei quattro anni precedenti.
L’applicazione di un siffatto coefficiente, scelto in forza del potere discrezionale di cui godono i nuovi Stati membri al
fine di definire il periodo rilevante o il metodo di calcolo della media delle scorte disponibili, non lede gli obiettivi
perseguiti dal regolamento n. 1972/2003, né i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
(v. punti 59-62, 64, dispositivo 2)
4.
Il regolamento n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli
in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica
ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, come modificato dal regolamento n. 230/2004, non
osta alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado
di provare di non aver realizzato profitti in occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1° maggio 2004. Suddetto
prelievo, destinato a proteggere le organizzazioni comuni dei mercati agricoli e volto a prevenire la costituzione di scorte
a fini speculativi, nei nuovi Stati membri, per mezzo di spostamenti artificiali di taluni prodotti agricoli verso il loro
territorio nella prospettiva dell’allargamento, è infatti applicabile a tutte le scorte eccedenti ai sensi del regolamento
in parola, a prescindere dalla questione se i loro detentori abbiano effettivamente tratto profitto dalla loro commercializzazione.
(v. punti 71-74, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 ottobre 2009 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Pezzi o frattaglie congelati di galli e di galline – Adesione dell’Estonia – Misure transitorie – Prodotti agricoli – Scorte eccedenti – Regolamento (CE) n. 1972/2003»
Nel procedimento C‑140/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Estonia) con decisione 19 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] AS
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]- ja [OSCURATO:PERSONA] maksu- ja tollikeskus,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J. N. [OSCURATO:PERSONA] presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione,
dalla sig.ra P. Lindh (relatore), dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] AS, dall’avv. K. Kask, advokaat;
– per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, dal sig. A. Sipos, nonché dalle sig.re H. Tserepa-Lacombe e K. Saaremäel-Stoilov,
in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come
modificata dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1), nonché sull’interpretazione
del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto
riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di
Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293,
pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39, pag. 13; in prosieguo:
il «regolamento n. 1972/2003»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] AS (in prosieguo: la «RLK»),
da un lato, ed il Põllumajandusminister (Ministero dell’Agricoltura) nonché il [OSCURATO:PERSONA]- ja [OSCURATO:PERSONA] maksu- ja tollikeskus
(Agenzia tributaria e doganale dell’Est dell’amministrazione finanziaria e doganale; in prosieguo: il «MTA»), dall’altro,
in merito al prelievo sulle scorte eccedenti di carne di pollo congelata.
Contesto normativo
Diritto comunitario
La nomenclatura combinata
3
La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale
di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale,
divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il
14 giugno 1983, la quale è stata approvata a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE
(GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano
suddivisioni ad essa peculiari.
4
[OSCURATO:PERSONA] versione del SA del 2002, la voce 0207, figurante nel capitolo 2 ed intitolata «Carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105», contiene, ai fini della classificazione dei galli e delle galline,
la sottovoce 0207 14, a sua volta intitolata «Pezzi e frattaglie, congelati».
5
Ai sensi delle considerazioni generali delle note esplicative del capitolo 2 del SA, relativo alle carni e frattaglie commestibili:
«Questo capitolo comprende le carni in carcasse (vale a dire il corpo dell’animale con o senza testa), in mezzene (...), in
quarti, in pezzi ecc., le frattaglie e le farine e le polveri di carne o di frattaglie di tutti gli animali (...), atti all’alimentazione
umana.
(…)
In generale, le frattaglie possono essere raggruppate in quattro categorie:
1) Quelle utilizzate principalmente per l’alimentazione umana, quali la testa e pezzi della testa (comprese le orecchie), i piedi,
la coda, il cuore, la lingua, il timo (animelle) e parti carnose del diaframma.
2) Quelle utilizzate esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici, quali le vescichette biliari, le capsule surrenali,
la placenta.
3) Quelle che possono essere utilizzate per l’alimentazione umana o la preparazione di prodotti farmaceutici, quali il fegato,
i rognoni, i polmoni, il cervello, il pancreas, la milza, il midollo spinale, le ovaie, l’utero, i testicoli, le mammelle,
la tiroide, l’ipofisi.
4) Quelle che, come le pelli, possono essere utilizzate per l’alimentazione umana così come per altri usi (per esempio, per l’industria
del cuoio).
(…)
Sono comprese in questo capitolo soltanto le carni e le frattaglie presentate nei modi sottoindicati, anche se esse sono state
sottoposte a un leggero trattamento termico nell’acqua calda o al vapore (come la scottatura o la sbianchimento), che non
abbia tuttavia per effetto una vera e propria cottura dei prodotti:
1) Fresche (…)
2) Refrigerate (…)
3) Congelate (…)
4) Salate o in salamoia, secche o affumicate.
(…)
Le carni e le frattaglie presentate nei modi menzionati ai paragrafi 1) a 4) che precedono, rimangono del resto comprese in
questo capitolo, anche se sono state (...) spezzettate, tagliate a fette o tritate».
6
La versione della NC applicabile ai fatti della causa principale discende dal regolamento n. 1789/2003, entrato in vigore
il 1° gennaio 2004. La seconda parte di quest’ultimo contiene la tabella dei dazi. La sezione I di tale parte, intitolata
«Animali vivi e prodotti del regno animale», contiene un capitolo 2, a sua volta intitolato «Carni e frattaglie commestibili»,
in cui figura la voce 0207, così redatta:
«0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
– di galli e di galline:
(…)
0207 14 – – Pezzi e frattaglie, congelati
– – – pezzi
0207 14 10 – – – – disossati
(…)
– – – Frattaglie:
0207 14 91 – – – – Fegati
0207 14 99 – – – – altri».
7
Nelle note esplicative della nomenclatura combinata delle [OSCURATO:PERSONA] europee pubblicate il 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1),
le considerazioni generali nn. 2, 4 e 5 relative alla parte seconda, sezione I, capitolo 2, della NC enunciano quanto segue:
«2. Per quanto concerne la portata dei termini “carni” e “frattaglie” ai sensi di questo capitolo, occorre riferirsi alle note
esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2.
(…)
4. Anche per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative
del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa tuttavia che restano classificate nel capitolo
2 le carni e le frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono semplicemente imballate in fogli di materia
plastica (anche presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la manipolazione e il trasporto.
5. Per la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e i tendini non sono considerati come osso».
8
La nota esplicativa relativa alle sottovoci 0207 14 10 ‑ 0207 14 99 enuncia che le note esplicative delle sottovoci 0207 13 10 ‑ 0207 13 99
sono applicabili mutatis mutandis. Queste ultime hanno il seguente tenore:
«0207 13 10 disossati
La presente sottovoce comprende la carne di galli, di galline e di polli senza osso, qualunque sia la parte del corpo da cui
essa proviene.
(…)
0207 13 99 altri
La presente sottovoce comprende le frattaglie commestibili ed in particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i
fegati.
Rientrano ugualmente in questa sottovoce le zampe di galli, galline e polli».
9
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella prima parte, titolo I, A, di essa, dispongono quanto
segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. (…)
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia
mescolata od anche associata ad altre materie. (...) La classificazione di questi oggetti mescolati (...) è effettuata seguendo
i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o
più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono
ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito (...), queste voci
sono da considerare, rispetto a questo prodotto (...), come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una
descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(…)».
Il regolamento n. 1972/2003
10
L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti
dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione
della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un
periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il
regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
11
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi,
a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea,
il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre
un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».
12
A tal fine, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1972/2003 impone ai nuovi Stati membri di riscuotere prelievi a carico dei
detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1° maggio 2004. Il n. 5 dello stesso articolo precisa che,
nel caso dell’Estonia, tale obbligo si applica segnatamente ai prodotti corrispondenti al codice 0207 14 10 della NC.
13
L’art. 4, n. 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti
fattori:
a) medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione;
b) assetto dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione;
c) circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri od originari di questi ultimi. Essa si applica
altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
(...)»
14
Al fine di garantire la corretta applicazione del prelievo sulle scorte eccedenti, l’art. 4, n. 4, del regolamento in parola
dispone che i nuovi Stati membri procedono senza indugio all’inventario delle scorte disponibili al 1° maggio 2004 e notificano
alla [OSCURATO:PERSONA], al più tardi entro il 31 ottobre 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti.
15
A norma del suo art. 10, il regolamento n. 1972/2003 ha trovato applicazione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2007.
Il regolamento n. 853/2004
16
Il punto 1.14 dell’allegato I del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853, che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139, pag. 55, e – rettifica – GU 2004, L 226,
pag. 22), definisce le carni separate meccanicamente (in prosieguo: le «CSM») nei seguenti termini:
«prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi
meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosale».
Diritto nazionale
17
Il 7 aprile 2004, il Parlamento estone ha adottato la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru
tasu seadus, RT I 2004, 30, 203).
18
Con sentenza 5 ottobre 2006, il Riigikohus (Corte suprema) ha dichiarato l’art. 6, n. 1, di tale legge inapplicabile in quanto
contrario al regolamento n. 1972/2003. Tale giudice ha considerato che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2 nel calcolo
delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione, non permettesse un trattamento sufficientemente differenziato di
ciascun operatore.
19
Al fine di dar seguito a tale decisione, in data 25 gennaio 2007 (RT I 2007, 12, 65) il Parlamento estone ha introdotto numerose
modifiche alla legge iniziale. Quest’ultima, in tal modo modificata (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), è entrata in vigore il 16 febbraio
2007 e disciplina retroattivamente le situazioni sorte a partire dal 1° maggio 2004.
20
A norma dell’art. 7 dell’[OSCURATO:PERSONA], le scorte eccedenti sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla data
del 1° maggio 2004 e le scorte di riporto.
21
L’art. 6, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] definisce la nozione di «scorte di riporto» come la media annua delle scorte detenute nel corso
dei quattro anni precedenti l’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione (2000‑2003), moltiplicata per 1,2. Al fine di
attenuare il rigore di tale regola per gli operatori che non hanno esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei quattro
anni di riferimento in parola, il suddetto art. 6 prevede inoltre due regole speciali. Da una parte, un operatore la cui attività
sul mercato rilevante è iniziata dopo il 2003 deve provare che le sue scorte al 1° maggio 2004 sono uguali al «quantitativo
(…) che può abitualmente produrre, vendere o cedere o altrimenti acquistare a titolo oneroso o gratuito». Dall’altra, ai sensi
del n. 3 dello stesso articolo, per gli operatori con almeno un anno di attività sul mercato rilevante al 1 maggio 2004, le
scorte di riporto sono la «media delle scorte detenute alla data del 1° maggio degli ultimi anni di attività», oppure le scorte
detenute il 1° maggio 2003, ove il quantitativo così determinato viene moltiplicato per 1,2.
22
Ai termini dell’art. 10 dell’[OSCURATO:PERSONA], le scorte di riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero dell’Agricoltura
sulla base di una dichiarazione dell’operatore. Su domanda motivata di quest’ultimo, il suddetto Ministero può tener conto
di determinati fattori che possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi speculazione, quali l’aumento
del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore nel corso dell’anno precedente, il tempo di maturazione
dei prodotti agricoli, la circostanza che le scorte sono state costituite prima del terzo trimestre del 2003, la diminuzione
del volume di esportazione o di vendita per ragioni indipendenti dall’operatore o altri fattori indipendenti da quest’ultimo.
23
Queste ultime disposizioni sono completate dall’art. 23 dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale definisce un certo numero di circostanze in cui
le scorte di riporto possono essere corrette in aumento al fine di tenere conto dello sviluppo dell’attività dell’operatore
economico nel periodo compreso tra il 1° maggio 2003 ed il 1° maggio 2006.
Causa principale e questioni pregiudiziali
24
La RLK è un’impresa estone operante nel settore agroalimentare. [OSCURATO:PERSONA] preparazione dei suoi prodotti, essa utilizza pezzi
congelati di carne di volatili disossata meccanicamente, denominati CSM.
25
Con decisione 30 marzo 2007, il Ministro dell’Agricoltura ha fissato a 83 462 kg le scorte eccedenti di pezzi di pollo congelati
detenute dalla RLK. Pertanto, il 30 aprile 2007, il MTA ha emesso un avviso di accertamento per un importo di EEK 1 337 237
(all’incirca EUR 90 000 in base all’attuale tasso di cambio), come prelievo sulle scorte eccedenti.
26
Nell’ambito del ricorso da essa proposto contro il suddetto avviso di accertamento dinanzi al giudice del rinvio, la RLK fa
valere che i prodotti di cui trattasi non rientrano nella sottovoce 0207 14 10, bensì nella sottovoce 0207 14 99, sicché non
potrebbero formare oggetto di un siffatto prelievo. Infatti, tali prodotti non consisterebbero in pezzi di pollo congelati,
ma si presenterebbero in forma di poltiglia composta da pezzi di carne e da tessuti molli ottenuti mediante un trattamento
meccanico di ossa di pollame. Inoltre, la RLK sostiene che il regolamento n. 1972/2003 osta a talune disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
relative al calcolo delle scorte eccedenti.
27
Nutrendo dubbi in ordine alla classificazione doganale dei prodotti di cui si controverte nella causa principale nonché all’interpretazione
del regolamento n. 1972/2003, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn) ha deciso di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la [CSM], congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di galline [(...) definita per la prima volta al punto 1.14
dell’allegato I del regolamento (n. 853/2004)] alla data del 1° maggio 2004 debba essere classificata con il codice NC 0207 14 10
oppure [con il codice] NC 0207 14 99 (…).
2) Nel caso in cui il prodotto descritto nella questione sub 1) sia da classificare con il codice NC 0207 14 10 (…):
a) se sia incompatibile con l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento [n. 1972/2003] determinare il quantitativo delle scorte eccedenti
dell’operatore (...) (quali scorte di riporto) deducendo automaticamente la media, moltiplicata per il coefficiente 1,2, delle
scorte detenute alla data del 1° maggio, negli ultimi quattro anni di attività prima del 1° maggio 2004;
b) in caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa qualora, nel determinare il quantitativo delle scorte di
riporto e delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l’aumento di volume della produzione, della trasformazione
o della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte nonché altre circostanze
indipendenti dall’operatore.
3) Se sia compatibile con l’obiettivo del regolamento [n. 1972/2003] la riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti anche
nel caso in cui siano state accertate, presso l’operatore, scorte eccedenti alla data del 1° maggio 2004, ma lo stesso operatore
dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio
effettivo sotto forma di differenza di prezzo».
Questione preliminare
28
La RLK sostiene che i regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non possono esserle opposti in quanto, alla data di adesione della
Repubblica di Estonia all’Unione, essi non erano stati pubblicati in lingua estone nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Essa si richiama al riguardo alla sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10841).
29
La RLK ritiene che l’inopponibilità del regolamento n. 1972/2003 osti anche all’applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima,
pubblicata ufficialmente nella sua versione originale il 27 aprile 2004, contiene molteplici riferimenti a tale regolamento.
Essa sottolinea che la pubblicazione tardiva dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha permesso agli operatori economici di essere informati tempestivamente
in merito alla disciplina della tassazione delle scorte eccedenti applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.
30
Benché la decisione di rinvio non riguardi tale questione, occorre ricordare, allo scopo di rendere edotto il giudice a quo,
che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria, quali il regolamento n. 1789/2003 o il regolamento n. 1972/2003, non
può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano avuto la possibilità
di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 37 e giurisprudenza
ivi citata).
31
L’art. 58 dell’Atto di adesione menzionato al punto 10 della presente sentenza prevede che «[i] testi degli atti delle istituzioni
e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Banca
centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla
data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».
32
La Corte ha già dichiarato che tale disposizione osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria, che non sia
stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene questa lingua sia una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti
ai singoli in tale Stato membro, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa
suddetta con altri mezzi. Tuttavia, la circostanza che un regolamento comunitario non sia opponibile ai singoli in uno Stato
membro nella cui lingua non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte dell’acquis comunitario,
le sue disposizioni vincolano lo Stato membro considerato sin dall’adesione (v. sentenza Skoma-Lux, cit., punti 51 e 59).
33
Adottando, il 7 aprile 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] nella sua versione originale, la Repubblica di Estonia ha dato attuazione agli obblighi
derivanti dal regolamento n. 1972/2003 attraverso l’istituzione di un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli
e attraverso la definizione delle modalità di calcolo di quest’ultimo. L’[OSCURATO:PERSONA] crea quindi, in Estonia, obblighi a carico dei
singoli, nonostante il fatto che il suddetto regolamento non possa essere loro opposto prima che abbiano avuto la possibilità
di prenderne conoscenza attraverso una regolare pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato membro.
34
In circostanze simili, la Corte ha già statuito che la regola derivante dalla citata sentenza Skoma‑Lux non osta all’opponibilità
ai singoli delle disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che sono state riprodotte nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, tale
regola potrebbe conservare un residuo ambito di applicazione nell’ipotesi in cui talune disposizioni del regolamento in parola,
che non fossero state attuate dall’[OSCURATO:PERSONA], siano invocate dalle autorità estoni, nei confronti di singoli, anteriormente alla
pubblicazione ufficiale del suddetto regolamento in lingua estone. Ove necessario, spetta al giudice nazionale interpretare
l’[OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare se ricorrano siffatte circostanze (sentenza 4 giugno 2009, causa C‑560/07, Balbiino, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 32).
35
Il regolamento n. 1972/2003 determina i prodotti soggetti a prelievo sulle scorte eccedenti riferendosi alla sottovoce della
NC in cui rientrano tali prodotti. Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare se, e in quale misura, il diritto interno
abbia ripreso la NC applicabile ai fatti della causa principale, derivante dal regolamento n. 1789/2003, prima della pubblicazione
ufficiale di quest’ultimo regolamento in lingua estone, consentendo quindi ai singoli di prendere conoscenza del contenuto
e della struttura della sottovoce doganale 0207 14, rilevante nella causa principale.
Sulla prima questione
36
Il giudice del rinvio chiede se la CSM di volatili congelata rientri nella sottovoce doganale 0207 14 10 oppure nella sottovoce
0207 14 99.
Osservazioni presentate alla Corte
37
La RLK sostiene che la CSM di volatili congelata non può essere equiparata ai pezzi disossati di carne di volatili rientranti
nella sottovoce 0207 14 10. Tenuto conto delle caratteristiche della CSM di volatili congelata e della definizione datane
al punto 1.14 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004, tale prodotto dovrebbe essere classificato nella sottovoce 0207 14 99.
38
La RLK osserva che, durante il periodo compreso tra il 16 febbraio e il 1° maggio 2004, un regolamento nazionale classificava
la CSM in una sottovoce 0207 14 99 11. Essa non poteva, pertanto, attendersi che tale classificazione fosse rimessa in discussione
successivamente.
39
Secondo il governo estone, questa prima questione deve essere esaminata soltanto con riguardo alla NC in vigore il 1° maggio
2004. Il fatto che un regolamento nazionale, che classifica la CSM di volatili congelata nella sottovoce 0207 14 99 11, sia
stato in vigore dal 16 febbraio al 1° maggio 2004 sarebbe privo di rilievo. Nondimeno, tale governo sottolinea che, nel 2002,
in risposta ad una domanda di informazioni doganali vincolante, formulata dalla RLK, le autorità doganali si erano pronunciate
in favore della classificazione della CSM di volatili congelata nella sottovoce 0207 14 10. Sulla base della suddetta decisione,
la ricorrente nella causa principale avrebbe continuato a importare questo tipo di prodotto fino al 1° maggio 2004, e ciò
nonostante l’entrata in vigore, a decorrere dal 16 febbraio 2004, del regolamento estone che classifica il prodotto in esame
nella sottovoce 0207 14 99 11.
40
Il governo estone ricorda che, secondo le note esplicative della NC, la sottovoce 0207 14 99 comprende, tra l’altro, le «frattaglie
commestibili ed in particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i fegati». Orbene, nella causa principale sarebbe
assodato che i prodotti in esame non contengono alcuna frattaglia di tal genere. La classificazione doganale dovrebbe essere
determinata in base alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, nella specie la carne di volatili. Di conseguenza, la
CSM di volatili congelata rientrerebbe nella sottovoce 0207 14 10.
41
[OSCURATO:PERSONA] condivide questo parere. Né le descrizioni né le note relative alle sottovoci 0207 14 10 e 0207 14 99 fornirebbero
indicazioni precise sulla differenza tra la carne e le frattaglie. La descrizione dei prodotti di cui trattasi, fornita dal
giudice del rinvio, non corrisponderebbe alla nozione di frattaglie, ma rientrerebbe nella categoria dei pezzi congelati,
disossati, di galli o di galline, corrispondente alla sottovoce 0207 14 10.
Risposta della Corte
42
Secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo
per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in via generale, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze
15 febbraio 2007, causa C‑183/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1559, punto 27, nonché 27 settembre 2007, cause riunite C‑208/06 e C‑209/06,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7963, punto 34).
43
La Corte ha già statuito che le note esplicative della NC, come pure quelle del SA, forniscono dal canto loro un rilevante
contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore
letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenze
15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 48; 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10721, punto 20, nonché 16 febbraio 2006, causa C‑500/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1545, punto 22).
44
Poiché la formulazione della sottovoce 0207 14 99 comprende soltanto il termine «altri», occorre riferirsi alla voce 0207
nel suo complesso. Dalla formulazione di detta voce «Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate di
volatili della voce 0105» emerge che essa riguarda le carni e le frattaglie di volatili, atte a servire all’alimentazione
umana.
45
Per quanto attiene ai pezzi di carne e alle frattaglie, congelati, rientranti nella sottovoce 0207 14, l’unica a rilevare
nella specie, la NC opera una distinzione tra, da una parte, i «pezzi» di carne e, dall’altra, le «frattaglie», ove queste
ultime vengono, a loro volta, classificate in due sottocategorie di cui una è specificatamente riservata ai fegati (0207 14 91)
e l’altra, residua, comprende tutti gli altri tipi di frattaglie (0207 14 99).
46
Poiché la sottovoce 0207 14 non prevede alcuna categoria diversa da quella dei pezzi di carne e da quella delle frattaglie,
qualsiasi prodotto cui si riferisce questa sottovoce, che non rientra in una di queste categorie, può essere classificato
soltanto nell’altra. Va rilevato che siffatta struttura della sottovoce 0207 14 è conforme al significato corrente del termine
«frattaglie», poiché quest’ultimo designa le parti commestibili diverse dalla carne degli animali destinati all’alimentazione
umana.
47
Va quindi esaminato se prodotti come quelli in esame nella controversia principale rientrino, come asserito dalla RLK, nella
categoria delle frattaglie diverse dal fegato, cui si riferisce la sottovoce 0207 14 99.
48
Le note esplicative della NC precisano che tale sottovoce comprende le frattaglie commestibili come i cuori, le creste e le
caruncole, nonché le zampe di galli, galline o polli.
49
Nel caso di specie, tanto dalla decisione di rinvio quanto dalle osservazioni presentate alla Corte si evince che i prodotti
in esame nella causa principale, prima del congelamento, si presentano in forma di poltiglia composta da resti di carne e
da tessuti ottenuta mediante frantumazione meccanica di ossa carnose, conformemente alla definizione della CSM di cui al punto
1.14 dell’allegato I del regolamento n. 853/2004.
50
Ne consegue che prodotti come quelli in esame nella causa principale non possono essere classificati nella sottovoce 0207 14 99,
in quanto le loro caratteristiche e proprietà oggettive non corrispondono a quelle delle frattaglie oggetto della suddetta
sottovoce.
51
Di conseguenza, tali prodotti rientrano nella sottovoce 0207 14 10.
52
Infine, la circostanza che, prima dell’adesione della Repubblica di Estonia, le autorità doganali estoni, in base ad una normativa
nazionale, abbiano classificato tale tipo di prodotto in un’altra specifica sottovoce non incide sull’interpretazione della
normativa comunitaria applicabile in tale Stato membro a partire dal 1° maggio 2004.
53
Alla luce di queste considerazioni, la prima questione posta va risolta dichiarando che il regolamento n. 2658/87, come modificato
dal regolamento n. 1789/2003, deve essere interpretato nel senso che prodotti come quelli in esame nella causa principale,
costituiti da CSM, congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di galline, e destinati all’alimentazione umana,
devono essere classificati nella sottovoce 0207 14 10 della NC.
Sulla prima parte della seconda questione
54
Il giudice a quo chiede se l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1972/2003 osti al metodo previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] per il calcolo
delle scorte eccedenti di un operatore consistente nell’applicare alle scorte di riporto un coefficiente moltiplicatore di
1,2.
Osservazioni presentate alla Corte
55
La RLK sostiene che l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 osti al metodo di calcolo delle scorte di riporto adottato dall’art. 6
dell’[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui prevede l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,2, in quanto tale metodo non consente
di determinare con esattezza tali scorte e di garantire la proporzionalità del prelievo sulle scorte eccedenti.
56
Il governo estone ritiene, al contrario, che l’utilizzazione di tale coefficiente moltiplicatore sia conforme all’obiettivo
perseguito dal regolamento n. 1972/2003. Esso afferma che tale regolamento non restringe né esclude l’utilizzazione di un
siffatto coefficiente e lascia agli Stati membri la libertà di scegliere il metodo di calcolo in funzione delle circostanze
locali. Detto coefficiente permetterebbe di aumentare le scorte di riporto di tutti gli operatori al fine di tener conto della
crescita economica nel corso degli anni che hanno preceduto l’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione.
57
[OSCURATO:PERSONA], dopo aver sostenuto nelle sue memorie la posizione della RLK, all’udienza ha aderito alla posizione del governo
estone.
Risposta della Corte
58
La Corte ha già dichiarato che l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003 non contiene alcuna disposizione che imponga o
vieti agli Stati membri di applicare in maniera uniforme un coefficiente moltiplicatore alle scorte di riporto degli operatori
ai fini del calcolo delle scorte eccedenti (sentenza Balbiino, cit., punto 47).
59
Invero, questa disposizione prevede che, al fine di determinare le scorte eccedenti di ciascun detentore, i nuovi Stati membri
tengano conto, in particolare, delle «medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione». In mancanza di disposizioni
più precise circa il periodo rilevante o il metodo di calcolo della media delle scorte disponibili, una formulazione del genere
conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire i criteri in base ai quali tali indicazioni sono attuate,
nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento e dei principi generali di diritto comunitario (sentenza
Balbiino, cit., punto 37).
60
Pertanto, l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003 elenca, in maniera non esaustiva, taluni criteri per il calcolo delle
scorte eccedenti degli operatori, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di completarli in funzione di quanto ritengano
opportuno conformemente al potere discrezionale di cui dispongono (v., in tal senso, sentenza Balbiino, cit., punto 47).
61
A prima vista, l’applicazione di un coefficiente di 1,2 alle scorte di riporto è favorevole agli operatori, poiché tende a
diminuire le scorte eccedenti. Dalle spiegazioni fornite dal governo estone emerge che tale coefficiente è stato fissato in
base al tasso di crescita della produzione agricola estone, rilevato nel periodo tra il 2000 ed il 2004. Siffatto coefficiente
permette quindi di aggiornare la media delle scorte constatate al 1° maggio degli anni 2000-2003, tenendo conto del tasso
in questione, e di giungere alla determinazione di scorte di riporto – e, successivamente, di scorte eccedenti – che rispecchino
in maniera proporzionata l’evoluzione della crescita rilevata per l’insieme del settore agricolo estone tra il 1° maggio 2000
ed il 1° maggio 2004. Esso concorre quindi a stabilire una base di raffronto tra le scorte al 1° maggio 2004 e la media delle
scorte al 1° maggio dei quattro anni precedenti (v., in tal senso, sentenza Balbiino, cit., punto 48).
62
Tenuto conto di tali caratteristiche, la scelta di un siffatto coefficiente non lede gli obiettivi perseguiti dal regolamento
n. 1972/2003, né i principi della proporzionalità e della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza Balbiino, cit.,
punto 49).
63
Pertanto l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003 non osta all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore come quello
previsto dall’art. 6, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo delle scorte di riporto (sentenza Balbiino, cit., punto 50).
64
Alla luce di quanto precede, la prima parte della seconda questione sollevata deve essere risolta nel senso che l’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 1972/2003 non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 6 dell’[OSCURATO:PERSONA], a norma della quale le
scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente detenute al 1° maggio 2004 le scorte
di riporto, definite come la media delle scorte detenute al 1° maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata per un coefficiente
di 1,2, corrispondente al tasso di crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso
periodo di quattro anni.
Sulla seconda parte della seconda questione
65
Tenuto conto della soluzione fornita alla prima parte della seconda questione, non occorre esaminare la seconda parte della
medesima.
Sulla terza questione
66
Il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1972/2003 osti alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di
un operatore, qualora quest’ultimo sia in condizione di provare di non aver realizzato profitti dalla commercializzazione
di tali scorte successivamente al 1° maggio 2004.
Osservazioni presentate alla Corte
67
La RLK evidenzia che il regolamento n. 1972/2003 mira a lottare contro la speculazione. Orbene, nella causa principale, sarebbe
esclusa qualsiasi speculazione. Da un lato, la natura dei prodotti di cui trattasi nella causa principale osterebbe a qualsiasi
arbitraggio di prezzi a carattere speculativo. Infatti, l’adesione della Repubblica di Estonia non avrebbe influito sul prezzo
della CSM di volatili congelata. [OSCURATO:PERSONA], tali prodotti non darebbero luogo ad alcuna forma di restituzione all’esportazione,
né ad alcun altro meccanismo di sostegno che comporti una disparità di prezzi tra il mercato comunitario e il mercato mondiale.
Dall’altro, tutti i quantitativi acquistati dalla RLK sarebbero stati destinati ai propri fabbisogni e avrebbero coinciso
con le scorte ordinarie ai fini della produzione.
68
La RLK sostiene che l’istituzione del prelievo sulle scorte eccedenti deve essere conforme al principio di proporzionalità
e ai principi generali del diritto comunitario, riferendosi, a tal riguardo, all’ordinanza 11 ottobre 2001, causa C‑30/00,
[OSCURATO:PERSONA] & Sons ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7511). Orbene, in mancanza di qualsiasi profitto tratto dalle scorte eccedenti, di cui
trattasi nella causa principale, la RLK ritiene che il prelievo reclamato nei suoi confronti sia sproporzionato. Qualora il
regolamento n. 1972/2003 dovesse condurre all’istituzione di un prelievo in circostanze analoghe a quelle della fattispecie
nella causa principale, tale regolamento dovrebbe essere annullato alla luce del principio della proporzionalità. Non si tratterebbe
più di un sistema di tassazione dissuasiva, bensì di un regime sanzionatorio destinato a reprimere il possesso di talune merci.
69
Il governo estone e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il prelievo a carico di un operatore, che non ha tratto profitto dalla vendita
delle sue scorte eccedenti, sia conforme alle finalità del regolamento n. 1972/2003.
70
Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale regolamento mira non a reprimere il comportamento degli operatori, bensì a preservare
il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, nell’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA].
Risposta della Corte
71
Dal primo e dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1972/2003 risulta che quest’ultimo ha lo scopo di preservare le organizzazioni
comuni dei mercati evitando, tramite un sistema di prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri, gli spostamenti
artificiali di taluni prodotti agricoli verso il territorio di questi ultimi nella prospettiva dell’allargamento. Si trattava
dunque di evitare che flussi commerciali anormali perturbassero le organizzazioni comuni dei mercati (sentenza Balbiino, cit.,
punto 57).
72
Tale regolamento si proponeva non di sanzionare il comportamento speculativo degli operatori, bensì, da una parte, di prevenire,
attraverso un meccanismo di prelievo dissuasivo, la costituzione di scorte a fini speculativi e, dall’altra, di neutralizzare
i vantaggi economici previsti dai loro detentori (sentenza Balbiino, cit., punto 69).
73
Di conseguenza, il prelievo sulle scorte eccedenti istituito dal regolamento n. 1972/2003 e destinato a proteggere le organizzazioni
comuni dei mercati agricoli è applicabile a tutte le scorte eccedenti ai sensi del suddetto regolamento, a prescindere dalla
questione se i loro detentori abbiano effettivamente tratto profitto dalla loro commercializzazione (v., in tal senso, sentenza
Balbiino, cit., punto 71).
74
La terza questione posta va quindi risolta nel senso che il regolamento n. 1972/2003 non osta alla riscossione di un prelievo
sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti
in occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1° maggio 2004.
Sulle spese
75
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretato
nel senso che prodotti come quelli in esame nella causa principale, costituiti da carne separata meccanicamente, congelata,
ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di galline, e destinati all’alimentazione umana, devono essere classificati
nella sottovoce 0207 14 10 della nomenclatura combinata.
2)
L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi
per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della
Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea,
come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 febbraio 2004, n. 230, non osta ad una disposizione nazionale, quale
l’art. 6, n. 1, della legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus), come modificata dalla
legge adottata il 25 gennaio 2007, a norma della quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle
scorte effettivamente detenute al 1° maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle scorte detenute al 1°
maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente al tasso di crescita della produzione
agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo di quattro anni.
3)
Il regolamento n. 1972/2003 non osta alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi
in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione della commercializzazione di tali scorte
dopo il 1° maggio 2004.
Firme
*
Lingua processuale: l’estone.