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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23195/2026

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arigettato l'istanza del condannato di applicazione della continuazione tra reatigiudicati con tre sentenze relative, la prima, al reato di evasione commesso indata 13 maggio 2019, la seconda, al reato di cui all’art. 73, comma V, d.

P.R. n.309 del 1990 concernente detenzione illecita e cessione di cocaina, commesso il15 settembre 2020, la terza, al delitto di cui all’art. 73 TU Stup. concernentehashish, commesso il 3 febbraio 2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (vizio di motivazione in relazione allo stato ditossicodipendenza escluso perché in trattamento per pregressatossicodipendenza pur a fronte di chiaro stato patologico già acclarato in sede dicognizione – primo motivo; vizio di motivazione per omessa valutazione di indicisintomatici della continuazione, trattandosi di fatti commessi a distanza di cinquemesi gli uni dagli altri, nel medesimo luogo, nella stessa via, proprio perfinanziare la tossicodipendenza anche se i reati concernenti la violazione in temadi stupefacenti non sono relativi alla medesima sostanza – secondo motivo) èinammissibile perché Le censure sono in fatto nonché manifestamente infondatecon riferimento al denunciato vizio di motivazione.Ritenuto, infatti, che la motivazione rende conto del fatto che, nellapronuncia di condanna per il reato di evasione, non emerge che l'imputato sifosse allontanato dal luogo di detenzione domiciliare per acquistare stupefacente,avendo questi in quella sede dichiarato di essersi portato da un vicino a fumareuna sigaretta.Rilevato, altresì, che il giudice dell'esecuzione segnala che i due reaticoncernenti la violazione della normativa in tema di stupefacenti riguardano fattiche sono stati commessi a distanza di oltre un anno il primo e a quasi due anni ilsecondo dal reato di evasione.[OSCURATO:PERSONA] che la conclusione cui è addivenuto il giudice dell’esecuzioneappare in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la qualenon è significativo, in assenza del riconoscimento degli altri indici rivelatori dellasussistenza del medesimo disegno criminoso, lo stato di tossicodipendenza,trattandosi di condizione idonea a giustificare l’unicità del disegno criminoso,con riguardo a reati ad essa collegati, sempre che sussistano le altre condizionifissate per la configurabilità dell’istituto della continuazione (tra le altre, Sez. 1,n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, n.m.; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014,Iannella, Rv. 261490).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione personale del condannato che si commenta nella presenteordinanza.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arigettato l'istanza del condannato di applicazione della continuazione tra reatigiudicati con tre sentenze relative, la prima, al reato di evasione commesso indata 13 maggio 2019, la seconda, al reato di cui all’art. 73, comma V, d. P.R. n.309 del 1990 concernente detenzione illecita e cessione di cocaina, commesso il15 settembre 2020, la terza, al delitto di cui all’art. 73 TU Stup. concernentehashish, commesso il 3 febbraio 2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (vizio di motivazione in relazione allo stato ditossicodipendenza escluso perché in trattamento per pregressatossicodipendenza pur a fronte di chiaro stato patologico già acclarato in sede dicognizione – primo motivo; vizio di motivazione per omessa valutazione di indicisintomatici della continuazione, trattandosi di fatti commessi a distanza di cinquemesi gli uni dagli altri, nel medesimo luogo, nella stessa via, proprio perfinanziare la tossicodipendenza anche se i reati concernenti la violazione in temadi stupefacenti non sono relativi alla medesima sostanza – secondo motivo) èinammissibile perché Le censure sono in fatto nonché manifestamente infondatecon riferimento al denunciato vizio di motivazione.Ritenuto, infatti, che la motivazione rende conto del fatto che, nellapronuncia di condanna per il reato di evasione, non emerge che l'imputato sifosse allontanato dal luogo di detenzione domiciliare per acquistare stupefacente,avendo questi in quella sede dichiarato di essersi portato da un vicino a fumareuna sigaretta.Rilevato, altresì, che il giudice dell'esecuzione segnala che i due reaticoncernenti la violazione della normativa in tema di stupefacenti riguardano fattiche sono stati commessi a distanza di oltre un anno il primo e a quasi due anni ilsecondo dal reato di evasione.[OSCURATO:PERSONA] che la conclusione cui è addivenuto il giudice dell’esecuzioneappare in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la qualenon è significativo, in assenza del riconoscimento degli altri indici rivelatori dellasussistenza del medesimo disegno criminoso, lo stato di tossicodipendenza,trattandosi di condizione idonea a giustificare l’unicità del disegno criminoso,con riguardo a reati ad essa collegati, sempre che sussistano le altre condizionifissate per la configurabilità dell’istituto della continuazione (tra le altre, Sez. 1,n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, n.m.; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014,Iannella, Rv. 261490).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione personale del condannato che si commenta nella presenteordinanza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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