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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05888/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza t' nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e puntuale motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi e alle circostanze di fatto su cui è fondata l'esclusione della natura arbitraria del trattenimento in questura del ricorrente e della minore, non essendo riscontrabile, anche in forma putativa (pag.12-13), alcun abuso, prevaricazione o ingiustificato eccesso degli operanti, bensì attività legittime di accertamento, fotosegnalamento e indispensabile attesa dei provvedimenti della Procura della Repubblica per i minorenni (pag. 4-7; 8-10); ritenuto che anche il secondo motivo è del tutto infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la sussistenza della recidiva qualificata alla luce di condanne per delitti della stessa specie nel quinquennio, espressivi di una perdurante e più intensa capacità a delinquere; rilevato che anche l'ultimo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle attenuanti dal rilievo assorbente attribuito alla mancanza di elementi positivi valutabili e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza t' nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e puntuale motivazione dai giudici di merito; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, avuto riguardo agli elementi oggettivi e alle circostanze di fatto su cui è fondata l'esclusione della natura arbitraria del trattenimento in questura del ricorrente e della minore, non essendo riscontrabile, anche in forma putativa (pag.12-13), alcun abuso, prevaricazione o ingiustificato eccesso degli operanti, bensì attività legittime di accertamento, fotosegnalamento e indispensabile attesa dei provvedimenti della Procura della Repubblica per i minorenni (pag. 4-7; 8-10); ritenuto che anche il secondo motivo è del tutto infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la sussistenza della recidiva qualificata alla luce di condanne per delitti della stessa specie nel quinquennio, espressivi di una perdurante e più intensa capacità a delinquere; rilevato che anche l'ultimo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle attenuanti dal rilievo assorbente attribuito alla mancanza di elementi positivi valutabili e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris