CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto la stessa dal reato di cui al capo C) (bancarotta fraudolenta preferenziale continuata), limitatamente al pagamento della somma di euro 2.900,00 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari; ha confermato nel resto; Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo dì ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità dell'imputata in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 224 comma 1 n. 1 e 217 comma 1 n. 4 I.f.) e C) (bancarotta preferenziale per la somma di euro 1.729,31), sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con argomenti congrui e non manifestamente illogici, dal giudice del gravame, e, pertanto, non specifici; ed inoltre non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni dei suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 -8 della sentenza impugnata che ha già elencato le varie ragioni che militano per la sussistenza del reato di aggravamento del dissesto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e quelle che dimostrano la configurazione del reato di bancarotta preferenziale, confutando già in quella sede gli argomenti difensivi qui riproposti, anche riguardo al punto della delibera del 2015 del presunto ripianamento, e alla lesione della par con dicio relativamente alla restituzione della somma di cui al capo C); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 5 - 7 della sentenza impugnata), oltre che dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.