CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 50530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17661/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di calunnia); Esaminato il motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo e alla valutazione delle prove; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.